Domande & Risposte
Scopri le risposte alle domande più comuni sul Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), raccolte a partire dalle richieste reali dei nostri utenti.
Grazie a questo pratico approfondimento, potrai chiarire dubbi ricorrenti, comprendere meglio gli obblighi previsti dalla normativa ed orientarti con maggiore sicurezza verso la piena conformità.
Inoltre, le spiegazioni sono pensate per essere semplici, dirette e operative, così da offrirti un supporto concreto, sia che tu sia alle prime armi, sia che tu voglia perfezionare le tue pratiche aziendali.
Regolamento UE 2016/679: tutela della privacy e libera circolazione dei dati personali
Il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) stabilisce norme per la protezione della privacy delle persone fisiche, regolando il trattamento dei dati personali e la loro libera circolazione.
Obblighi documentali: redazione e conservazione dei Registri delle attività di trattamento
Le organizzazioni devono redigere e conservare documentazioni come i Registri delle attività di trattamento, che mappano tutte le operazioni svolte sotto la responsabilità del titolare o del responsabile.
Registri attività di trattamento per imprese sotto i 250 dipendenti: requisiti dell’art. 30
L’art. 30 prevede eccezioni per imprese con meno di 250 dipendenti, ma obbliga comunque a registrare le attività di trattamento se impattano diritti degli interessati o riguardano dati sensibili.
Cooperazione con autorità e notifica violazioni dati: obblighi di trasparenza
Il GDPR richiede di collaborare con le autorità di controllo e di segnalare tempestivamente violazioni dei dati personali, garantendo trasparenza verso gli interessati e le istituzioni.
Termini rigorosi per segnalare violazioni: 72 ore e comunicazione agli interessati (art. 33)
Le violazioni vanno notificate all’autorità competente entro 72 ore dalla scoperta (art. 33), senza ritardi ingiustificati. Gli interessati devono essere informati se il rischio è elevato.
Uniformità del GDPR nell’UE: applicazione simultanea in tutti gli Stati membri
Il Regolamento Privacy garantisce l’armonizzazione normativa, essendo direttamente applicabile e contemporaneamente valido in tutti i Paesi dell’Unione Europea senza necessità di recepimento nazionale.
Effetto unificante del GDPR: stessa disciplina in tutta l’UE
L’applicazione diretta del Regolamento assicura che le norme sulla protezione dati abbiano identico valore giuridico in ogni Stato membro, eliminando divergenze legislative tra i diversi Paesi.
Vantaggi dell’approccio uniforme: certezza del diritto e parità di condizioni
Questa uniformità crea un quadro giuridico chiaro per cittadini e imprese, favorendo la libera circolazione dei dati nel rispetto di identici standard di protezione in tutta l’Unione.
Ruolo delle autorità nazionali: applicazione coerente del GDPR
Pur nella cornice unificata, le autorità di controllo locali vigilano sull’applicazione, assicurando coerenza pur nel rispetto delle specificità nazionali previste dalle clausole di flessibilità del Regolamento.
Meccanismi di cooperazione: sistema unico con garanzie comuni
Il sistema one-stop-shop e il Comitato Europeo per la Protezione Dati garantiscono l’applicazione coordinata, risolvendo eventuali conflitti per mantenere l’unitarietà del sistema.
Il GDPR 679/2016: un regolamento efficace per la tutela dei dati personali?
Il Regolamento UE 679/2016 rappresenta un significativo passo avanti nella protezione dei dati, offrendo agli interessati strumenti concreti per conoscere, controllare e influenzare il trattamento delle proprie informazioni personali.
Strumenti rafforzati per i diritti degli interessati
Il GDPR potenzia notevolmente i diritti degli individui, introduendo meccanismi più efficaci per l’accesso, la rettifica e la portabilità dei dati, oltre al diritto all’oblio, garantendo un maggiore controllo sul proprio information footprint.
Verso un nuovo modello di fiducia digitale
L’armonizzazione delle norme a livello europeo contribuisce a ricostruire la fiducia dei cittadini verso aziende e istituzioni, creando un terreno più sicuro per gli scambi commerciali e lo sviluppo dell’economia digitale nell’Unione.
Dal formalismo alla responsabilità attiva: un cambio di paradigma
Il regolamento impone un radicale cambiamento culturale, spostando l’attenzione dalla mera compliance formale a un approccio proattivo basato sulla responsabilizzazione (accountability) e sulla dimostrazione concreta delle misure adottate.
Gli strumenti chiave: DPIA, risk assessment e privacy by design
L’introduzione obbligatoria della Valutazione d’Impatto (DPIA), del risk assessment (art. 35) e dei principi di privacy by design/default (art. 25) rappresentano innovazioni cruciali per una protezione dati efficace e preventiva.
Sfide e opportunità per le organizzazioni
Sebbene l’implementazione richieda sforzi significativi, il GDPR offre alle aziende l’opportunità di trasformare la privacy da vincolo a vantaggio competitivo, migliorando la trasparenza e la qualità dei processi di trattamento dati.
Verso una maturità privacy-driven
Il regolamento sta effettivamente spingendo le organizzazioni verso un modello più maturo di governance dei dati, dove la protezione delle informazioni diventa parte integrante della strategia aziendale e del valore offerto agli stakeholder.
Sanzioni GDPR: quadro generale e importi
Ai sensi dell’art. 83 del GDPR, le sanzioni amministrative per violazioni del regolamento prevedono un sistema proporzionale alla gravità dell’infrazione, con due fasce principali di sanzioni:
Violazioni meno gravi (art. 83, par. 4):
Multe fino a 10 milioni di euro o, per imprese, 2% del fatturato globale annuo (se superiore)
Si applicano a violazioni procedurali (es. mancata tenuta dei registri, inosservanza privacy by design)
Violazioni più gravi (art. 83, par. 5-6):
Multe fino a 20 milioni di euro o, per imprese, 4% del fatturato globale annuo (se superiore)
Riguardano infrazioni sostanziali (es. trattamento illecito di dati, mancata ottenimento del consenso, inosservanza dei diritti degli interessati)
Criteri di determinazione della sanzione (art. 83, par. 2)
Le autorità considerano:
✔ Natura/gravità della violazione
✔ Dolo o negligenza
✔ Misure di mitigazione adottate
✔ Precedenti violazioni
✔ Grado di cooperazione con l’autorità
✔ Categorie di dati coinvolti
Esempi applicativi
Violazione principio di accountability: fino al 2% del fatturato
Data breach non notificato: fino al 4% del fatturato
Mancato rispetto dei diritti degli interessati: fino a 20 milioni
Poteri correttivi complementari (art. 58)
Oltre alle multe, le autorità possono:
➤ Emettere avvertimenti
➤ Imporre limitazioni temporanee al trattamento
➤ Ordinare la rettifica/cancellazione dei dati
Per un’analisi completa delle fattispecie sanzionatorie si raccomanda la consultazione diretta dell’art. 83 GDPR, che elenca dettagliatamente tutte le ipotesi applicative.
Approccio europeo: Le sanzioni sono applicate dalle singole autorità nazionali (es. Garante Privacy in Italia) in coordinamento con l’EDPB per garantire uniformità nell’Unione.
La privacy come diritto globale: necessità di standard internazionali
Il carattere transnazionale dei flussi dati rende imprescindibile un approccio armonizzato alla protezione della privacy, che superi i confini giuridici nazionali. Il GDPR rappresenta attualmente lo standard più avanzato in questa direzione.
Modello GDPR: un benchmark per la regolamentazione mondiale
Il regolamento europeo si sta affermando come riferimento globale, influenzando numerose legislazioni (Brazilian LGPD, California CCPA, Japan’s APPI) e ispirando iniziative internazionali come l’adesione al Convenio 108+ del Consiglio d’Europa.
Libera circolazione vs. protezione dati: l’equilibrio necessario
Un quadro normativo comune deve conciliare due esigenze:
Garantire tutele minime uniformi per i cittadini
Consentire il transborder data flow essenziale per l’economia digitale
Sfide per l’interoperabilità normativa
Le differenze culturali e giuridiche tra Paesi richiedono:
Meccanismi di adeguatezza (art. 45 GDPR)
Clausole contrattuali standard (SCCs)
Certificazioni internazionali
Verso un “gold standard” globale
L’approccio europeo dimostra che è possibile:
✓ Elevare gli standard di protezione
✓ Creare fiducia nei servizi digitali
✓ Mantenere la competitività economica
Prospettive future
L’evoluzione verso framework globali dovrà considerare:
L’impatto delle nuove tecnologie (AI, IoT)
L’armonizzazione dei meccanismi enforcement
La cooperazione tra autorità di controllo mondiali
Il GDPR rappresenta quindi non solo un modello regolatorio, ma una visione filosofica della privacy come diritto fondamentale nella società digitale globale.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO/RPD): ruolo e obblighi
Il Data Protection Officer (DPO) è una figura chiave nel sistema GDPR, con funzioni di:
✔ Consulenza interna su adempimenti privacy
✔ Sorveglianza sull’osservanza del regolamento
✔ Punto di contatto con autorità e interessati
Obbligo di nomina del DPO (Art. 37 GDPR)
La designazione è obbligatoria per:
Pubbliche Amministrazioni
Obbligatorie per tutti gli enti pubblici
Eccezione: autorità giudiziarie nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali
Attività di trattamento su larga scala
Trattamento sistematico e regolare di dati particolari (ex sensibili)
(es: dati sanitari, biometrici, giudiziari)Monitoraggio sistematico di persone (es: profilazione, telecamere, geolocalizzazione)
Core business basato su dati
Aziende il cui modello operativo si fonda su:
Trattamento intensivo di dati personali
Attività di monitoraggio regolare (es: big data, advertising digitale)
Requisiti del DPO (Art. 37-39 GDPR)
Competenze giuridiche e tecniche in materia di privacy
Indipendenza nell’esercizio delle funzioni
Accesso diretto al vertice aziendale
Assenza di conflitti d’interesse (es: non può essere il Responsabile IT o il Legal Counsel)
Casi pratici di obbligo
▪ Ospedali e cliniche (dati sanitari)
▪ Banche e assicurazioni (dati finanziari + profilazione)
▪ Grandi retailer online (monitoraggio utenti)
▪ Comuni e enti locali (trattamento dati cittadini)
Nota: Anche quando non obbligatorio, la nomina è consigliata come best practice per dimostrare compliance.
Sanzioni per mancata nomina (Art. 83 GDPR):
Fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato globale se l’obbligo viene ignorato.
Il DPO non è un mero adempimento formale, ma un asset strategico per:
Mitigare rischi
Costruire fiducia con clienti
Ottimizzare i processi data-driven
*Per i dettagli operativi: Artt. 37-39 GDPR e Linee Guida WP29 (ora EDPB) n. 243/2016.*
Ruolo e Compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)
Il Data Protection Officer (DPO) opera con piena autonomia e indipendenza, riferendo direttamente al Titolare del trattamento o ai vertici aziendali, senza subire influenze gerarchiche da altri dirigenti.
Principali Compiti del DPO (Art. 39 GDPR)
1. Funzione consultiva e di supporto
Informare e consigliare Titolare/Responsabile del trattamento sugli obblighi GDPR
Fornire pareri su Valutazioni d’Impatto (DPIA – Data Protection Impact Assessment)
Monitorare l’applicazione delle policy aziendali in materia di privacy
2. Sorveglianza e controllo della compliance
Verificare il rispetto della normativa privacy (GDPR e legislazione nazionale)
Sensibilizzare e formare il personale e gli auditor interni
Tenere traccia degli adempimenti (es. registri delle attività di trattamento)
3. Interfaccia con gli interessati e le autorità
Punto di contatto per i cittadini
Gestire richieste di esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, portabilità, ecc.)
Rispondere a reclami o segnalazioni su violazioni dati
Interlocutore con il Garante Privacy
Collaborare con l’autorità di controllo
Consultare il Garante su dubbi interpretativi o casi complessi
Segnalare eventuali violazioni (data breach)
4. Gestione del rischio e accountability
Valutare i rischi legati ai trattamenti dati e proporre misure correttive
Promuovere approcci proattivi come Privacy by Design e Privacy by Default
Supportare la risposta a incidenti (es. data breach)
Indipendenza e Autonomia del DPO (Art. 38 GDPR)
Nessuna interferenza da parte di altri dirigenti
Accesso prioritario alle decisioni strategiche in materia di dati personali
Divieto di sanzioni o ritorsioni per l’esercizio delle sue funzioni
Casi Pratici di Intervento del DPO
✔ Introduzione di un nuovo software CRM → Verifica conformità GDPR
✔ Violazione dati (data breach) → Coordinamento con il Garante e notifica agli interessati
✔ Richiesta di cancellazione dati (right to be forgotten) → Gestione della procedura interna
Sanzioni per Mancato Supporto al DPO
Multe fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato globale (Art. 83 GDPR) se l’azienda ostacola il suo lavoro.
Perché il DPO è Strategico?
Previene sanzioni garantendo compliance
Migliora la reputazione aziendale
Facilita l’innovazione in ottica privacy-aware
*Riferimenti normativi: Artt. 37-39 GDPR e Linee Guida WP29 n. 243/2016 (EDPB).*
Designazione (Persona Fisica/Giuridica, Interno/Esterno)
Il GDPR (Art. 37) e le Linee Guida WP29/EDPB forniscono flessibilità nella scelta del DPO, ma con precisi requisiti per garantire indipendenza ed efficacia.
1. DPO INTERNO vs. ESTERNO
DPO Interno (Dipendente) | DPO Esterno (Consulente/Società Esterna) |
---|---|
✔ Designabile come dipendente dell’azienda | ✔ Può essere un libero professionista o una società di servizi |
✔ Deve evitare conflitti di interesse (es. non può essere il Responsabile IT, Legal, HR o chi decide sui trattamenti) | ✔ Deve garantire continuità operativa e risorse adeguate |
✔ Più integrato nei processi aziendali | ✔ Maggiore indipendenza, ma con necessità di accesso ai dati e processi |
2. PERSONA FISICA vs. GIURIDICA
Il DPO deve essere una persona fisica identificabile (anche se la consulenza è affidata a una società esterna).
Esempio: Se un’azienda incarica uno studio legale, quest’ultimo deve nominare un referente fisico come DPO (Linee Guida WP29, punto 2.4).
Non è ammesso un “DPO collettivo” (es. un team senza un unico referente).
3. REQUISITI ESSENZIALI
Indipendenza (nessuna interferenza da parte del Titolare/Responsabile del trattamento)
Assenza di conflitti d’interesse (es. il DPO non può essere chi decide come usare i dati)
Competenze giuridiche + tecniche (conoscenza GDPR e settore di attività)
Disponibilità e risorse (tempo e strumenti per svolgere i compiti)
4. OBBLIGHI FORMALI
Pubblicità del nominativo (il DPO deve essere comunicato al Garante Privacy e agli interessati).
Punto di contatto unico (anche se la consulenza è esterna, deve esserci un solo referente per autorità e cittadini).
Casi Pratici
Multinazionale: Spesso sceglie un DPO interno (es. un dirigente dedicato).
PMI: Opta per un DPO esterno (es. studio legale specializzato).
Pubblica Amministrazione: Di solito nomina un dipendente interno (es. Responsabile Privacy).
Sanzioni per Errori nella Designazione
Mancata nomina (se obbligatoria): Fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato.
Conflitto di interesse: Il DPO non è efficace e l’azienda rischia sanzioni per mancata compliance.
*Riferimenti: Art. 37-39 GDPR + Linee Guida WP29 n. 243/2016 (punto 2.4).*
Antivirus Gratuiti in Ambito Professionale: Perché Sono Vietati?
❌ Divieto d’Uso in Attività Commerciali (P.IVA, Aziende, Professionisti)
La maggior parte degli antivirus gratuiti (es. Avast Free, AVG, Kaspersky Free) hanno licenze solo per uso personale e domestico.
Violazione dei Termini di Licenza: L’utilizzo in contesti professionali (anche in piccoli studi o freelance) è espressamente vietato dai contratti delle software house.
Rischi Legali: L’azienda potrebbe essere soggetta a reclami per violazione del copyright o sanzioni in caso di audit software.
🛡️ Limiti Tecnici degli Antivirus Gratuiti
Anche se funzionanti, questi strumenti mancano di funzioni critiche per le aziende, come:
✔ Protezione avanzata per server
✔ Gestione centralizzata delle policy
✔ Reportistica e monitoraggio compliance
✔ Supporto tecnico prioritario
✔ Protezione da ransomware e attacchi mirati
⚠️ Rischi per la Sicurezza Aziendale
Mancata conformità al GDPR: Un antivirus non professionale potrebbe non garantire adeguata protezione dei dati, esponendo a violazioni e sanzioni (fino al 4% del fatturato).
Vulnerabilità aumentate: Nessun aggiornamento automatico delle minacce emergenti.
Assenza di garanzie legali: In caso di data breach, il fornitore free non offre coperture assicurative.
✅ Soluzioni Consigliate per Aziende e Professionisti
Antivirus Business a pagamento (es. Bitdefender GravityZone, Kaspersky Endpoint Security)
Licenze dedicate per PMI e grandi imprese
Conformità a normative (GDPR, NIS2, ISO 27001)
Soluzioni in Cloud con gestione centralizzata (es. Microsoft Defender for Business)
Pacchetti MSP per studi professionali (soluzioni su misura per piccoli uffici)
📌 Conclusione
No, non puoi usare antivirus gratuiti in attività professionali.
Se hai Partita IVA, devi acquistare una licenza business.
Se gestisci dati sensibili, è essenziale una protezione avanzata per evitare rischi legali e finanziari.
Per evitare sanzioni e cyberattacchi, investi in una soluzione professionale adatta alla tua attività.
Perché Devi Usare una Password sul Tuo Computer (Anche se è Solo Tuo)
🔒 Protezione da accessi fisici non autorizzati
Se il tuo PC viene rubato o smarrito, senza password chiunque può accedere a:
Email, account social, home banking (rischio furto d’identità)
File personali, foto, documenti sensibili
Dati professionali (se lavori in smart working)
🌐 Difesa da attacchi informatici remoti
Senza password, un hacker potrebbe:
Infectare il PC con malware (es. ransomware)
Rubare dati tramite connessioni non protette (reti pubbliche, Wi-Fi)
Sfruttare il computer per attacchi botnet
📌 Obblighi legali (se usi dati personali/aziendali)
Il GDPR richiede misure minime di sicurezza (Art. 32), anche per dispositivi personali usati per lavoro.
Se il PC contiene dati di clienti o collaboratori, una password è un requisito base.
Come Rendere la Password Efficace
✅ Usa un codice complesso (minimo 12 caratteri, con numeri/simboli)
✅ Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA) se supportato
✅ Crittografa il disco (BitLocker su Windows, FileVault su Mac)
✅ Aggiorna sempre il sistema operativo
⚠️ Attenzione alle scorciatoie pericolose
No password = rischio concreto (basta un accesso fisico o un malware per violare tutto).
Anche se sei l’unico utente, un PC senza password è come una casa con la porta sempre aperta.
Casi Pratici in Cui la Password è Essenziale
Lavoro da remoto → Protezione da fughe di dati
Uso di servizi cloud → Evita accessi indesiderati a Google Drive/Dropbox
Transazioni online → Blocca ladri di credenziali bancarie
Conclusione
Sì, devi assolutamente usare una password, anche su un computer personale.
Minimo sforzo, massima sicurezza → Basta pochi secondi per evitare danni gravi.
Non esistono dispositivi “troppo piccoli” per essere protetti (PC, smartphone, tablet).
Metti subito una password se non l’hai già fatto! 🔐
Anche senza Internet, un PC in LAN può prendere virus?
Sì, assolutamente. Anche se stacchi il computer da Internet, resta vulnerabile se connesso a una rete locale (LAN) aziendale o domestica.
🔴 Come può infettarsi un PC offline ma in LAN?
Infezione da altri dispositivi della rete
Se un altro computer in LAN è infetto (es. da malware, ransomware, worm), può diffondere il virus tramite:
Cartelle condivise (accesso non protetto)
Attacchi lateralizzati (es. exploit di protocolli di rete come SMB)
Dispositivi infetti collegati in rete
NAS, server, stampanti di rete compromessi possono infettare i PC collegati.
Chiavette USB o dispositivi esterni
Un collega inserisce una penna USB infetta → il malware si propaga in tutta la LAN.
Dischi esterni, smartphone, periferiche con driver corrotti.
Email o file scaricati prima dello “sconnessione”
Un malware dormiente può attivarsi dopo giorni e infettare la rete locale.
🛡️ Come proteggersi?
1. Isolamento fisico (Air Gap) se necessario
Nessuna connessione LAN/Wi-Fi → L’unico modo per essere sicuri al 100%.
Blocca le porte USB con policy aziendali.
2. Protezione della rete LAN
Firewall interno (segmentazione della rete)
Disabilitare condivisioni non necessarie (SMB, FTP)
Aggiornare tutti i dispositivi di rete (router, switch)
3. Antivirus e controlli avanzati
Endpoint Protection (non solo antivirus base)
Scansioni periodiche anche su PC offline
Controllo dispositivi USB (soluzioni come USB Write Blocker)
4. Formazione del personale
No chiavette USB sconosciute
Verifica dei file prima del trasferimento
📌 Conclusione
Un PC senza Internet ma in LAN può infettarsi tramite altri dispositivi o supporti esterni.
Le aziende devono adottare policy di sicurezza anche per reti locali.
Se il computer deve essere completamente sicuro, l’unica soluzione è l’air gapping (nessuna connessione, né Internet né LAN).
Ecco una sintesi chiara dei principi sui controlli digitali sui dipendenti dopo il Jobs Act, basata sulle direttive del Garante Privacy e sulla giurisprudenza:
Principi Chiave per i Controlli Datoriali Legittimi
Gradualità e Residualità
I controlli devono:Partire da misure meno invasive
Essere incrementati solo se necessari e proporzionati
Utilizzare strumenti intrusivi (es. keylogger, screen recording) solo come extrema ratio
Esempio Pratico: Blocco Siti a Rischio
Se si rilevano virus:
✅ Consentito: Installare filtri per bloccare siti pericolosi
❌ Vietato: Monitorare la cronologia di navigazione senza motivo specificoObblighi Preventivi del Datore
Definire chiaramente i siti correlati al lavoro
Implementare filtri per bloccare accessi a siti non autorizzati
Comunicare per iscritto le policy di utilizzo dei dispositivi
Divieti Assoluti
Sono sempre illegittimi:Lettura sistematica delle email personali
Registrazione dei tasti digitati (keylogger)
Controllo occulto di computer portatili
Analisi delle pagine web visitate senza giustificato sospetto
Controlli Ammissibili Solo con Anomalie Accertate
Esempi di “specifiche anomalie” che giustificano controlli mirati:Attività informatiche che compromettono la sicurezza (es. download massivi da fonti sospette)
Utilizzo ricorrente di siti non lavorativi in orario di lavoro
Comportamenti che danneggiano il sistema (es. installazione software non autorizzato)
Quadro Normativo di Riferimento
Strumento | Finalità | Legittimità |
---|---|---|
Filtri di navigazione | Bloccare siti pericolosi | ✅ Sempre |
Log di accesso generici | Registrare orari di connessione | ✅ (se comunicato) |
Monitoraggio cronologia | Tracciare siti visitati | ❌ (senza anomalie) |
Keylogger | Registrare tasti digitati | ❌ Assoluto |
Best Practice Operative
Prevenzione > Controllo
Formare i dipendenti sull’uso sicuro dei dispositivi
Fornire elenco scritto di siti consentiti/bloccati
Proporzionalità
In caso di anomalie: limitare il controllo allo specifico rischio
Esempio: Se un dipendente usa Facebook in orario lavoro, bloccare i social network, non monitorare tutta la navigazione
Trasparenza
Informare preventivamente sulle modalità di controllo
Documentare le anomalie che giustificano azioni specifiche
⚖️ Fonte: Provvedimenti Garante Privacy (es. Linee guida controllo a distanza 2017 e pareri su casi specifici). Il Jobs Act (L. 78/2014) consente controlli solo se non invasivi e funzionali alla tutela del patrimonio aziendale.
In sintesi: Il datore deve agire come un “medico” che previene le malattie, non come un “detective” che spia ogni movimento. I controlli devono essere mirati, trasparenti e giustificati da rischi concreti, mai generici o punitivi.
Dati Sensibili (o “Dati Particolari”) nel GDPR (Regolamento UE 679/2016)
Il GDPR (Art. 9) definisce i dati sensibili (tecnicamente chiamati “dati particolari”) come categorie speciali di dati personali che, per la loro natura intima o potenzialmente discriminatoria, richiedono tutele rafforzate.
📋 Cosa Rientra nei Dati Sensibili?
Secondo l’Art. 9 GDPR, sono dati sensibili quelli che rivelano:
Origine razziale o etnica
Opinioni politiche
Convinzioni religiose o filosofiche
Appartenenza sindacale
Dati genetici
Dati biometrici (se usati per identificazione univoca, es. impronte digitali)
Dati relativi alla salute (storico medico, diagnosi, terapie)
Dati sulla vita sessuale o l’orientamento sessuale
(Attenzione: in Italia, il Codice Privacy include anche lo stato giudiziario tra i dati sensibili.)
🔒 Perché Sono Protetti in Modo Speciale?
Rischio di discriminazione: Se esposti, questi dati possono ledere diritti fondamentali (es. rifiutare un lavoro per motivi religiosi).
Impatto sulla dignità: Violazioni di salute o vita privata possono causare danni morali gravi.
Obblighi legali rafforzati: Il GDPR vieta il loro trattamento salvo eccezioni (es. consenso esplicito, motivi di salute pubblica).
🛡️ Come Possono Essere Trattati?
Il trattamento è vietato in linea generale, ma il GDPR prevede eccezioni (Art. 9.2), tra cui:
Consenso esplicito (non generico, ma specifico e documentato).
Obblighi legali (es. invio di dati sanitari all’ASL).
Interessi vitali (es. emergenze mediche).
Utilizzo per motivi di sanità pubblica (es. pandemie).
⚠️ Cosa Succede se Violi le Regole?
Sanzioni fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato globale (Art. 83 GDPR).
Danni reputazionali: Perdita di fiducia di clienti e partner.
📌 Esempi Pratici
✔ Dati sanitari in un ospedale → Necessario consenso o base legale.
✔ Appartenenza sindacale in un’azienda → Trattabile solo per obblighi contrattuali.
✔ Dati biometrici per l’accesso a uno smartphone → Richiede garanzie aggiuntive.
Conclusione
I dati sensibili sono la categoria più protetta dal GDPR.
Non possono essere trattati senza una giustificazione valida.
Richiedono misure di sicurezza extra (es. crittografia, audit frequenti).
Profilazione nel GDPR: Definizione e Implicazioni
La profilazione è un concetto chiave nel Regolamento UE 679/2016 (GDPR), definito all’Art. 4(4) come:
*”Qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali volto a valutare aspetti specifici di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere caratteristiche come:
Prestazioni lavorative o economiche
Salute
Preferenze personali (es. gusti, abitudini di acquisto)
Affidabilità o comportamento
Spostamenti o ubicazione (geolocalizzazione)”*
🔍 Come Funziona la Profilazione?
Raccolta dati: Dati da fonti come:
Cookie di navigazione
Transazioni finanziarie
Storico acquisti online
Dati di geolocalizzazione (GPS, Wi-Fi)
Analisi algoritmica: Uso di IA, machine learning o sistemi automatizzati per creare profili.
Decisioni automatizzate: Applicazioni pratiche come:
Pubblicità mirata (es. Facebook Ads)
Scoring creditizio (es. richiesta di un prestito)
Filtraggio CV automatizzato
⚖️ Cosa Dice il GDPR?
Diritto di opposizione (Art. 21): L’interessato può rifiutare la profilazione, salvo motivi legittimi (es. contratto).
Decisioni solo automatizzate (Art. 22): Se hanno “effetti giuridici” (es. negare un mutuo), l’utente ha diritto a:
Spiegazione della logica usata
Intervento umano (riesame della decisione)
Trasparenza: Obbligo di informativa chiara (Art. 13-14).
📌 Esempi Comuni
✔ Pubblicità comportamentale (es. Amazon che suggerisce prodotti in base agli acquisti passati)
✔ Credit scoring (banche che valutano l’affidabilità creditizia)
✔ Facial recognition (sistemi di sorveglianza che analizzano volti)
✔ Big data HR (software che filtrano CV con algoritmi)
🛡️ Diritti degli Utenti
Accesso (sapere quali dati sono usati per profilare).
Correzione (modificare dati inesatti).
Cancellazione (diritto all’oblio).
Portabilità (ottenere i propri dati in formato digitale).
⚠️ Rischi e Sanzioni
Discriminazione algoritmica: Se il sistema replica bias (es. escludere donne da offerte di lavoro).
Violazione della privacy: Sanzioni fino al 4% del fatturato globale (Art. 83 GDPR).
Conclusione
La profilazione è uno strumento potente ma ad alto rischio privacy.
Aziende: Devono garantire trasparenza, sicurezza e rispetto dei diritti.
Utenti: Hanno controllo sui propri dati e possono opporsi.
Se subisci decisioni ingiuste da algoritmi, esercita i tuoi diritti GDPR!
Privacy: Evoluzione di un Concetto Fondamentale nell’Era Digitale
📜 Dal “Diritto di Essere Lasciati Soli” al Controllo dei Dati
Definizione storica: Tradizionalmente, privacy = protezione della sfera intima da intrusioni (“right to be let alone”, Warren e Brandeis, 1890).
Rivoluzione digitale: Oggi, privacy = controllo attivo su raccolta, uso e condivisione dei propri dati personali (Art. 4 GDPR).
💻 Privacy nella Società dell’Informazione
Dati come “nuova valuta”: Ogni interazione online genera dati che definiscono identità digitali, preferenze e comportamenti.
Surveillance capitalism: Modelli di business basati su profilazione massiva (es. social media, pubblicità mirata).
🔐 Diritti del GDPR: Strumenti di Controllo
Accesso e portabilità (Art. 15, 20): Sapere quali dati sono trattati e ottenerli in formato riutilizzabile.
Rettifica e cancellazione (Art. 16, 17): Correggere errori o chiedere l’oblio.
Opposizione alla profilazione (Art. 21): Rifiutare decisioni automatizzate.
⚠️ Sfide Moderne
AI e algoritmi: Rischi di discriminazione (es. prestiti negati da sistemi di scoring).
IoT e dispositivi connessi: Dati biometrici (es. smartwatch) o abitudini domestiche (es. assistenti vocali).
Social media: Sovraesposizione volontaria vs. sfruttamento commerciale.
🛡️ Strumenti di Tutela Pratica
Crittografia end-to-end (es. WhatsApp, Signal).
VPN e navigazione anonima.
Consapevolezza digitale: Leggere le policy, limitare i cookie.
🌍 Impatto Sociale
Democrazia: Sorveglianza di massa minaccia libertà di espressione (es. Cina con Social Credit System).
Discriminazione: Dati usati per escludere gruppi sociali (es. assicurazioni basate su dati genetici).
Fiducia istituzionale: Scandali come Cambridge Analytica erodono la fiducia nelle istituzioni.
🚀 Prospettive Future
Regolamenti globali: Verso standard internazionali ispirati al GDPR (es. California CCPA, Brasile LGPD).
Privacy by Design: Integrare protezione dati nella progettazione di tecnologie (Art. 25 GDPR).
Conclusione
La privacy oggi è autodeterminazione digitale: non più solo “segretezza”, ma governo consapevole della propria identità informativa.
Per i cittadini: Esercitare i diritti GDPR.
Per le aziende: Trasformare la compliance in vantaggio competitivo.
Per la società: Equilibrare innovazione e tutela dei diritti umani.
Senza controllo sui dati, non c’è libertà. La privacy è la nuova frontiera dei diritti umani. 🔒🌐
📌 Principi Generali del Trattamento (Art. 5 GDPR)
Liceità, correttezza e trasparenza
Il trattamento deve rispettare la legge, essere equo e comprensibile per l’interessato.
Limitazione delle finalità
I dati devono essere raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi (es. non è lecito riutilizzarli per fini incompatibili con quelli iniziali).
Minimizzazione dei dati
Dati adeguati, pertinenti e limitati al necessario per le finalità dichiarate (no raccolta indiscriminata).
Esattezza
Dati accurati e aggiornati; errori vanno corretti o cancellati tempestivamente.
Limitazione della conservazione
Conservazione limitata al tempo strettamente necessario (es. dati cartacei distrutti dopo X anni).
Integrità e riservatezza
Protezione da accessi illeciti, perdite o danni (es. crittografia, controlli di accesso).
Accountability (responsabilizzazione)
Il Titolare deve dimostrare attivamente la conformità al GDPR (es. documentazione, DPIA).
✅ Condizioni di Liceità del Trattamento (Art. 6 GDPR)
Il trattamento è lecito solo se sussiste almeno una di queste condizioni:
Consenso esplicito dell’interessato (Art. 7)
Libero, specifico, informato e revocabile.
Esecuzione di un contratto
Es. trattamento dati per stipulare un’assicurazione richiesta dall’interessato.
Adempimento di un obbligo legale
Es. invio dati all’Agenzia delle Entrate per dichiarazioni fiscali.
Salvaguardia di interessi vitali
Es. condividere dati sanitari in emergenze mediche.
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri
Es. trattamenti da parte di Comuni per servizi sociali.
Legittimo interesse del Titolare o di terzi
Es. prevenzione frodi, marketing diretto (solo se non prevalgono i diritti dell’interessato).
🛡️ Casi Speciali (Art. 9 GDPR)
Per i dati sensibili (salute, religione, ecc.) le condizioni sono più stringenti:
Necessario un consenso esplicito o una base giuridica specifica (es. motivi di sanità pubblica).
⚖️ Obblighi Specifici nel Lavoro e Sicurezza Sociale (Art. 88 GDPR)
I trattamenti in ambito lavorativo o previdenziale richiedono:
Garanzie aggiuntive (es. policy interne chiare).
Rispetto delle leggi nazionali (es. Statuto dei Lavoratori in Italia).
📋 Esempi Pratici
E-commerce:
Tratta dati per spedire prodotti (base: contratto).
Non può usarli per marketing senza consenso.
Ospedale:
Tratta dati sanitari per cure (base: interesse vitale).
HR Aziendale:
Conserva CV solo per il tempo necessario alle selezioni.
⚠️ Sanzioni per Violazioni
Fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato globale per violazioni dei principi base (Art. 83 GDPR).
Conclusione
Il GDPR richiede un approccio etico, proporzionato e documentato al trattamento dati.
Per le aziende: Integrare la privacy nella governance.
Per i cittadini: Esercitare i diritti di controllo (accesso, cancellazione, opposizione).
Ogni trattamento deve partire da una domanda: “È necessario, giusto e sicuro?” 🔒
📌 Cosa si intende per “Trattamento” (Art. 4 GDPR)
Qualsiasi operazione o insieme di operazioni su dati personali, automatizzate o manuali, tra cui:
Raccolta (es. modulo di registrazione online)
Registrazione (creazione di archivi/database)
Consultazione (accesso ai dati)
Modifica (aggiornamento di informazioni)
Comunicazione (condivisione con terzi)
Cancellazione (eliminazione da un sistema)
Trasmissione (invio via email, cloud, ecc.)
🗃️ Banche Dati e Attività Comuni Soggette a GDPR
1. Anagrafiche Clienti/Fornitori
Esempi:
Nome, indirizzo, P.IVA, email, storico acquisti
Dati di pagamento (es. IBAN, carta di credito)
Finalità: Fatturazione, assistenza, marketing (se autorizzato)
GDPR:
Base giuridica: Contratto (Art. 6.1.b) o consenso per marketing (Art. 6.1.a)
Sicurezza: Crittografia, accessi limitati (Art. 32)
2. Gestione Dipendenti/Collaboratori
Esempi:
Curriculum, stipendio, dati sindacali, assenze
Dati sanitari (es. certificati medici)
GDPR:
Base giuridica: Obblighi di legge (Art. 6.1.c) o interesse legittimo (Art. 6.1.f)
Note: Rispetto dello Statuto dei Lavoratori e codici deontologici nazionali (Art. 88)
3. Videosorveglianza
Esempi:
Telecamere interne/esterne
Registrazioni conservate su server
GDPR:
Informativa obbligatoria (cartelli visibili, Art. 13)
Conservazione massima: 24-72 ore (salvo indagini)
4. Marketing e Campagne Commerciali
Esempi:
Newsletter via email
Profilazione per pubblicità mirata (es. cookie)
GDPR:
Consenso esplicito (Art. 6.1.a e 7)
Diritto di opposizione (Art. 21)
5. Siti Web/App
Esempi:
Cookie analytics (es. Google Analytics)
Form di contatto
Login utenti
GDPR:
Cookie Banner con scelta attiva (Direttiva ePrivacy)
SSL per dati trasmessi
6. Cloud e Servizi Esterni
Esempi:
Archiviazione su Google Drive, Dropbox
CRM in cloud (es. HubSpot)
GDPR:
Nomina Responsabile Esterno (Art. 28)
Clausole contrattuali (SCC) per trasferimenti extra-UE
7. Gestione Contabilità
Esempi:
Software contabili (es. Zucchetti, SAP)
Scansione di fatture cartacee
GDPR:
Conservazione 10 anni (obblighi fiscali, Art. 6.1.c)
📋 Documentazione Obbligatoria (Art. 30 GDPR)
Il Registro dei Trattamenti deve includere per ogni attività:
Finalità del trattamento
Categorie di dati e interessati
Destinatari (es. fornitori IT)
Termini di conservazione
Misure di sicurezza (es. pseudonimizzazione)
Esempio di Registro:
Attività | Dati Trattati | Base Giuridica | Conservazione | Misure Sicurezza |
---|---|---|---|---|
Fatturazione | Nome, P.IVA, importo | Art. 6.1.b | 10 anni | Crittografia |
⚠️ Rischi e Sanzioni
Violazioni comuni:
Database non aggiornati
Mancata informativa privacy
Conservazione eccessiva dei dati
Sanzioni: Fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato (Art. 83 GDPR).
Conclusione
Anche attività apparentemente banali (es. inviare una mail a un cliente) sono “trattamenti” soggetti a GDPR.
Per essere compliant:
Mappare tutti i trattamenti nel Registro (ROPA)
Applicare misure tecniche (es. backup cifrati)
Formare il personale
Ogni clic, ogni file, ogni modulo: la privacy va protetta in ogni fase! 🔒
📌 Chi è il Contitolare del Trattamento?
Definizione (Art. 26.1 GDPR):
Soggetto (persona fisica/giuridica) che, insieme al Titolare, determina congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati.Esempio classico:
▪ Un’azienda e un partner tecnologico che gestiscono insieme un servizio condiviso.
▪ Due società collegate che condividono un database clienti per campagne di marketing.
✅ Requisiti dell’Accordo tra Contitolari (Art. 26.2 GDPR)
L’accordo interno deve specificare:
Ripartizione degli obblighi GDPR
Chi gestisce:
▪ Informativa agli interessati (Art. 13-14)
▪ Esercizio dei diritti (accesso, cancellazione, Art. 15-22)
▪ Sicurezza dei dati (Art. 32)
Punto di contatto unico per gli interessati
Gli interessati possono rivolgersi a uno dei Contitolari per esercitare i propri diritti.
Responsabilità verso le autorità
Entrambi sono responsabili verso il Garante Privacy, ma l’accordo può definire ripartizioni interne.
⚠️ Obblighi verso gli Interessati
Trasparenza:
L’informativa privacy deve indicare:
▪ L’esistenza di Contitolari
▪ L’essenza dell’accordo (es. “i dati sono gestiti congiuntamente da X e Y per…”)Il testo completo dell’accordo non è pubblico, ma gli interessati hanno diritto a conoscerne i contenuti chiave.
🔍 Esempi Pratici di Contitolarità
E-commerce e logistica:
Un negozio online e un corriere condividono dati per gestire consegne e resi.
App con servizi integrati:
Un’app di fitness e un ospedale collaborano su dati sanitari per ricerca.
Reti di professionisti:
Studi legali associati che condividono un CRM centralizzato.
⚖️ Responsabilità Legale
Responsabilità solidale (Art. 26.3 GDPR):
Gli interessati possono agire legalmente contro entrambi i Contitolari per danni, a meno che uno dimostri di non essere responsabile.Accordo interno:
Pur non sostituendo la responsabilità verso terzi, serve a definire:
▪ Chi paga eventuali sanzioni
▪ Chi gestisce le richieste degli interessati
📋 Cosa Deve Contenere l’Accordo?
Un accordo tipo include:
Finalità congiunte del trattamento
Ruoli operativi (es. chi conserva i dati, chi li modifica)
Meccanismi di coordinamento per:
▪ Risposta a data breach
▪ Verifiche di complianceClausole di riservatezza
Durata e modalità di recesso
🚨 Errori Comuni da Evitare
Confondere Contitolari e Responsabili del trattamento:
I Contitolari decidono insieme finalità e mezzi, i Responsabili agiscono per conto del Titolare.Accordi vaghi:
L’assenza di un accordo scritto espone a sanzioni (fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato, Art. 83).Omessa informativa:
Non menzionare i Contitolari nell’informativa privacy è una violazione del GDPR.
Conclusione
La contitolarità è utile per partnership strategiche, ma richiede:
Accordo dettagliato che rispetti l’Art. 26
Comunicazione trasparente agli interessati
Monitoraggio continuo delle responsabilità
Esempio di clausola nell’informativa:
“I Suoi dati sono trattati congiuntamente da [Azienda X] e [Azienda Y] per [finalità]. Per maggiori dettagli, contattare il nostro DPO “.
Ecco una panoramica strutturata dei diritti degli interessati previsti dal GDPR (Regolamento UE 679/2016), con riferimenti agli articoli, esempi pratici e implicazioni operative:
🔍 Diritti di Natura Conoscitiva (Informazione e Trasparenza)
1. Diritto all’informativa (Artt. 13-14 GDPR)
Cosa include:
Finalità del trattamento
Categorie di dati trattati
Destinatari dei dati
Conservazione
Diritti esercitabili
Esempio:
Un modulo di iscrizione a un sito deve spiegare chiaramente come verranno usati i dati.
2. Diritto di accesso (Art. 15 GDPR)
Cosa ottiene l’interessato:
Copia dei dati personali in formato leggibile
Informazioni su finalità, destinatari, conservazione
Esempio:
Richiedere alla banca una copia di tutti i dati conservati (es. transazioni, indirizzi).
3. Diritto alla comunicazione di violazioni (Art. 34 GDPR)
Quando: La violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone.
Esempio:
Un data breach che espone password o dati sanitari → l’azienda deve notificare gli utenti.
🛡️ Diritti di Controllo (Gestione Attiva dei Dati)
4. Diritto al consenso (Art. 7 GDPR)
Requisiti:
Libero, specifico, informato e revocabile
Obbligo di prova del consenso per il Titolare
Esempio:
Un’app di fitness non può attivare la geolocalizzazione senza un’opzione esplicita.
5. Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)
Quando:
Dati contestati (es. l’interessato nega la correttezza)
Trattamento illecito ma l’interessato chiede la conservazione
Esempio:
Bloccare temporaneamente un pagamento online finché non si verifica un reclamo.
6. Diritto di revoca del consenso (Art. 7.3 GDPR)
Effetti:
La revoca non rende illeciti i trattamenti precedenti
Obbligo di cessare il trattamento futuro
Esempio:
Disiscriversi da una newsletter cliccando su “Annulla l’iscrizione”.
7. Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21 GDPR)
Quando:
Trattamento basato su interesse legittimo (es. marketing diretto)
Diritto di opposizione assoluto per il marketing diretto
Esempio:
Opporsi alla profilazione pubblicitaria su un social network.
8. Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR)
Cosa ottiene l’interessato:
Dati in formato strutturato, leggibile e interoperabile
Trasferimento diretto tra fornitori (es. da un operatore telefonico a un altro)
Esempio:
Esportare la cronologia Spotify per migrare a un altro servizio musicale.
9. Diritto di rettifica e integrazione (Art. 16 GDPR)
Cosa: Correggere dati inesatti o completare informazioni incomplete.
Esempio:
Modificare l’indirizzo residenziale su un conto bancario.
10. Diritto alla cancellazione (oblio) (Art. 17 GDPR)
Quando:
Dati non più necessari
Consenso revocato
Trattamento illecito
Eccezioni: Obblighi legali (es. conservazione fiscale per 10 anni).
Esempio:
Cancellare un account social e tutti i dati associati.
11. Diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate (Art. 22 GDPR)
Cosa: Opporsi a decisioni basate solo su algoritmi (es. scoring creditizio).
Esempio:
Richiedere un riesame umano se un sistema AI rifiuta un mutuo.
⚖️ Come Esercitare i Diritti
Modalità:
Richiesta scritta (email, modulo online) al Titolare o DPO
Risposta entro 1 mese (prorogabile a 2 per complessità)
Gratuità:
Le richieste sono gratuite, salvo richieste manifestamente infondate o eccessive.
⚠️ Sanzioni per Violazione dei Diritti
Fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato globale (Art. 83 GDPR) per:
Mancata risposta alle richieste
Ostacoli all’esercizio dei diritti
Trattamento illecito dopo revoca del consenso
Conclusione
Il GDPR trasforma gli interessati da soggetti passivi a protagonisti del proprio dato:
Per i cittadini: Strumenti per controllare la propria identità digitale.
Per le aziende: Obbligo di creare processi snelli per gestire le richieste.
Esempio di richiesta:
“Ai sensi dell’Art. 15 GDPR, richiedo accesso a tutti i dati personali che mi riguardano, inclusi finalità e destinatari.”
📌 Cos’è la Portabilità dei Dati?
Il diritto alla portabilità consente all’interessato di:
Ricevere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile automaticamente (es. CSV, JSON, XML).
Trasferirli a un altro titolare del trattamento (es. cambiare fornitore di servizi).
Richiedere il trasferimento diretto tra titolari, se tecnicamente possibile.
Obiettivo: Rafforzare il controllo degli utenti sui propri dati, promuovere la concorrenza e l’interoperabilità tra servizi digitali.
✅ Quando si Applica?
Base giuridica:
Consenso esplicito (Art. 6.1.a GDPR)
Esecuzione di un contratto (Art. 6.1.b GDPR)
Solo per dati trattati con mezzi automatizzati (non si applica a archivi cartacei).
🚫 Limiti e Eccezioni
Esclusioni:
Dati trattati per obblighi di legge (es. autorità pubbliche per compiti istituzionali).
Dati che coinvolgono diritti di terzi (es. dati condivisi in un gruppo WhatsApp).
Limiti tecnici:
Il titolare non è obbligato a mantenere sistemi compatibili con altri provider.
Il trasferimento diretto è richiesto solo se tecnicamente fattibile.
Interessi superiori:
Restrizioni legittime da parte di Stati membri o UE per proteggere:
▪ Sicurezza nazionale
▪ Ordine pubblico
▪ Diritti e libertà altrui (Art. 23 GDPR).
📋 Cosa Include la Portabilità?
Dati forniti volontariamente dall’interessato (es. profilo social, storico acquisti).
Dati osservati (es. dati di utilizzo di un’app fitness).
Dati derivati (es. preferenze calcolate da algoritmi).
Esclusi:
Dati anonimi o aggregati.
Dati creati dal titolare (es. valutazioni interne su un cliente).
📝 Obblighi del Titolare
Informativa privacy (Art. 13-14 GDPR):
Deve specificare l’esistenza del diritto alla portabilità.
Tempi di risposta:
1 mese (prorogabile a 2 per complessità) dalla richiesta.
Gratuità:
Nessun costo, salvo richieste ripetute o abusive.
🛠️ Esempi Pratici
Social Media:
Esportare foto, contatti e post da Facebook per migrare a un altro servizio.
Servizi Finanziari:
Trasferire storico transazioni bancarie a una nuova banca.
Cloud Storage:
Spostare file da Google Drive a Dropbox con un clic.
⚖️ Differenze con il Diritto di Accesso
Portabilità (Art. 20) | Accesso (Art. 15) |
---|---|
Formato strutturato e riutilizzabile | Copia in qualsiasi formato |
Trasferimento diretto a terzi | Solo ricezione dati |
Solo dati forniti/derivati | Tutti i dati, inclusi quelli creati dal titolare |
⚠️ Sanzioni
Fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato globale per:
Rifiuto ingiustificato di portabilità
Formati non interoperabili (es. PDF non modificabile)
Conclusione
La portabilità è uno strumento chiave per:
Libertà digitale: Evitare lock-in con fornitori.
Innovazione: Favorire nuovi servizi basati su dati esistenti.
Trasparenza: Consentire agli utenti di “riprendersi” i propri dati.
Esempio di richiesta:
“Ai sensi dell’Art. 20 GDPR, richiedo la portabilità dei miei dati personali in formato CSV, inclusi storico acquisti e preferenze, per trasferirli a [nuovo servizio].”
Per garantire la conformità al GDPR e alla direttiva ePrivacy (“Cookie Law”), l’informativa sui cookie deve essere strutturata in modo trasparente e mirato. Ecco come organizzarla correttamente:
1. Cookie Policy Dedicata e Dettagliata
Separare l’informativa cookie dalla privacy policy generale: crea una sezione specifica (es. “Cookie Policy” o “Gestione dei Cookie”) accessibile da ogni pagina del sito.
Classifica i cookie per tipologia:
Cookie tecnici/necessari (essenziali per il funzionamento del sito, non richiedono consenso).
Cookie analitici (monitoraggio traffico, attivabili solo con consenso esplicito).
Cookie di marketing/profilazione (tracciamento per pubblicità personalizzata, richiedono consenso esplicito).
Specifica per ogni categoria: finalità, durata, terze parti coinvolte (es. Google Analytics, Facebook Pixel).
2. Meccanismo di Consenso Attivo
Implementa un banner cookie GDPR-compliant in homepage che:
Informi in modo chiaro sull’uso dei cookie.
Offra opzioni granulari (“Accetta tutto”, “Rifiuta tutto”, “Personalizza preferenze”).
Blocchi i cookie non necessari prima del consenso utente (no pre-ticking!).
Consenti modifica facile delle preferenze: inserisci un link alla cookie policy in footer (es. “Gestisci i cookie”) per revocare/aggiornare le scelte.
3. Aggiornamenti e Accessibilità
Mantieni l’informativa sempre aggiornata: documenta eventuali nuovi cookie o cambiamenti nelle finalità.
Usa linguaggio semplice e diretto: evila termini giuridici complessi per garantire comprensibilità.
Perché queste modifiche?
Conformità legale: Rispetti l’obbligo di consenso preventivo (Art. 7 GDPR) e trasparenza (Art. 13-14 GDPR).
Esperienza utente ottimizzata: L’utente controlla attivamente la propria privacy, riducendo il rischio di sanzioni.
Flessibilità: Strumenti di gestione cookie (es. plugin dedicati) automatizzano il processo, semplificando l’aderenza alle norme.
Strumenti consigliati: Cookiebot, OneTrust, o soluzioni integrate in CMS come WordPress (GDPR Cookie Consent).
👉 Esempio di struttura banner:
“Questo sito utilizza cookie tecnici, analitici e di marketing. Cliccando ‘Accetta tutto’, acconsenti all’uso. Puoi personalizzare le preferenze o leggere la nostra Cookie Policy per maggiori dettagli.”
Una corretta gestione dei cookie non solo evita sanzioni (fino al 4% del fatturato), ma rafforza la fiducia degli utenti nella tua brand reputation.
La notifica al Garante Privacy (ora GPDP) è richiesta solo in specifici casi definiti dal Codice Privacy (Art. 37) e dalle linee guida del Garante. Ecco quando è prevista l’obbligatorietà:
1. Cookie di profilazione (prima o terza parte)
Se utilizzi cookie di profilazione (anche di prima parte) per tracciare utenti e creare profili comportamentali a fini pubblicitari o marketing, devi notificare il trattamento al Garante, indipendentemente dal fatto che i dati siano anonimi o meno.
Esempio: Cookie che registrano abitudini di navigazione per personalizzare annunci.
2. Cookie analitici di terze parti non anonimizzati
La notifica è obbligatoria se:
Utilizzi cookie analitici di terze parti (es. Google Analytics, Facebook Pixel) senza attivare strumenti di anonimizzazione (es. mascheramento dell’IP, riduzione del potere identificativo).
La terza parte combina i dati raccolti con altre informazioni in suo possesso (es. account utente, cronologia cross-siti).
Attenzione: Se i cookie analitici sono configurati in modalità strettamente aggregata e anonima (senza incroci con altri dati), la notifica non è necessaria.
Casi in cui la notifica NON è richiesta
Cookie tecnici (es. login, carrello, preferenze lingua).
Cookie analitici di prima parte anonimizzati (dati usati solo dal titolare del sito in forma non identificabile).
Cookie di terze parti per i quali è stato disattivo l’incrocio dati (es. Google Analytics in modalità “consent mode” con IP anonimo).
Come effettuare la notifica
Registrati sull’area riservata del sito del GPDP.
Compila il modulo “Trattamenti non soggetti a DPIA” (se applicabile), specificando:
Tipologia di cookie utilizzati.
Finalità del trattamento.
Strumenti di anonimizzazione adottati (se presenti).
Conserva la ricevuta come prova della notifica.
Riferimenti normativi
Art. 37 Codice Privacy (obbligo di notifica per trattamenti “idonei a creare un rischio specifico”).
Provvedimento Garante del 8 maggio 2014 (Linee guita cookie).
Regolamento ePrivacy (in attesa di approvazione definitiva).
Perché è fondamentale?
Sanzioni: Omessa notifica può comportare multe fino a €120.000 (Art. 163 Codice Privacy).
Responsabilità: Anche i fornitori terzi (es. piattaforme advertising) devono garantire la conformità.
👉 Consiglio pratico: Prima di implementare cookie di profilazione o analitici avanzati, consulta un DPO o un legale esperto in privacy digitale per valutare la necessità di notifica o DPIA (Valutazione d’Impatto).
Condizioni per l’accesso legittimo
Finalità legittima e proporzionata:
L’accesso deve perseguire obiettivi specifici e giustificati, come:
Prevenire illeciti (es. furto di dati, violazione della proprietà intellettuale).
Tutelare la sicurezza aziendale (es. malware, fughe di informazioni).
Verificare l’adempimento degli obblighi lavorativi (es. uso improprio del dispositivo per attività personali durante l’orario di lavoro).
Preavviso e trasparenza:
Il datore di lavoro deve informare preventivamente i dipendenti, tramite:
Privacy policy aziendale (Art. 13 GDPR), che specifichi le modalità di monitoraggio.
Disciplinare interno o contratto collettivo, che definisca le regole d’uso dei dispositivi.
Proporzionalità e minimizzazione:
L’accesso deve limitarsi ai file strettamente correlati alla finalità dichiarata (es. indagini su un sospetto illecito).
È vietata la sorveglianza massiva o indiscriminata (es. controllo continuo della posta elettronica senza sospetti specifici).
Assenza di alternative meno invasive:
Il datore deve dimostrare che non esistono mezzi meno intrusivi per raggiungere lo scopo (es. sistemi di allerta automatici invece dell’accesso diretto ai file).
Casi pratici di legittimità
Indagine su violazione di policy aziendali: Accesso a file o email per verificare la condivisione non autorizzata di dati sensibili.
Protezione da minacce informatiche: Analisi di cartelle per identificare malware o attività sospette.
Controllo dell’attività lavorativa: Verifica di documenti relativi a progetti aziendali, purché prevista dalle policy.
Limiti e divieti
File personali del dipendente:
Se il dipendente ha creato cartelle o file chiaramente contrassegnati come “personali” (es. “Documenti/Personali”), l’accesso è consentito solo in casi eccezionali (es. sospetto di reati gravi).
Dati sensibili:
L’accesso a dati sanitari, religiosi, o sindacali richiede una base giuridica ulteriore (es. consenso esplicito o necessità di tutela della vita del dipendente).
Sanzioni per violazioni
GDPR: Multe fino a €20 milioni o il 4% del fatturato globale (Art. 83 GDPR) per accessi illegittimi o mancata informativa.
Statuto dei Lavoratori: Sanzioni penali (Art. 38) per controlli non giustificati o discriminatori.
Risarcimento danni: Il dipendente può richiedere un risarcimento per violazione della privacy.
Linee guida operative per i datori di lavoro
Redigere una policy chiara:
Specificare quali dati sono monitorati, con quali strumenti e per quali finalità.
Formare i dipendenti:
Illustrare le regole d’uso dei dispositivi aziendali durante l’onboarding.
Coinvolgere il sindacato o RSU:
Per controlli sistematici, è necessaria un’intesa con le rappresentanze dei lavoratori (Art. 4 Statuto).
Utilizzare strumenti certificati:
Software di monitoraggio che rispettino il principio di minimizzazione (es. log di accesso senza archiviazione del contenuto).
Esempio di legittimo accesso:
Un’azienda sospetta che un dipendente stia condividendo segreti industriali con un concorrente. Dopo aver informato il lavoratore delle policy, accede alla cartella di lavoro specifica e alle email aziendali, riscontrando prove concrete dell’illecito.
Esempio di accesso illegittimo:
Un datore di lavoro legge sistematicamente le email personali di un dipendente (es. account Gmail privato) senza alcun sospetto giustificato, violando la riservatezza delle comunicazioni.
👉 Consiglio finale: Prima di accedere ai file, consultare un esperto in diritto del lavoro o un DPO per valutare la conformità al GDPR e alle norme nazionali (es. Provvedimento Garante Privacy del 1/12/2022 sulle attività di controllo).
La carenza percepita sulla protezione dei dati personali è legata principalmente a:
📉 Frammentazione normativa e mancanza di armonizzazione
Prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la protezione dei dati personali nei diversi Stati membri dell’Unione era disciplinata da leggi nazionali spesso molto diverse tra loro. Questo ha creato:
Incertezze legali per le imprese che operano a livello transfrontaliero
Differenze nei livelli di tutela per i cittadini
Difficoltà di applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali
❗️ Conseguenze della frammentazione
Sfiducia crescente dei cittadini nell’affidare i propri dati ai servizi digitali, soprattutto in ambito e-commerce, sanità digitale e social media.
Riluttanza ad adottare nuove tecnologie, soprattutto se percepite come invasive (es. AI, riconoscimento facciale, big data).
Freno all’innovazione e alla competitività europea, poiché le imprese devono affrontare costi e oneri burocratici diversi nei vari paesi.
🌍 Assenza di una tutela globale uniforme
Oltre ai problemi interni all’UE, si aggiunge la mancanza di:
Standard condivisi a livello mondiale sulla protezione dei dati
Garanzie reali contro il trasferimento illecito o non controllato dei dati verso Paesi terzi con livelli di protezione inadeguati
Il Regolamento GDPR è nato proprio per colmare queste lacune:
Uniformando le regole in tutta l’UE
Rafforzando la fiducia dei cittadini
Stimolando l’innovazione responsabile
O o RPD)
Chi può svolgere il ruolo di DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)?
Secondo l’art. 37, par. 5 del Regolamento GDPR 679/2016, il DPO può essere:
✅ Un consulente esterno
Questa è l’opzione più comune e consigliata, in quanto:
Garantisce autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni
Evita possibili conflitti di interesse
Si formalizza il rapporto attraverso un contratto di servizi
✅ Un dipendente interno
Anche se ammesso dal Regolamento, è meno consigliato, perché:
È difficile garantire un’autonomia operativa reale
Potrebbero sorgere conflitti con altre funzioni aziendali (es. responsabile IT, legale o HR)
Deve comunque essere funzionalmente indipendente
⚠️ Requisiti fondamentali del DPO
Secondo il GDPR, il DPO deve:
Avere competenze professionali adeguate (conoscenza specialistica del GDPR e delle prassi in materia di protezione dati)
Essere indipendente e non ricevere istruzioni su come svolgere i compiti
Essere privo di conflitti di interesse
Essere facilmente contattabile da interessati e autorità (es. i suoi dati vanno indicati nell’informativa privacy)
Non è necessaria una certificazione formale, ma la formazione continua è altamente raccomandata
📋 Compiti del DPO (art. 39 del GDPR)
Informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento
Sorvegliare il rispetto del Regolamento
Fornire pareri su richieste di valutazione d’impatto (DPIA)
Cooperare con l’Autorità di controllo (es. Garante Privacy)
Essere punto di contatto per l’autorità e per gli interessati
🧠 Competenze auspicabili
Approfondita conoscenza del GDPR
Familiarità con la struttura e i processi aziendali
Competenze in sicurezza informatica e gestione dei rischi
Integrità, riservatezza e alti standard etici
Esatto. Il ruolo di DPO (Data Protection Officer) è compatibile con altri incarichi, purché non vi sia conflitto di interessi.
✅ Cosa significa “assenza di conflitto di interessi”?
Il DPO non deve essere coinvolto nelle decisioni operative sul trattamento dei dati. In altre parole, non può decidere “come” e “perché” i dati vengano trattati, ma deve sorvegliare e consigliare chi lo fa.
❌ Incarichi incompatibili (tipicamente con conflitto di interessi):
Amministratore delegato (CEO)
Membro del CDA
Direttore generale
Direttore HR
Direttore marketing
CFO (Direttore finanziario)
Responsabile IT o CIO
Questi ruoli determinano finalità e mezzi del trattamento, quindi non possono controllare sé stessi.
⚠️ Incarichi potenzialmente compatibili, da valutare caso per caso:
Responsabile legale
Compliance officer
Responsabile audit
Responsabile qualità
Questi ruoli non implicano decisioni dirette sui trattamenti, ma devono comunque essere valutati in base all’organizzazione specifica.
🧩 Buona prassi:
Formalizzare in documentazione interna l’assenza di conflitto d’interessi
In caso di dubbio, preferire un consulente esterno, soprattutto nelle PMI o quando non c’è una chiara separazione dei ruoli
Sì, è sufficiente un unico DPO per un intero gruppo imprenditoriale, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
📌 Riferimento normativo:
Art. 37, par. 2 del GDPR:
“Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati a condizione che tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.”
✅ Requisiti da rispettare:
Facile raggiungibilità del DPO
Il DPO deve essere accessibile da ogni entità del gruppo, anche se è fisicamente ubicato in una sola sede.Ciò significa:
Comunicazioni agevoli via email, telefono, ecc.
Disponibilità a partecipare a riunioni (anche da remoto)
Conoscenza del contesto normativo e organizzativo di ciascuna azienda del gruppo
Conoscenza dei trattamenti
Il DPO unico deve avere una chiara visione dei trattamenti effettuati da tutte le entità del gruppo, anche se differenziati per area geografica o per settore.Adeguate risorse
Il DPO deve disporre di tempo, risorse e personale adeguati per svolgere i compiti in tutte le aziende del gruppo.Assenza di conflitti di interesse
Il DPO deve mantenere indipendenza e autonomia rispetto ai trattamenti effettuati da ciascuna entità del gruppo.
📝 Buona prassi:
Formalizzare la nomina in ciascuna azienda del gruppo
Inserire i dati del DPO in ogni informativa privacy
Assicurare la formazione del DPO su tutti i contesti aziendali coinvolti
1. Uso Medio / Singolo Utente (es: home office, studi, piccola contabilità)
Durata accettabile: 5-7 anni, ma con condizioni:
Hardware minimo: SSD obbligatorio (non HDD), 8GB RAM (16GB consigliati), processore Intel i5/i7 di 8a gen o equivalente AMD Ryzen 5/7.
Aggiornamenti critici: Il sistema operativo (es: Windows 10/11, macOS supportato) deve ricevere ancora aggiornamenti di sicurezza.
Limiti: Potrebbero risentirne attività come video editing, CAD, virtualizzazione pesante o multitasking intenso.
2. Uso Professionale / Aziendale
Ciclo di vita ideale: Max 3-5 anni, per:
Sicurezza: Patch tempestive per vulnerabilità hardware/software (es: chip TPM 2.0 per Windows 11).
Compatibilità: Driver certificati per software specialistico (es: CAD, gestionale), periferiche moderne (USB-C/Thunderbolt), standard Wi-Fi 6/6E.
Produttività: Riduzione tempi morti (elaborazione dati, avvio applicazioni).
Assistenza: Hardware in garanzia o con riparazioni agevolate.
3. Perché un consulente è essenziale
Analisi del carico di lavoro: Identifica esigenze specifiche (RAM, CPU, GPU, storage).
Prevenzione costi nascosti: Evita acquisti sottodimensionati (es: PC “entry-level” per AutoCAD) o sovradimensionati (spreco budget).
Conformità legale: Rispetto di normative (es: GDPR per dati sensibili, certificazioni settoriali).
Sostenibilità: Ottimizza il riuso di hardware ancora valido (es: monitor, periferiche).
Esempi pratici
Scenario | Configurazione consigliata (2025) | Ciclo sostituzione |
---|---|---|
Ufficio generico (email, office) | Intel i5/Ryzen 5, 16GB RAM, SSD 512GB | 5-7 anni |
Grafica base / Fotografia | Intel i7/Ryzen 7, 32GB RAM, GPU mid-range | 4-5 anni |
Sviluppo software / Virtualizzazione | CPU 8+ core, 32GB+ RAM, SSD NVMe | 3-4 anni |
CAD/3D professionale | Workstation con GPU dedicata (NVIDIA RTX) | 3 anni |
Promozioni: attenzione!
Trappole comuni: PC “in offerta” con CPU obsolete (es: Intel Celeron), HDD invece di SSD, RAM insufficiente (4GB).
Verificare sempre: Generazione CPU (es: i5-12600K > i5-9600K), tipo SSD (NVMe > SATA), porte aggiornate (USB 3.2, HDMI 2.1).
Conclusioni
Per un uso non professionale, un PC ben configurato di 5-7 anni può essere sufficiente, ma solo se rispetta i requisiti minimi moderni (SSD, RAM, OS supportato).
Per lavoro professionale o aziendale, 3-5 anni sono il limite massimo per garantire sicurezza, efficienza e compatibilità.
Investire in consulenza preliminare previene errori costosi e allinea l’acquisto alle reali esigenze.
Perché l’UPS è IMPRESCINDIBILE (anche per PC domestici)
Stabilizzazione della tensione
Corregge sbalzi di tensione (brownout) e picchi (surge) che danneggiano l’alimentatore e i componenti interni (scheda madre, CPU).
Filtra i disturbi elettromagnetici (EMI/RFI) da elettrodomestici o impianti industriali vicini.
Protezione dai blackout
Tempo di autonomia: 5-15 minuti sufficienti per:
Salvare i documenti aperti.
Eseguire uno spegnimento ordinato del sistema (grazie al software dedicato).
Evitare la corruzione di file di sistema, database, o file di lavoro complessi (es. progetti CAD).
Difesa hardware
Previene danni a:
HDD/SSD: Arresti bruschi causano bad sector o rotture fisiche (testine HDD).
Alimentatore: Sovratensioni bruciano condensatori o circuiti PSU.
Come SCEGLIERE l’UPS adeguato
Parametro | Calcolo/Valore Consigliato |
---|---|
Potenza (VA/Watt) | (Watt PC + Monitor) × 1.6 (es: PC 300W + monitor 50W → UPS da 560VA minimo) |
Tecnologia | Line-interactive (ideale per ufficio) o Online (professionale) – EVITARE modelli Standby |
Connessione | USB o Ethernet per comunicare col PC e attivare lo spegnimento automatico |
Autonomia | ≥ 10 minuti a carico pieno (verificare curve nei datasheet) |
Prese protette | Solo le porte “Battery Backup” proteggono da blackout – controllare l’etichetta |
Esempio pratico:
PC da ufficio (i5, 16GB RAM, SSD) + monitor 24″: ~200W
UPS consigliato: 600VA / 360W (es: *APC Back-UPS 600VA*)
Configurazione SOFTWARE obbligatoria
Installare il driver (fornito dal produttore: APC, Eaton, CyberPower).
Impostare lo spegnimento automatico:
Avvio procedura dopo 2-3 minuti di batteria.
Salvataggio automatico dei documenti (funzione presente in molti software).
Monitoraggio remoto (per server/NAS): Invio di alert via email/SMS in caso di blackout.
Errori comuni da EVITARE
Sottodimensionamento
Collegare stampanti laser, scanner o NAS all’UPS → sovraccarico istantaneo.Batterie non sostituite
Durata media batterie: 3-5 anni (controllare spia LED e software).UPS economico senza stabilizzazione
Modelli “off-brand” sotto i 100€ spesso offrono solo backup base, senza filtraggio attivo.
Casi d’uso critici (dove l’UPS è VITALE)
Workstation con GPU: Sovratensioni danneggiano schede video da 1000€+.
Server/NAS: Corruzione di RAID o file condivisi.
Aree con rete elettrica instabile (es: zone industriali, campagne).
Lavori a lunga durata: Rendering video, calcoli scientifici, backup.
Costo/Beneficio
Investimento iniziale: €100-300 (per un PC medio).
Danni prevenuti: Alimentatore (€50-200), HDD/SSD (€50-300), dati (valore incalcolabile).
Conclusione operativa:
Un UPS ben configurato non è un “optional”, ma un dispositivo di protezione dati tanto essenziale quanto un antivirus. Per uso professionale, integratelo sempre nel piano di sicurezza IT, con manutenzione periodica delle batterie.
Definizione Giuridica di Consenso (Art. 4 GDPR)
Il consenso è:
✅ Libero: Senza coercizione o conseguenze negative in caso di rifiuto.
✅ Specifico: Riferito a una finalità di trattamento ben definita (es: “invio newsletter”, non “marketing generico”).
✅ Informato: L’interessato deve conoscere identità del Titolare, scopi del trattamento, diritti (accesso, cancellazione, ecc.).
✅ Esplicito: Richiesto un atto positivo inequivocabile (es: spunta non pre-compilata, dichiarazione scritta).
✅ Documentato: Il Titolare deve dimostrare di averlo ottenuto (Art. 7 GDPR).
Casi in cui il consenso NON è necessario (Art. 24 Codice Privacy / Art. 6 GDPR)
Il trattamento è lecito se basato su:
Adempimento contrattuale (es: dati per fatturazione).
Obbligo legale (es: dati per antiriciclaggio).
Interesse vitale (es: emergenza sanitaria).
Interesse legittimo del Titolare (es: frodi, sicurezza rete) purché non prevalgano i diritti dell’interessato.
Interesse pubblico (es: dati trattati da PA).
Esempio: Un e-commerce può trattare i dati per consegnare un ordine (base contrattuale) senza chiedere consenso, ma lo richiede per inviare pubblicità.
Requisiti SPECIFICI per il consenso (Art. 7-8 GDPR)
Elemento | Obbligo |
---|---|
Onere della prova | Il Titolare deve dimostrare di aver ottenuto il consenso valido. |
Revoca | Deve essere semplice quanto la concessione (es: link “unsubscribe”). |
Consenso per minori | ≥16 anni (Italia). Tra 13-15 anni: serve autorizzazione genitoriale. |
Separabilità | Il consenso per una finalità non deve condizionare altre operazioni. |
Validità Pratica del Consenso
Forma: Digitale (bottone “Accetto”), cartacea, orale (se registrata).
Granularità: Consensi distinti per ogni finalità (es: profilazione ≠ newsletter).
Durata: Il consenso non è “per sempre”; va rinnovato se cambiano finalità o normative.
Riconferma: Best practice per consensi “vecchi” o trattamenti sensibili (dati biometrici, salute).
Limiti e Criticità Frequenti
❌ Consenso “forzato”: Es. “Accetti tutti i cookie per accedere al sito” → illegittimo.
❌ Opacità: Testi lunghi e complessi, terminologia tecnica → violano il requisito di trasparenza.
❌ Silenzio/inattività (es. caselle pre-selezionate) → non valgono come consenso.
Minori (Art. 8 GDPR)
Verifica dell’età: Obbligo del Titolare con mezzi “ragionevoli” (es: autodichiarazione + controllo documentale per servizi ad alto rischio).
Consenso genitoriale: Deve essere verificabile (es: email di conferma, firma digitale).
Eccezioni: Servizi di prevenzione/counseling (es. hotline anti-bullismo) possono derogare.
Conseguenze della Revoca
Il trattamento successivo alla revoca è illecito.
I dati pre-revoca restano leciti, ma vanno:
Cancellati se il consenso era l’unica base giuridica.
Conservati se sussiste un’altra base (es: obbligo di legge per fatture 10 anni).
Riferimenti Normativi Diretti
GDPR: Art. 4 (definizioni), Art. 6 (liceità), Art. 7 (condizioni), Art. 8 (minori).
Codice Privacy italiano: Art. 24 (trattamento senza consenso), Art. 130 (marketing telefonico).
Conclusione operativa:
Il consenso è solo una delle 6 basi giuridiche per il trattamento. La sua richiesta è obbligatoria solo se non applicabile un’altra base (es. contratti). La progettazione di moduli di consenso GDPR-complianti richiede:
Documentazione tracciabile.
Testi chiari e accessibili.
Meccanismi di revoca immediati.
Verifica dell’età per servizi online.
Per attività aziendali, è essenziale un Registro dei trattamenti che specifichi per ogni operazione: base giuridica, finalità, e prove del consenso (se applicabile).
Definizione Giuridica (Art. 13-14 GDPR)
L’informativa è l’obbligo di trasparenza che il Titolare del trattamento deve adempiere verso l’interessato, fornendo in modo chiaro e accessibile:
✅ Chi tratta i dati (Titolare, Responsabili, DPO)
✅ Perché (finalità del trattamento)
✅ Su quali basi giuridiche (consenso, contratto, obbligo di legge)
✅ Quali diritti esercitabili (accesso, cancellazione, opposizione, ecc.)
Requisiti ESSENZIALI
Caratteristica | Descrizione | Base Normativa |
---|---|---|
Chiarezza | Linguaggio semplice, comprensibile anche a minori (no termini tecnici) | Art. 12 GDPR |
Concisione | Evitare informazioni superflue; struttura a punti o layered (es: “cookie banner”) | Considerando 58 GDPR |
Accessibilità | Formato idoneo (testo, audio, video) + versione sempre disponibile | Art. 12(1) GDPR |
Tempestività | Fornita prima della raccolta dati (es: al momento dell’iscrizione) | Art. 13(1) GDPR |
Completezza | Tutti gli elementi dell’Art. 13 GDPR (vedi sezione successiva) | Art. 13-14 GDPR |
Contenuti OBBLIGATORI (Checklist Art. 13 GDPR)
Identità del Titolare e DPO (con contatti)
Finalità del trattamento + base giuridica (es: “consenso per marketing”, “necessità contrattuale”)
Categorie di dati trattati (es: anagrafici, finanziari, biometrici)
Destinatari (es: “soggetti esterni per pagamenti”, “autorità fiscali”)
Trasferimenti extra-UE e garanzie applicate (es: clausole SCC)
Periodo conservazione (es: “10 anni per obbligo fiscale”)
Diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione)
Revoca del consenso (se basato su consenso)
Reclami all’Autorità (Garante Privacy)
⚠️ Per dati raccolti indirettamente (da terze parti), aggiungere: fonte origine dati + tipologie (Art. 14 GDPR).
Modalità di Comunicazione
Scritta: Documento digitale (PDF, pagina web), cartaceo, email.
Orale: Consentita solo se documentata (es: registrazione chiamata) e se l’interessato non può accedere a quella scritta.
Multicanale: Banner per cookie, pop-up per app, avvisi in negozio (es: telecamere).
Casi Critici e Sanzioni
Scenario | Soluzione GDPR-Compliant | Rischio Sanzione |
---|---|---|
Dati da terze parti | Informativa entro 30 giorni dalla raccolta (o prima se comunicati) | Fino a 20M€ o 4% fatturato |
Minori | Linguaggio semplificato + doppio livello genitori | Sanzione accessoria |
Finalità multiple | Dichiarare separatamente scopi (es: “necessario” vs “consenso”) | Illegittimità trattamento |
Aggiornamenti | Comunicare variazioni prima del riutilizzo dei dati | Revoca consenso massiva |
Esempi Pratici
E-commerce:
Informativa a due livelli:
Primo strato: Banner con sintesi (finalità, diritti)
Secondo strato: Pagina dedicata con dettaglio completo (Art. 13)
Obbligo di opt-in separati per:
Marketing diretto
Profilazione cookie
App Mobile:
Pop-up iniziale con:
Scopo principale (es: “creare account”)
Link all’informativa estesa
Toggle per consensi aggiuntivi (NO pre-spuntati)
Errori Fatali da Evitare
❌ Informativa generica (es: “dati usati per scopi aziendali”) → illegittima.
❌ Omessa comunicazione per dati ottenuti da terzi (es: liste acquistate).
❌ Testo illeggibile (caratteri minuscoli, gergo tecnico).
❌ Mancata personalizzazione (es: stesse info per clienti e dipendenti).
Best Practice Operative
Mappatura dei flussi dati → Identifica tutte le fonti (dirette/indirette).
Template modulari → Adatta l’informativa a:
Tipologia interessato (cliente, fornitore, dipendente)
Canale (web, fisico, telefono)
Registro aggiornamenti → Traccia modifiche (es: nuovo fornitore cloud).
Verifica UX → Test di comprensibilità con utenti reali.
Conclusione:
L’informativa non è un mero adempimento burocratico, ma uno strumento di trasparenza che:
Costruisce fiducia con l’interessato
Previene contenziosi e sanzioni (fino al 4% del fatturato globale)
Definisce i limiti etico-giuridici del trattamento.
ℹ️ Riferimenti: Art. 12-14 GDPR, Linee Guida EDPB n. 1/2022, Provvedimenti Garante Privacy italiano.
Definizione Tecnico-Giuridica (Art. 4(5) GDPR)
La pseudonimizzazione è una tecnica di protezione dei dati che:
✅ Separa i dati identificativi dal resto del dataset tramite identificatori fittizi (es: codici, token).
✅ Richiede informazioni aggiuntive per riattribuire i dati all’interessato (chiavi di re-identificazione).
✅ Mantiene i dati “personali” (non è anonimizzazione), ma riduce i rischi in caso di violazione.
Come Funziona: Schema Operativo
DATI ORIGINALI: [Nome: "Mario Rossi"] + [Email: "m.rossi@mail.com"] + [Diagnosi: "Diabete"] ↓ Pseudonimizzazione ↓ DATI PSEUDONIMIZZATI: [ID: XF78G2] + [Diagnosi: "Diabete"] <-- Dataset principale CHIAVE DI RE-IDENTIFICAZIONE (conservata separatamente): [ID: XF78G2] → [Nome: "Mario Rossi", Email: "m.rossi@mail.com"]
Condizioni essenziali:
Le chiavi sono custodite in sistemi fisicamente/logicamente separati.
Accesso alle chiavi limitato a ruoli autorizzati (es: crittografia + doppio fattore).
Registro degli accessi alle chiavi (log audit trail).
Differenze Chiave vs. Anonimizzazione
Pseudonimizzazione | Anonimizzazione |
---|---|
Dati restano indirettamente identificabili | Dati irreversibilmente non identificabili |
Obblighi GDPR applicati | Esce dal campo di applicazione GDPR |
Rischio residuo di re-identificazione | Rischio teoricamente nullo |
⚠️ Attenzione: La pseudonimizzazione non elimina lo status di “dato personale” (Corte di Giustizia UE, caso Breyer).
Vantaggi per la Compliance GDPR
Riduzione del rischio in caso di data breach (Art. 32).
Base giuridica agevolata per:
Ricerche scientifiche (Art. 89 GDPR)
Big Data Analytics (Considerando 26)
Minimi requisiti per Valutazioni d’Impatto (DPIA).
Prolungamento conservazione dati (se giustificato da finalità di ricerca).
Esempi Pratici di Applicazione
Sanità:
Dati pazienti in studi clinici: ID pseudonimo + chiavi custodite dal Comitato Etico.
E-commerce:
Profilazione utenti per statistiche: dati comportamentali associati a token (non email).
Fintech:
Analisi frodi: transazioni monitorate via codici generati da HSM (Hardware Security Module).
Misure Tecniche Obbligatorie (Art. 32 GDPR)
Per essere GDPR-compliant:
Tecnica | Strumenti/Implementazione |
---|---|
Crittografia | AES-256 per chiavi, TLS 1.3 per trasmissione |
Controlli d’accesso | RBAC (Role-Based Access Control), MFA |
Separazione fisica | Server chiavi in rete air-gapped |
Monitoraggio | SIEM con alert su accessi anomali |
Limiti e Rischi
❌ Re-identificazione tramite:
Cross-dataset matching (es: combino dataset sanitario + anagrafe).
AI di de-anonimizzazione (es: analisi pattern comportamentali).
❌ Falsa sicurezza: Se le chiavi sono compromesse, il dato è esposto.
Pseudonimizzazione vs. GDPR: Punti Chiave
Diritti dell’interessato: Il Titolare deve comunque soddisfare richieste di accesso/cancellazione (riattribuendo i dati tramite chiavi).
Responsabilità: Il Titolare rimane responsabile di tutto il ciclo, anche se le chiavi sono gestite da un Responsabile del trattamento.
Violazioni dati: Se rubati solo dati pseudonimizzati senza chiavi, non è notifica obbligatoria al Garante (Art. 34).
Best Practice Attuative
Data Mapping: Identificare quali dataset richiedono pseudonimizzazione (es: dati sanitari, biometrici).
Privacy by Design: Integrare la tecnica in architetture software (es: da Day 1).
Valutazione periodica: Test di re-identificazione per verificare l’efficacia.
Documentazione: Registro delle attività di trattamento con specifica delle tecniche usate.
Conclusione:
La pseudonimizzazione è uno strumento essenziale per bilanciare innovazione e privacy, ma richiede:
Implementazione tecnica rigorosa
Governance dei dati strutturata
Valutazione continua dei rischi residui
ℹ️ Riferimenti: Art. 4(5), 6(4e), 25, 32, 89 GDPR; Linee Guida EDPB 5/2020.
Struttura del GDPR
Capi | Articoli | Contenuto Principale |
---|---|---|
I. Disposizioni generali | Art. 1-4 | Finalità, ambito territoriale/materiale, definizioni chiave |
II. Principi | Art. 5-11 | Legittimità, consenso, dati particolari (sensibili) |
III. Diritti dell’interessato | Art. 12-22 | Accesso, cancellazione (“oblio”), portabilità, opposizione |
IV. Titolare/Responsabile trattamento | Art. 23-31 | Obblighi, DPIA, registro attività |
V. Trasferimenti extra-UE | Art. 44-50 | Adeguatezza, clausole vincolari, garanzie |
VI. Autorità di controllo | Art. 51-59 | Compiti e poteri dei Garanti privacy nazionali |
VII. Cooperazione | Art. 60-76 | Meccanismi UE (comitato EDPB, coerenza) |
VIII. Sanzioni | Art. 77-84 | Risarcimenti, sanzioni fino a 20 milioni/4% fatturato |
IX. Trattamenti specifici | Art. 85-91 | Ricerca scientifica, archiviazione pubblica |
X. Atti delegati | Art. 92-93 | Competenze Commissione UE |
XI. Disposizioni finali | Art. 94-99 | Abrogazione direttiva 95/46, entrata in vigore |
Punti Chiave da Ricordare
Articolo 5:
Principi cardine (liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione).Articolo 17:
“Diritto all’oblio” (cancellazione dati).Articolo 32:
Sicurezza dei dati (obblighi di cifratura, pseudonimizzazione).Articolo 35:
Valutazione d’impatto (DPIA) per trattamenti ad alto rischio.Articolo 83:
Sanzioni proporzionali alla gravità della violazione.
Curiosità Progettuale
Considerando: I 173 “Considerando” (preamboli) sono fondamentali per interpretare gli articoli.
Logica “a libro aperto”:
Capi I-IV = Regole per i Titolari
Capi V-VII = Governance sovranazionale
Capi VIII-XI = Meccanismi esecutivi
Per un uso pratico: Art. 4 (definizioni) e Art. 6 (basi giuridiche) sono i più citati nella compliance quotidiana.
Titolare beneficiario del diritto alla protezione dei dati
Esclusivamente la persona fisica (Art. 1 e Considerando 1, 2, 14 GDPR).
(Esempio: un cliente, un dipendente, un paziente, non una S.r.l. o un’associazione)
Casi ESPRESSAMENTE ESCLUSI dal GDPR
Scenario | Base Normativa | Esempi pratici |
---|---|---|
Dati di persone giuridiche | Considerando 14 | P.IVA, bilancio aziendale, nome società |
Trattamenti per attività puramente personali/domestiche | Art. 2(2)(c) | Rubrica telefonica privata, foto di famiglia su device personale |
Trattamenti da parte di autorità per sicurezza nazionale | Art. 2(2)(a) | Investigazioni antiterrorismo |
Attività di Stati membri in ambito giustizia penale/pubblica sicurezza | Art. 2(2)(d) | Dati trattati da tribunali, polizia |
Eccezioni critiche (dove il GDPR si applica INDIRETTAMENTE)
Dati di contatto aziendali
Se includono informazioni di persone fisiche (es: email info@azienda.it → nome del referente), quelle specifiche informazioni sono protette.Attività “domestiche” ibride
Un blog personale che usa cookie di tracciamento per pubblicità → soggetto a GDPR (Considerando 18).
Principio cardine: Libera circolazione vs. Protezione
Libera circolazione: Divieto di restrizioni nazionali non armonizzate (Art. 1 e Considerando 6-7).
Bilanciamento: La circolazione dei dati è abilitata solo se conforme alla tutela delle persone fisiche (Art. 1(3)).
Ambiti speciali regolati separatamente
Trattamento | Regolamento applicabile | Differenze chiave vs. GDPR |
---|---|---|
Istituzioni UE (Commissione, Parlamento, ecc.) | Reg. (CE) 45/2001 | Controllo da parte del EDPS (European Data Protection Supervisor) |
Cooperazione giudiziaria/polizia tra Stati UE | Direttiva (UE) 2016/680 | Standard di protezione analoghi ma regole procedurali diverse |
Il concetto di “controllo” sui propri dati (Considerando 7)
Diritti operativi:
Accesso (Art. 15)
Rettifica (Art. 16)
Cancellazione (Art. 17)
Portabilità (Art. 20)
Strumenti:
Consenso revocabile (Art. 7(3))
Opposizione al trattamento (Art. 21)
Implicazioni pratiche per le aziende
Mappatura dei dati: Separare chiaramente:
Dati persona fisica (soggetti a GDPR)
Dati persona giuridica (libera gestione)
Valutazione attività “domestiche”:
Un dipendente che archivia dati clienti su PC personale → viola il GDPR (manca sicurezza adeguata).
Trasferimenti extra-UE:
Anche per dati persona giuridica, potrebbero sussistere restrizioni (es. sanzioni internazionali).
Sanzioni per violazione della soggettività
Caso emblematico: Trattamento illecito di dati persona fisica “camuffati” come aziendali (es: database commerciale con nominativi di referenti senza base giuridica).
Sanzione massima: Fino a 20 milioni di euro o 4% del fatturato globale (Art. 83(5)).
Conclusione operativa:
Il GDPR protegge solo le persone fisiche, ma la distinzione non è sempre netta. Per essere compliant:
Verificare se i dati aziendali contengono elementi riconducibili a persone fisiche.
Applicare il principio di “privacy by default” a tutti i dati “borderline”.
Consultare il DPO per casi dubbi (es. mailing list professionali).
La gestione dei dati particolari (ex “sensibili”) e dei dati relativi a condanne penali richiede rigorose misure di compliance ai sensi del GDPR (Art. 9 e 10). Ecco una guida operativa:
1. Dati Particolari (Art. 9 GDPR)
Categorie incluse:
Origine razziale/etnica
Opinioni politiche, religiose, filosofiche
Appartenenza sindacale
Dati genetici, biometrici, sanitari
Vita sessuale/orientamento
Regole stringenti:
✅ Divieto generale di trattamento (Art. 9(1)), salvo eccezioni:
Base Giuridica | Esempi Applicativi |
---|---|
Consenso esplicito (Art. 9(2)(a)) | Non pre-compilato; richiesta separata per ogni finalità |
Obblighi lavorativi/sanità (Art. 9(2)(b/h)) | Medicina del lavoro, terapie ospedaliere |
Interesse pubblico (Art. 9(2)(g)) | Ricerca epidemiologica (es: registri tumori) |
Dati resi pubblici (Art. 9(2)(e)) | Profilo LinkedIn con affiliazione politica |
Misure aggiuntive:
DPIA obbligatoria (Art. 35)
Crittografia end-to-end o pseudonimizzazione (Art. 32)
Registro trattamenti con annotazione della base giuridica
2. Dati Giudiziari (Condanne penali/reati) – Art. 10 GDPR
Regola aurea:
“Il trattamento è consentito solo sotto controllo dell’autorità pubblica o se autorizzato da legge UE/nazionale”
Casi pratici autorizzati:
Scenario | Base Giuridica |
---|---|
Assunzioni in settori sensibili | Legge italiana (D.Lgs. 151/2015) → Richiesta casellario giudiziale per vigilati privati, insegnanti |
Banche dati giudiziarie | Anagrafe antimafia (gestita da prefetture) |
Controlli antifrode | Autorità fiscali (es: accesso AGENZIA delle Entrate a dati penali) |
Divieti assoluti:
❌ Archiviare autonomamente condanne penali (es: database aziendale di candidati con precedenti)
❌ Trattamento da parte di soggetti privati senza delega pubblica
Sanzioni per Violazioni
Dati particolari: Fino a 20 milioni € o 4% fatturato globale (Art. 83(5))
Dati giudiziari: Sanzioni analoghe + risarcimento danni (Art. 82)
Best Practice Operative
Per dati particolari (es: salute):
Verificare la base giuridica primaria (es: consenso esplicito vs. obbligo legale)
Minimizzare i dati: Conservare solo lo stretto necessario (es: per un certificato medico, solo l’esito, non la diagnosi completa)
Formare il personale: Addestrare chi accede ai dati (es: infermieri, HR)
Per dati giudiziari:
Richiedere autorizzazione: Ottenere parere Garante Privacy per trattamenti non coperti da legge
Limitare l’accesso: Solo ruoli autorizzati (es: ufficiali giudiziari)
Aggiornare i registri: Cancellare dati dopo scadenza termini legali (es.: 10 anni per reati)
Eccezioni per Paesi UE
Italia: Autorizzazioni Garante Privacy per ricerche scientifiche su dati genetici (Provv. n. 514/2018)
Francia: Trattamento dati biometrici per identificazione poliziesca (legge nazionale)
Fonti normative:
Art. 9-10 GDPR
Art. 2-sexies D.Lgs. 101/2018 (adattamento italiano)
Direttiva (UE) 2016/680 (dati giudiziari)
Conclusione:
Per trattare dati particolari o giudiziari:
Identificare una base giuridica solida (consenso esplicito/legge nazionale)
Implementare misure di sicurezza rafforzate
Documentare ogni passaggio nel Registro dei Trattamenti
Consultare il DPO/avvocato per scenari complessi (es: biobanche, AI predittiva)
Evoluzione terminologica: da “Incaricato” a “Persone Autorizzate”
Vecchio regime (Codice Privacy)
“Incaricato del trattamento”: Figura specifica (Art. 29 D.Lgs. 196/2003)
Soggetto fisico che operava sotto l’autorità diretta del Titolare/Responsabile
Obblighi:
Designazione formale (elenco scritto)
Istruzioni vincolanti
Divieto di trattamenti non autorizzati
Nuovo regime (GDPR)
Soppressione del termine “incaricato”
Nuova categorizzazione (Art. 4 n. 10 GDPR + Considerando 79):
“Persone fisiche autorizzate al trattamento”:
Sotto l’autorità diretta del Titolare o del Responsabile (Art. 29 GDPR)“Terzi”:
Qualsiasi soggetto esterno all’organizzazione del Titolare (Art. 4 n. 10 GDPR)
Obblighi attuali per le “Persone Autorizzate” (GDPR)
Sebbene il termine “incaricato” sia sparito, gli obblighi sostanziali restano invariati:
Designazione formale:
Registrazione degli operatori interni con accesso ai dati (es. dipendenti, collaboratori)
Istruzioni vincolanti:
Divieto di uso autonomo dei dati
Limiti alle operazioni consentite (Art. 29)
Riservatezza:
Obbligo di segretezza (Art. 32 GDPR)
Formazione:
Addestramento obbligatorio su sicurezza e compliance (Art. 39)
Conseguenze operative per le aziende
Aspetto | Codice Privacy (pre-GDPR) | GDPR (2018-oggi) |
---|---|---|
Terminologia | “Incaricato” | “Persone autorizzate” / “Terzi” |
Documentazione | Elenco incaricati aggiornato | Registro dei trattamenti (Art. 30) |
Responsabilità | Obblighi specifici per gli incaricati | Responsabilità condivisa Titolare/Responsabile |
Sanzioni | Ammministrative | Fino a 20 milioni € / 4% fatturato (Art. 83) |
Esempi pratici di “Persone Autorizzate”
Dipendente che processa buste paga (dati sanitari → Art. 9 GDPR)
Consulente esterno con accesso al CRM aziendale
System administrator che gestisce database clienti
Checklist per la compliance
✅ Mappare gli accessi: Chi tratta dati personali nell’organizzazione?
✅ Aggiornare il Registro dei Trattamenti: Annotare i ruoli (non più “elenco incaricati”)
✅ Formazione continua: Corsi annuali su cybersecurity e GDPR
✅ Clausole contrattuali: Per Responsabili esterni (Art. 28 GDPR) e “terzi”
✅ Controlli periodici: Verifiche su accessi non autorizzati
Fonti normative
GDPR: Art. 4(10), Art. 29, Art. 32
D.Lgs. 101/2018 (Adattamento italiano): Art. 2-octies
Linee Guida EDPB: Orientamenti su responsabilità condivisa
Conclusione:
Il termine “incaricato” è obsoleto nel lessico GDPR, ma la sostanza degli obblighi per operatori interni è più stringente che mai. La sfida è passare da un approccio formale (liste) a una governance dinamica, con:
Formazione continua
Tracciamento degli accessi
Responsabilizzazione di tutte le figure coinvolte nel trattamento.
ℹ️ Per evitare sanzioni, aggiornare documenti aziendali: sostituire “incaricati” con “persone autorizzate” in policy, istruzioni e registri.
Il diritto all’oblio (Art. 17 GDPR) è uno dei diritti fondamentali della privacy digitale, ma la sua applicazione pratica richiede un bilanciamento complesso con altri interessi giuridici. Ecco una sintesi tecnica e operativa:
Natura Giuridica del Diritto all’Oblio
Definizione: Diritto alla cancellazione dei propri dati personali dai sistemi del Titolare e alla deindicizzazione dai motori di ricerca.
Finalità: Impedire che informazioni obsolete, irrilevanti o illecite danneggino la reputazione dell’interessato nel tempo.
Quando si Applica: 5 Casi Chiave (Art. 17(1) GDPR)
Dati non più necessari per le finalità originali
(Es.: dati di un ex cliente dopo 10 anni)Revoca del consenso (se il consenso era l’unica base giuridica)
Opposizione legittima al trattamento (Art. 21 GDPR)
Trattamento illecito
(Es.: dati raccolti senza base giuridica)Obbligo legale di cancellazione
(Es.: scadenza termini di conservazione)
Limiti Fondamentali (Art. 17(3) GDPR)
Il diritto non può essere esercitato se il trattamento è necessario per:
Eccezione | Esempi Concreti |
---|---|
Libertà di espressione/informazione | Articoli di cronaca su reati rilevanti |
Obblighi legali | Conservazione fatture (10 anni), dati sanitari |
Interesse pubblico/sanità | Pandemie, ricerche epidemiologiche |
Archiviazione pubblica/ricerca | Archivi storici, studi scientifici |
Difesa in giudizio | Prove in un processo civile/penale |
Caso emblematico: Corte di Giustizia UE, Google Spain (2014):
I motori di ricerca devono deindicizzare risultati obsoleti, ma non se l’informazione ha rilevanza pubblica corrente (es. condanne penali non riabilitate).
Diritto alla Limitazione del Trattamento (Art. 18 GDPR)
Alternativa alla cancellazione, applicabile quando:
L’interessato contesta l’esattezza dei dati (es. errori anagrafici)
Il trattamento è illecito ma l’interessato preferisce la conservazione (es. per prove legali)
I dati sono necessari per un ricorso giudiziario
In attesa di verifica dopo opposizione al trattamento
Effetti della limitazione:
I dati sono “congelati” (solo conservazione, nessun altro uso)
Riaspetto di consenso esplicito o autorizzazione legale per riattivare il trattamento
Procedura Operativa per l’Esercizio dei Diritti
Richiesta dell’interessato:
Tramite modulo scritto (email, PEC, form online)
Verifica del Titolare:
Identificazione richiedente
Analisi della legittimità della richiesta (rispetto alle eccezioni)
Azioni entro 30 giorni:
Cancellazione fisica/logica dei dati
Notifica a eventuali terzi che hanno ricevuto i dati (es. motori di ricerca)
Limitazione temporanea se necessari ulteriori accertamenti
Criticità Pratiche
Scenario | Soluzione GDPR-Compliant |
---|---|
Dati su motori di ricerca | Richiesta di deindicizzazione a Google/Bing (non cancellazione dalla fonte originaria) |
Dati in archivi giornalistici | Cancellazione solo se info “eccessive” o non più di pubblico interesse (Linee Guida Garante Privacy) |
Social network | Cancellazione account (ma i dati potrebbero persistere nei backup per 6-12 mesi) |
Sanzioni per Violazioni
Mancata cancellazione ingiustificata: fino a 20 milioni € o 4% del fatturato globale (Art. 83(5) GDPR)
Danni non patrimoniali: risarcimento (Art. 82 GDPR)
Best Practice per Aziende
Mappare i dati: Identificare dove risiedono i dati personali (database, backup, cloud).
Definire policy di conservazione: Scadenze automatiche per la cancellazione (es. 2 anni per CV non selezionati).
Formare il personale: Gestire correttamente le richieste di cancellazione/limitazione.
Log delle operazioni: Registrare ogni azione per dimostrare la compliance.
Fonti normative:
Art. 17, 18, 19 GDPR
Considerando 65-66 GDPR
Linee Guida EDPB 5/2019
Provvedimenti Garante Privacy italiano (es. doc. web n. 9872345 del 2023)
Conclusione:
Il diritto all’oblio è uno strumento potente ma non assoluto. Il suo esercizio richiede un’analisi caso per caso che bilanci:
Diritti dell’interessato
Libertà di informazione
Obblighi legali
Interessi pubblici
Definizione Tecnica
I cookie sono piccoli file di testo (generalmente <4KB) creati da un server web e memorizzati sul dispositivo dell’utente (browser, smartphone). Funzionano così:
Invio iniziale: Il sito invia il cookie al browser durante la prima visita.
Memorizzazione: Il browser salva il cookie localmente.
Ritrasmissione: Alla visita successiva, il browser reinvia il cookie al server.
Classificazione Tecnica e Finalità
Tipo | Esempi Comuni | Funzione Primaria |
---|---|---|
Tecnici | Session ID, carrello e-commerce | Funzionalità base del sito (obbligatori) |
Preferenze | Lingua, layout | Personalizzazione UX |
Statistici | Google Analytics (_anonymized) | Analisi traffico (pseudonimizzati) |
Profilazione | Cookie pubblicitari, retargeting | Tracciamento comportamentale per ads |
Cookie “Prima Parte” vs “Terza Parte”
Caratteristica | Prima Parte | Terza Parte |
---|---|---|
Dominio | Stesso dominio del sito visitato | Domini esterni (es: social ads) |
Gestione | Controllati dal titolare sito | Controllati da provider esterni |
Esempio | Cookie di login sito X | Pixel Facebook su sito Y |
Rischi Privacy | Bassi | Elevati (cross-tracking) |
Quadro Normativo (GDPR + e-Privacy)
Consenso Obbligatorio (Art. 4(11) GDPR):
Obbligatorio per cookie non tecnici (profilazione, statistiche non anonymized).
Deve essere libero, specifico e revocabile.
Informativa a Due Livelli (Provv. Garante Privacy 2022):
Banner iniziale: Sintesi delle finalità + pulsanti ACCETTA/RIFIUTA.
Policy estesa: Dettagli su durata cookie, terze parti, trasferimenti extra-UE.
Cookie Wall Vietati (Corte Giustizia UE C-673/17):
Non si può bloccare l’accesso al sito se l’utente rifiuta i cookie non tecnici.
Obblighi per i Gestori di Siti Web
Audit dei cookie: Identificare tutti i cookie attivi (strumenti: Cookiebot, Osano).
Banner compliant:
Pulsante RIFIUTA grande quanto ACCETTA.
Link alla cookie policy completa.
Preferenze selezionabili singolarmente (non solo “tutto o niente”).
Registro del consenso: Conservare prova delle scelte utente (Art. 7 GDPR).
Valutazione impatto (DPIA): Obbligatoria per cookie di profilazione massiva.
Implicazioni Tecniche
SameSite Attribute (protezione CSRF):
Strict
: Cookie inviati solo stesso sito.Lax
: Invio consentito da link esterni (default modern browsers).None
: RichiedeSecure
(HTTPS obbligatorio).
HttpOnly Flag: Blocca accesso via JavaScript (anti-XSS).
Scadenze:
Session cookie: Cancellati alla chiusura browser.
Persistenti: Durata fino a 12 mesi (UE).
Sanzioni per Non Compliance
Fino a €20 milioni o 4% fatturato globale (Art. 83 GDPR).
Casi reali:
ENI (2023): €8.5M per banner non conforme.
Amazon (2021): €746M per tracciamento illecito.
Best Practice per Utenti
Gestione browser:
Modalità “incognito” per bloccare cookie persistenti.
Strumenti:
chrome://settings/cookies
(Chrome),about:preferences#privacy
(Firefox).
Estensioni privacy: uBlock Origin, Privacy Badger.
Revoca consensi: Tramite siti come:
Curiosità: I cookie coprono solo il 40% dei tracciatori moderni. Altri metodi: LocalStorage, IndexedDB, fingerprinting browser.
Fonti normative:
Direttiva e-Privacy 2002/58/CE
Provv. Garante Privacy doc. web n. 9677876 del 2022
Linee Guida EDPB 05/2020 sui consensi
Ecco una guida operativa aggiornata agli obblighi per cookie di terze parti, basata sul Provvedimento del Garante Privacy italiano del 10 giugno 2022 e sul GDPR:
Scenari e Obblighi Specifici
1. Cookie Analitici di Terze Parti CON riduzione identificatività
(Es: Google Analytics in modalità “anonymize IP”)
Obblighi:
✅ Solo informativa estesa in cookie policy
❌ NO banner
❌ NO consenso preventivoCondizioni:
Dati pseudonimizzati (IP troncato)
Nessun incrocio con altri dataset
Blocco sharing dati con terze parti
Dati usati solo dal sito visitato
2. Cookie Analitici di Terze Parti SENZA riduzione identificatività
(Es: Google Analytics standard + integrazione Ads)
Obblighi:
✅ Banner con scelta esplicita (ACCETTA/RIFIUTA)
✅ Informativa dettagliata
✅ Registro del consenso
❌ NO notifica al Garante (obbligo abrogato nel 2015)Motivo:
Trattamento = profilazione indiretta (Combinazione dati + identificabilità utente).
3. Cookie di Profilazione di Terze Parti
(Es: pixel Facebook, cookie pubblicitari)
Obblighi massimi:
✅ Banner granulare (scelta per categoria)
✅ Consenso libero e specifico
✅ Informativa con finalità e terze parti
✅ DPIA (Valutazione d’impatto) se trattamento ad alto rischio
✅ Pulsante RIFIUTA visibile quanto ACCETTA
Tecniche per “ridurre il potere identificativo”
(Requisito per esenzione dal consenso)
Strumento | Esempi Implementazione |
---|---|
IP anonymization | ga('set', 'anonymizeIp', true) (Google Analytics) |
Cookie masking | Sostituzione ID utente con hash pseudonimo |
Data minimization | Limitazione dati raccolti (es: no geolocation) |
Disable cross-tracking | Blocco connessione a database pubblicitari |
⚠️ Verifica obbligatoria:
Il Garante richiede documentazione tecnica che provi l’efficacia delle misure.
Adempimenti Pratici
Per tutti i cookie di terze parti:
Mappatura
Elenco aggiornato di tutti i cookie (nome, finalità, durata, terza parte).
Strumenti: Cookiebot, Osano.
Cookie Policy
Sezione dedicata alle terze parti con:
Finalità del trattamento
Link alle policy privacy dei provider
Trasferimenti extra-UE (es: USA → clausole SCC)
Banner Compliant
Primo livello:
markdown
[ACCETTA] [RIFIUTA] [IMPOSTAZIONI] "Usiamo cookie tecnici e statistici. Leggi la policy."
Secondo livello:
Toggle per attivare/disattivare singole categorie (tecnici, statistici, profilazione).
Sanzioni per Errori Comuni
Violazione | Esempio | Sanzione |
---|---|---|
Banner senza rifiuto esplicito | Pulsante “OK” ma nessun “NO” | Fino a €20M (ENI: €8.5M) |
Cookie non dichiarati | Pixel nascosto | 2-4% fatturato |
Consenso non valido | Scrolling = consenso | Invalidate by Garante |
Passi Operativi per la Compliance
Audit iniziale: Scansione tecnica del sito per identificare cookie.
Classificazione: Separare cookie tecnici, statistici ridotti, profilazione.
Implementazione tecnica:
Script di blocco cookie pre-caricamento fino al consenso (es: CookieYes)
Anonymization attiva per cookie analitici.
Documentazione:
Aggiornare Registro Trattamenti (Art. 30 GDPR)
Conservare le prove del consenso per 5 anni.
Fonti:
Linee Guida EDPB 05/2020
Direttiva e-Privacy 2002/58/CE
Conclusione:
La differenza tra “solo informativa” e “banner+consenso” dipende dall’effettiva capacità identificativa dei cookie.
Per evitare sanzioni:
Scegliere provider analitici GDPR-compliant (es: Matomo, Plausible)
Testare periodicamente l’efficacia delle misure di anonymizzazione
Formare il personale su aggiornamenti normativi.
Quadro Sintetico degli Obblighi
Tipo di Cookie | Banner Obbligatorio? | Registro Consensi Obbligatorio? |
---|---|---|
Tecnici (es: sessioni) | ❌ No | ❌ No |
Analitici di prima parte (anonimizzati) | ❌ No | ❌ No |
Analitici di terze parti ANONIMIZZATI (IP troncato, no incrocio dati) | ❌ No | ❌ No |
Analitici di terze parti NON anonimizzati | ✅ Sì | ✅ Sì |
Cookie di profilazione (terze parti) | ✅ Sì | ✅ Sì |
Dettagli Critici sul Registro dei Consensi
📋 Quando è OBBLIGATORIO (Art. 7 GDPR + Provv. Garante 2022):
Per tutti i cookie NON tecnici che richiedono consenso (analitici non anonimizzati + profilazione)
Deve documentare:
Identificativo unico della sessione
Data/ora del consenso
Scelta specifica dell’utente (es: “ACCETTATO solo cookie statistici”)
Copia dell’informativa visualizzata
Mezzo di raccolta (es: banner sito www.esempio.it)
🛡️ Requisiti tecnici:
Conservazione per 5 anni (Prescrizione sanzioni)
Formato digitalmente verificabile (no screenshot)
Accessibile su richiesta dell’interessato/Garante
Casi dove NON serve il registro (Considerando 173 Provv. 2022):
Cookie tecnici strettamente necessari:
Carrelli e-commerce
Autenticazione sessioni
Load balancing
Cookie analitici anonimizzati che rispettano:
⚠️ IP troncato (es: Google Analytics con
anonymizeIP
)⚠️ Nessun incrocio con altri dataset
⚠️ Blocco data sharing con terze parti
Errori Comuni Sanzionati
🚫 Registro assente per cookie di profilazione → Multa fino al 2% fatturato (Art. 83(4) GDPR)
🚫 Anonimizzazione inefficace (es: IP non troncato) → Sanzione + obbligo retroattivo di raccolta consensi
🚫 Mancata cancellazione su richiesta utente → Fino a 20 milioni € (Art. 83(5))
Best Practice Tecniche
Implementare sistemi automatici:
Tool GDPR-compliant: Cookiebot, Osano, Borlabs (generano registro auditabile)
Verifica periodica anonimizzazione:
javascript
// Esempio verifica Google Analytics gtag('config', 'GA-ID', { 'anonymize_ip': true, // Obbligatorio per esenzione 'allow_google_signals': false // Blocca incrocio dati });
Politica di conservazione:
Cookie tecnici: Durata ≤ 12 mesi
Registri consensi: 5 anni (allineato a termini sanzionatori)
Fonti normative:
Art. 7, 24 GDPR
Linee Guida EDPB 05/2020
Conclusione operativa:
Il registro è obbligatorio solo se presenti cookie non tecnici che richiedono consenso. Per cookie tecnici e analitici davvero anonimizzati (con verifiche tecniche documentate), bastano:
✅ Informativa chiara in cookie policy
✅ Assenza di banner
✅ Nessun registro consensi
Per evitare rischi:
Effettua un cookie audit tecnico
Documenta le misure di anonimizzazione
Implementa tool automatici per la gestione consensi ove necessari.
Videosorveglianza nel GDPR: Quadro Normativo e Obblighi
Il trattamento di dati personali tramite videosorveglianza è disciplinato dal GDPR (Reg. UE 679/2016) e dal Codice Privacy italiano (D.Lgs. 101/2018), con i seguenti adempimenti chiave:
1. Base Giuridica (Art. 6 GDPR)
Il trattamento è lecito solo se basato su:
Interesse legittimo del titolare (es: sicurezza patrimoniale), previo bilanciamento con i diritti degli interessati;
Obbligo legale (es: sorveglianza in banche);
Consenso esplicito (raro, per difficoltà dimostrative).
⚠️ Non è mai consentito:
Ripresa di spazi privati (spogliatoi, bagni)
Sistemi con riconoscimento biometrico (salvo eccezioni di legge)
2. DPIA Obbligatoria (Art. 35 GDPR)
La Valutazione d’Impatto è sempre necessaria per:
Sorveglianza sistematica di aree pubbliche o accessibili al pubblico (es: stazioni, centri commerciali);
Trattamenti ad alto rischio (es: telecamere in scuole, ospedali).
Contenuti minimi della DPIA:
✅ Analisi necessità/proporzionalità
✅ Misure di sicurezza tecniche (es: cifratura, accessi loggati)
✅ Verifica conservazione dati (max 72 ore, salvo indagini)
3. Informativa agli Interessati (Art. 13 GDPR)
Obblighi di trasparenza:
Cartelli visibili prima dell’area ripresa, con:
• Identità del titolare
• Finalità del trattamento
• Diritti dell’interessato (accesso, cancellazione)Policy estesa sul sito/web istituzionale.
Modello cartello conforme:
“Area videosorvegliata – Titolare: [Nome], Finalità: sicurezza. Diritti: privacy@azienda.it“
4. Misure Tecniche Obbligatorie
Minimizzazione dati:
Zone escluse (es: finestre di abitazioni vicine)
Bassa risoluzione per evitare identificazioni non necessarie
Sicurezza:
Accesso alle riprese tramite autenticazione MFA
Conservazione su server cifrati
Registro accessi (Art. 30 GDPR): tracciare chi visualizza i filmati.
5. Sanzioni per Violazioni
Mancata DPIA: fino a 10 milioni € o 2% fatturato globale (Art. 83(4) GDPR)
Riprese illecite: fino a 20 milioni € o 4% fatturato (Art. 83(5))
Danni non patrimoniali: risarcimento agli interessati (Art. 82 GDPR)
Eccezioni Importanti
Scenario | Regola applicabile |
---|---|
Abitazioni private | Esente se uso domestico (Art. 2(2)(c)) |
Forze dell’ordine | Direttiva (UE) 2016/680 |
Telecamere fittizie | Vietate (Provv. Garante 8/4/2010) |
Fonti:
Art. 6, 13, 35 GDPR
Linee Guida EDPB 3/2019 su videosorveglianza
Provv. Garante Privacy 25/5/2022
Best practice:
Sostituire telecamere con sistemi meno invasivi (es: sensori di movimento)
Effettuare DPIA annuali per verificare la proporzionalità
Formare gli operatori sui limiti di utilizzo delle riprese.
Videosorveglianza: Principi di Proporzionalità e Trasparenza
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è soggetto al rigoroso rispetto del principio di proporzionalità. Ciò implica che il titolare del trattamento deve:
Limitare Riprese ai Soli Dati Necessari:
Scelta delle Telecamere: Selezionare dispositivi e tecnologie adeguate allo scopo specifico.
Dislocazione e Inquadratura: Posizionare le telecamere in modo che riprendano esclusivamente gli spazi strettamente pertinenti alla finalità perseguita (es. ingresso privato, area deposito riservata).
Angolo di Ripresa: Regolare accuratamente l’obiettivo per escludere aree comuni, spazi pubblici, proprietà confinanti o finestre di terzi. L’inquadratura deve essere mirata e non eccedente.
Vietare la Registrazione Audio:
L’acquisizione del sonoro tramite microcamere è generalmente vietata, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge e comunque soggette a rigorosa valutazione di proporzionalità e necessità.Garantire l’Informativa Trasparente:
Cartellonistica Obbligatoria: Collocare appositi cartelli visibili che segnalino la presenza della videosorveglianza.
Visibilità Permanente: I cartelli devono essere chiaramente leggibili anche in condizioni di scarsa illuminazione o notturne (es. mediante retroilluminazione, materiali riflettenti).
Contenuto Minimo: L’informativa deve indicare chiaramente che si sta accedendo a un’area sottoposta a ripresa video.
Consenso al trattamento dati vs. Consenso alle cure: Differenze Fondamentali
📝 1. Consenso al Trattamento dei Dati Personali (GDPR)
Natura: Autorizzazione all’uso dei dati personali (inclusi quelli sanitari)
Finalità:
Diagnosi
Terapia
Fatturazione
Conservazione cartella clinica
Base normativa:
Art. 6 e 9 GDPR
Art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy italiano)
Forma: Scritta (obbligatoria per dati sensibili)
Revoca: Sempre possibile (Art. 7.3 GDPR)
🩺 2. Consenso Informato all’Atto Medico (Diritto Costituzionale)
Natura: Libera accettazione delle cure proposte
Finalità: Rispetto dell’autodeterminazione del paziente
Base normativa:
Art. 32 Costituzione Italiana (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario…”)
Art. 1 Legge 219/2017 (Norme sul consenso informato e DAT)
Carta dei Diritti Fondamentali UE, Art. 3
Forma: Scritta (obbligatoria per interventi invasivi)
Revoca: Possibile in qualsiasi momento
Confronto Sinottico
Elemento | Consenso GDPR (Dati) | Consenso alle Cure |
---|---|---|
Oggetto | Uso dei dati personali | Esecuzione dell’atto medico |
Effetti giuridici | Autorizza il trattamento informativo | Autorizza l’intervento sanitario |
Base primaria | Regolamento UE 2016/679 | Costituzione Italiana (Art. 32) |
Sanzioni per violazione | Multe fino a 20 milioni di € | Responsabilità penale (lesioni) |
Eccezione senza consenso | Urgenza vitale (Art. 9.2.c GDPR) | Trattamenti obbligatori per legge |
Implicazioni Pratiche per il Medico
Documentazione separata:
Modulo A: Informativa Privacy + Consenso GDPR (per dati sanitari)
Modulo B: Consenso Informato alle Cure (specifico per ogni intervento)
Caso concreto:
Scenario critico:
Un paziente rifiuta il consenso alle cure (es. chemioterapia) ma accetta il trattamento GDPR:
Il medico NON può effettuare la terapia
Può comunque conservare i dati già raccolti per finalità diagnostiche
Riferimenti Normativi Chiave
Corte Costituzionale, Sent. n. 438/2008:
“Il consenso informato è espressione del diritto all’autodeterminazione”.Parere 3/2016 del Garante Privacy:
“Il consenso al trattamento dati non sostituisce il consenso alle cure”.Codice Deontologico Medici (Art. 33):
Obbligo di rispettare entrambi i consensi in modo indipendente.
Errori Frequenti da Evitare
Utilizzare un unico modulo per entrambi i consensi
Ritenere valido il consenso alle cure come sostitutivo del consenso GDPR
Non aggiornare il consenso GDPR quando si introducono nuovi trattamenti dati (es. telemedicina)
⚖️ Conseguenze giuridiche della confusione:
Violazione GDPR: Sanzioni fino al 4% del fatturato
Responsabilità penale: Procedimento per lesioni personali (Art. 590 c.p.)
Questa distinzione è cruciale per una pratica medica eticamente corretta e giuridicamente solida.
Sì, il medico deve adottare specifici adempimenti per garantire la conformità al GDPR quando coinvolge un commercialista nella gestione contabile. Ecco gli step obbligatori:
1. Nomina formale come “Responsabile del Trattamento” (Art. 28 GDPR)
Obbligo: Sottoscrivere un accordo scritto che regoli:
Oggetto e durata del trattamento
Finalità (esclusivamente contabili/fiscali)
Tipologia di dati (solo quelli necessari, es: nome paziente, prestazione, importo)
Obblighi di sicurezza (Art. 32 GDPR)
Divieto di utilizzo per scopi propri da parte del commercialista.
Modello essenziale:
“Il Dott. Rossi nomina il Sig. Bianchi (P.IVA 123) come Responsabile esterno per il trattamento di dati personali dei pazienti strettamente necessari alla tenuta della contabilità e adempimenti fiscali.”
2. Minimizzazione dei dati trasmessi
Principio: Fornire al commercialista solo dati essenziali:
✅ Consentiti: Nome, codice fiscale, importo fattura, data prestazione
❌ Vietati: Diagnosi, terapie, referti (salvo eccezioni tassative, es. fatturazione di prestazioni esenti IVA che richiedono motivazione).
3. Misure di sicurezza obbligatorie
Il medico deve verificare che il commercialista adotti:
Tecniche:
Crittografia di archivi e dispositivi
Autenticazione forte per l’accesso ai sistemi
Organizzative:
Policy di riservatezza per il personale
Registro degli accessi ai dati
Sanzione mancata verifica: Fino a 10 milioni di € (Art. 83.4 GDPR).
4. Informativa privacy aggiornata
Inserire nella propria informativa ai pazienti:
“I Suoi dati anagrafici e fiscali sono comunicati al nostro commercialista esterno, nominato Responsabile del Trattamento, per gli adempimenti contabili. L’elenco dei Responsabili è disponibile presso la nostra segreteria.”
5. Vigilanza attiva (Art. 28.3 GDPR)
Verificare periodicamente (es. annualmente) che il commercialista:
Conservi i dati in modo sicuro
Distrugga i documenti dopo i termini legali (10 anni per fatture)
Segnali immediatamente eventuali violazioni (data breach).
Conseguenze per omissioni
Violazione | Rischio | Base normativa |
---|---|---|
Nessun accordo scritto | Sanzione fino a 20 milioni di € | Art. 83.4 GDPR |
Trasmissione dati sanitari non necessari | Sanzione fino a 4% fatturato | Art. 83.5 GDPR |
Mancata informativa al paziente | Reclami al Garante Privacy | Art. 13 GDPR |
Checklist operativa per il medico
Redigere accordo di nomina come Responsabile del Trattamento
Verificare che il commercialista utilizzi strumenti crittografati
Limitare i dati trasmessi a nome, CF e importo fatture
Aggiornare l’informativa privacy per i pazienti
Conservare copia dei backup effettuati dal commercialista
Effettuare audit annuale sulle procedure di sicurezza.
Fonti:
*Linee Guida Garante Privacy 07/2021* (trattamento dati per finalità contabili)
*Parere EDPB 14/2022* sugli obblighi dei Responsabili esterni
In sintesi: Il medico rimane titolare del trattamento ed è legalmente responsabile delle violazioni del commercialista se non ha adottato le misure prescritte dal GDPR. La documentazione scritta e la minimizzazione dei dati sono la prima linea di difesa.
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali del Paziente: Guida Chiara e Conforme al GDPR
L’informativa sul trattamento dei dati personali del paziente è un documento obbligatorio (ex Art. 13-14 GDPR e Art. 12 Codice Privacy) che il medico, o la struttura sanitaria, deve fornire al paziente per garantire trasparenza, correttezza e consenso informato sul uso dei suoi dati. Ecco cosa include e perché è fondamentale:
Cosa deve contenere l’informativa
Finalità del trattamento:
Perché i dati sono raccolti (es. diagnosi, terapia, prevenzione, ricerca scientifica).
Base giuridica del trattamento (es. esecuzione di un contratto, obblighi di legge, consenso esplicito per dati sensibili).
Tipologie di dati raccolti:
Dati sanitari (storia clinica, esami, terapie).
Dati anagrafici, contatti, eventuali dati genetici o biometrici.
Soggetti che accedono ai dati:
Titolare del trattamento: Il medico o la struttura sanitaria.
Responsabili esterni: Laboratori analisi, specialisti coinvolti, assicurazioni (solo se necessario).
Autorità pubbliche: Segnalazioni obbligatorie (es. malattie infettive).
Diritti del paziente:
Accesso, rettifica, cancellazione (diritto all’oblio), portabilità dei dati.
Opposizione al trattamento (es. per finalità di marketing).
Revoca del consenso, se previsto come base giuridica.
Conservazione dei dati:
Periodo di retention (es. 10 anni per obblighi legali, a meno che non sussistano esigenze cliniche).
Sicurezza e trasferimenti:
Misure di protezione adottate (es. cartelle cliniche cifrate).
Eventuali trasferimenti extra-UE (solo a Paesi con adeguato livello di protezione o garanzie specifiche).
Perché è obbligatoria?
GDPR e Codice Privacy: Il paziente deve essere informato in modo chiaro e accessibile prima della raccolta dei dati (Art. 13 GDPR).
Consenso informato: Senza un’informativa adeguata, il consenso del paziente non è valido, specie per dati sensibili (Art. 9 GDPR).
Protezione della relazione di fiducia: Evita contenziosi legali e rafforza la trasparenza medico-paziente.
Come va consegnata?
Forma scritta: Cartacea o digitale (es. email, portale dedicato).
Linguaggio semplice: Comprensibile anche a non esperti, evitando tecnicismi.
Tempistica: Prima del primo trattamento (es. durante la prima visita).
Esempio pratico di informativa
“Il Dr. Rossi, titolare del trattamento, raccoglie i Suoi dati sanitari per garantire una diagnosi accurata e un piano terapeutico personalizzato. I dati potranno essere condivisi con il laboratorio analisi XY e il cardiologo referente. Potrà accedere ai Suoi dati o chiederne la correzione contattando lo studio via email. I dati saranno conservati per 15 anni, come previsto dalla legge, e protetti con sistemi crittografici.”
Cosa succede se manca l’informativa?
Sanzioni GDPR: Multe fino a €20 milioni o il 4% del fatturato globale.
Risarcimento danni: Il paziente può richiedere un indennizzo per violazione della privacy.
Invalidità del consenso: Trattamenti successivi (es. terapie) potrebbero essere considerati illeciti.
👉 Consiglio operativo: Usa template pre approvati da un legale specializzato in privacy sanitaria e aggiornali regolarmente (es. cambiamenti nelle normative o nelle tecnologie usate).
Fonti normative:
Art. 13-14 GDPR (obbligo di informativa).
Linee guida del Garante Privacy sul trattamento dei dati sanitari (2023).
Codice di Deontologia Medica (Art. 14: segreto professionale e tutela dati).
Consenso al Trattamento dei Dati del Paziente: Obblighi del Medico dopo l’Informativa
Una volta fornita l’informativa, il medico deve ottenere il consenso esplicito del paziente al trattamento dei dati personali, specialmente se sensibili (come quelli sanitari). Ecco le regole da seguire per una procedura a norma GDPR e Codice Privacy:
Step 1: Raccolta del Consenso
Forma consentita:
Orale: Valido legalmente (Art. 7 GDPR), ma sconsigliato per mancanza di prova documentale.
Scritto: Opzione preferibile (firma su modulo cartaceo o digitale) per dimostrare l’avvenuta acquisizione.
Contenuto minimo:
Riferimento all’informativa ricevuta.
Specifica delle finalità (es. diagnosi, terapie, condivisione con altri specialisti).
Menzione del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento.
Step 2: Documentazione del Consenso
Modulo dedicato:
Deve includere:
Nome e dati del medico/titolare.
Dichiarazione chiara: “Dichiaro di aver ricevuto l’informativa e di acconsentire al trattamento dei miei dati per le finalità indicate”.
Spazio per firma e data.
Esempio pratico:
*”☑ Acconsento al trattamento dei miei dati sanitari per finalità diagnostiche e terapeutiche, come descritto nell’informativa del 01/01/2024.
Firma ________________________ , Data ________”*
Consenso digitale:
Valido se ottenuto tramite sistemi certificati (es. firma elettronica, click su piattaforma protetta con tracciabilità).
Eccezioni: Casi in cui il Consenso NON è Richiesto
Obblighi di legge:
Trattamento necessario per adempiere obblighi sanitari pubblici (es. segnalazione di malattie infettive).
Emergenze vitali:
Impossibilità fisica o mentale del paziente di esprimere consenso, purché il trattamento sia indispensabile per salvaguardarne la vita.
Terapie obbligatorie:
Es. cure imposte da autorità giudiziaria (Art. 9.2 GDPR).
Perché preferire il consenso scritto?
Prova legale: In caso di contestazioni (es. violazione della privacy), il modulo scritto è un elemento decisivo per difendersi.
Chiarezza: Riduce il rischio di equivoci sul cosa il paziente abbia autorizzato.
Conformità alle Linee Guida Garante Privacy: Il Provvedimento del 2021 raccomanda la forma scritta per dati sanitari, data la loro sensibilità.
Cosa succede se il consenso è mancante o invalido?
Illegittimità del trattamento: Anche se il medico agisce in buona fede, l’uso dei dati diventa illecito (Art. 6 GDPR).
Sanzioni:
Multe fino a €20 milioni o 4% del fatturato globale (GDPR).
Responsabilità disciplinare (Ordine dei Medici) per violazione del segreto professionale.
Risarcimento danni: Il paziente può chiedere un indennizzo per violazione della privacy.
Consigli Operativi per Medici e Strutture
Utilizza moduli precompilati approvati da un legale esperto in privacy sanitaria.
Archivia i consensi in modo sicuro e organizzato (es. cartella clinica digitale con accesso protetto).
Aggiorna regolarmente i documenti in caso di cambiamenti nelle finalità del trattamento.
Forma il personale: Assicurati che collaboratori e segretari conoscano le procedure corrette.
👉 Esempio di Buona Pratica:
Prima di una visita specialistica, il paziente riceve via email l’informativa e un modulo di consenso digitale. Firma elettronicamente, e il sistema registra automaticamente data/ora. Il medico conserva il documento nel database cifrato dello studio.
Riferimenti normativi:
Art. 7 e 9 GDPR (consenso per dati sensibili).
Linee Guida Garante Privacy n. 65/2022 su trattamento dati sanitari.
Codice di Deontologia Medica (Art. 14: obbligo di riservatezza).
Chi può esprimere il consenso al trattamento dei dati sanitari? Linee guida GDPR e Normativa Italiana
Il consenso al trattamento dei dati sanitari è regolato dal GDPR (Art. 4, 7, 8) e dal Codice Privacy (Art. 23, 24), con specifiche disposizioni per minori e soggetti incapaci. Ecco una sintesi chiara:
1. Paziente maggiorenne e capace
Unico titolare del consenso:
Solo il paziente adulto, con piena capacità di intendere e volere, può autorizzare il trattamento dei propri dati sanitari.
Esempio: Un paziente di 30 anni che firma il consenso per una terapia oncologica.
2. Minori (under 14) o incapaci
Consenso esercitato da terzi:
Minori sotto i 14 anni: Il consenso è espresso dai genitori (anche separati o non coniugati) o da chi esercita la potestà genitoriale. Non è necessaria l’unanimità: un genitore può agire disgiuntamente (Art. 316 Codice Civile).
Esempio: Un bambino di 10 anni riceve un vaccino: la madre (separata dal padre) firma il consenso.
Minori tra 14 e 18 anni: In Italia, per il trattamento dati in servizi digitali, il consenso può essere espresso direttamente dal minore dai 14 anni (Art. 2-quinquies Codice Privacy). Tuttavia, per atti medici complessi (es. interventi chirurgici), rimane necessaria l’autorizzazione genitoriale.
Adulti incapaci (interdetti/inabilitati): Il consenso è dato dal tutore o amministratore di sostegno, nominato dal tribunale (Art. 427 Codice Civile).
3. Casi particolari
Pazienti parzialmente capaci (es. disagio mentale temporaneo):
Valutare la capacità residua di comprendere il trattamento. Se insufficiente, coinvolgere il tutore/legale rappresentante.
Emergenze vitali (paziente incosciente o in pericolo di vita):
Il trattamento è lecito senza consenso se finalizzato a salvare la vita (Art. 9.2.c GDPR).
Esempio: Intervento d’urgenza su un paziente privo di sensi dopo un incidente.
4. Documentazione del consenso
Obbligo di prova:
Il medico deve conservare la prova del consenso (modulo scritto, registrazione audio/video in casi eccezionali).
Se il consenso è dato da un tutore, allegare documentazione giudiziale (es. decreto di nomina del tutore).
Consenso per atti specifici:
Ogni intervento sanitario rilevante (es. chirurgia, terapie invasive) richiede un consenso distinto e informato.
Rischi in caso di consenso non valido
Nullità del trattamento: I dati sanitari raccolti senza consenso legittimo non possono essere utilizzati, salvo casi di emergenza.
Sanzioni GDPR: Fino a €20 milioni o 4% del fatturato globale.
Responsabilità civile e penale: Risarcimento danni al paziente o ai familiari; sanzioni per violazione del segreto professionale (Art. 622 Codice Penale).
Esempi pratici
✅ Consenso valido:
Un tutore legale firma il modulo per la chemioterapia di un paziente affetto da Alzheimer, presentando il decreto di tutela.
❌ Consenso invalido:
Un medico opera un minore di 13 anni basandosi sul consenso orale della sorella maggiorenne, senza coinvolgere i genitori.
Linee guida per i medici
Verifica dell’identità:
Accertati che chi firma il consenso sia effettivamente il genitore/tutore (es. documento d’identità).
Formazione continua:
Aggiornati sulle sentenze del Garante Privacy (es. Provvedimento n. 123/2023 su minori e dati sanitari).
Template preapprovati:
Utilizza moduli di consenso differenziati per:
Maggiorenni capaci.
Minori (con sezione dedicata ai genitori).
Incapaci (con riferimento al tutore).
👉 Fonti normative:
Art. 8 GDPR (consenso per minori).
Art. 12 Codice Privacy (disposizioni specifiche per l’Italia).
Linee Guida Garante Privacy del 2021 su trattamento dati sanitari e tutela dei vulnerabili.
Una gestione corretta del consenso protegge il paziente, il medico e la struttura sanitaria da rischi legali e promuove un rapporto di fiducia basato sulla trasparenza.
Ecco una checklist completa degli adempimenti GDPR per un medico (o uno studio medico) dopo aver fornito l’informativa e ottenuto il consenso:
📋 Obblighi del Medico/Titolare del Trattamento
Nomina del personale come Incaricati del trattamento
Lettera di incarico formale (Art. 29 GDPR) per:
▪ Segreteria
▪ Collaboratori (es. infermieri, sostituti)
▪ Fornitori esterni (es. chi gestisce il software gestionale)Contenuto minimo:
▪ Elenco dei dati accessibili
▪ Istruzioni per il trattamento (es. “non condividere cartelle con estranei”)
▪ Obbligo di riservatezza
Registro dei trattamenti (Art. 30 GDPR)
Documentare:
▪ Categorie di dati sanitari trattati
▪ Finalità (es. diagnosi, fatturazione)
▪ Destinatari (es. ASL, laboratori analisi)
▪ Misure di sicurezza (es. archiviazione protetta)
Misure di sicurezza tecniche e organizzative (Art. 32 GDPR)
Accesso fisico:
▪ Cartelle cliniche in armadi blindati
▪ PC con autenticazione forte (password + PIN)Accesso digitale:
▪ Software medicali con crittografia
▪ Backup cifratiFormazione del personale su:
▪ Privacy by default (es. non lasciare schermi sbloccati)
▪ Gestione data breach
Valutazione d’impatto (DPIA) se necessario (Art. 35 GDPR)
Obbligatoria per:
▪ Trattamenti ad alto rischio (es. database centralizzati di pazienti)
▪ Uso di sistemi cloud per dati sanitari
Gestione delle violazioni (Data breach)
Notifica al Garante Privacy entro 72 ore se la violazione comporta rischi per i diritti dei pazienti (Art. 33).
Aggiornamento dell’informativa
Se cambiano finalità (es. nuovi esami diagnostici offerti) → richiedere un nuovo consenso.
📌 Attenzione a Questi Aspetti
Consenso specifico per dati sanitari (Art. 9 GDPR):
Non basta un generico “accetto”, serve esplicitare:
▪ Quali dati sono trattati (es. referti, diagnosi)
▪ Chi può accedervi (es. specialisti consulenti).
Comunicazioni a terzi (es. invio referti via email):
Usare canali sicuri (es. PEC, piattaforme certificate).
⚖️ Sanzioni per Omissioni
Mancata nomina incaricati: Fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato.
Violazione dati sanitari: Fino a 20 milioni di € o 4% del fatturato.
Esempio Pratico: Lettera di Incarico alla Segreteria
*”Il/la sottoscritto/a [Nome], in qualità di Titolare del trattamento, incarica [Nome segretaria] di trattare i dati sanitari dei pazienti esclusivamente per:
Prenotazioni appuntamenti
Fatturazione elettronica
Archiviazione cartelle cliniche
con obbligo di riservatezza e rispetto delle policy interne.
Firmato: [Medico]”.*
Conclusione
Oltre a consenso e informativa, il medico deve:
Formalizzare gli incarichi
Proteggere i dati con misure concrete
Tenere traccia di ogni operazione
La compliance non è burocrazia, ma tutela per pazienti e professionisti. 🩺🔒
Riferimenti: Art. 29, 30, 32, 35 GDPR e Linee Guida Garante Privacy su dati sanitari.
Ecco una lettera di incarico per il trattamento dei dati personali per studi odontoiatrici, redatta in conformità al GDPR e alle linee guida del Garante Privacy:
LETTERA DI INCARICO PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI
*(Art. 28 GDPR e Provv. Garante Privacy 15/12/2022)*
Studio Odontoiatrico
[Dati del Titolare del Trattamento]
• Ragione Sociale: ______
• Indirizzo: ______
• PEC: ______
• Codice Fiscale/Partita IVA: ______
Incaricato del Trattamento
[Dati del soggetto designato]
• Nome/Cognome: ______
• Ruolo (collaboratore/segretaria/assistente/consulente): ______
• Codice Fiscale: ______
OGGETTO
Nomina a Incaricato del Trattamento dei dati personali dei pazienti ai sensi dell’art. 29 GDPR.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Attività Autorizzate | Limiti |
---|---|
Archiviazione cartelle cliniche digitali | Solo su server crittografato interno |
Prenotazione appuntamenti via software | Nessun accesso a diagnosi sensibili |
Gestione dati anagrafici pazienti | Divieto di copia su dispositivi personali |
Invio promemoria tramite SMS/email | Solo con consenso espresso paziente |
OBBLIGHI DELL’INCARICATO
✅ Riservatezza
• Divieto assoluto di divulgazione dati a soggetti non autorizzati
✅ Sicurezza
• Utilizzo esclusivo di dispositivi forniti dallo studio
• Blocco sessione al termine di ogni operazione
✅ Formazione
• Partecipazione obbligatoria a corsi GDPR annuali
✅ Segnalazione Violazioni
• Comunicazione immediata al Titolare di eventuali data breach
DIVIETI TASSATIVI
❌ Accesso a dati genetici/biometrici senza autorizzazione
❌ Conservazione dati cartacei in aree non blindate
❌ Trasferimento dati a terzi senza consenso scritto
❌ Utilizzo di cloud non certificati (es. Google Drive personale)
MISURE TECNICHE APPLICATE
Autenticazione a due fattori per accesso software clinico
Log di controllo con tracciamento orario/user ID
Crittografia AES-256 su database e backup
Cancellazione sicura supporti dismessi (certificato NIST 800-88)
DURATA E RISCUSSIONE
• Decorrenza: [Data]
• Revoca automatica in caso di:
Violazione GDPR accertata
Cessazione rapporto lavorativo
Mancata formazione privacy
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO[Firma e timbro]
[Nome/Cognome]
L’INCARICATO DEL TRATTAMENTO
Dichiaro di aver ricevuto formazione specifica sul GDPR e di accettare gli obblighi sopra indicati[Firma]
[Nome/Cognome]
Data: ______
NOTE LEGALI ESSENZIALI
Valore probatorio (Art. 2712 Codice Civile):
• La lettera sostituisce l’atto notarile se conservata con requisiti AgID.Responsabilità solidale (Art. 29 GDPR):
• In caso di violazioni, sanzioni fino a €20 milioni per Titolare e Incaricato.Formazione obbligatoria:
• Documentare gli aggiornamenti formativi nel Registro delle Attività di Trattamento.
⚠️ Riferimenti normativi:
Regolamento UE 2016/679 (Art. 28-29)
Linee Guida Garante Privacy 15/12/2022
Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018)
Nel caso in cui il trattamento dei dati personali dei pazienti avvenga in formato cartaceo, è opportuno che il medico predisponga, per ciascun assistito, una scheda sanitaria individuale. Tale scheda dovrà contenere il modulo di consenso informato debitamente sottoscritto, nonché ogni altro documento clinico e amministrativo rilevante ai fini della diagnosi, cura e gestione del rapporto terapeutico.
La conservazione di tali documenti deve avvenire nel rispetto dei principi di riservatezza, integrità e sicurezza. È pertanto necessario custodire le schede in un luogo fisicamente sicuro, non accessibile a soggetti non autorizzati. Ad esempio, qualora siano riposte in un armadio, quest’ultimo dovrà essere dotato di serratura e collocato in un locale dello studio non aperto al pubblico o al personale non autorizzato. Le chiavi dell’armadio dovranno essere detenute esclusivamente dal medico, dal suo sostituto o da collaboratori medici specificamente incaricati, e non da personale amministrativo o da terzi non autorizzati.
Inoltre, al fine di tutelare i dati anche contro eventi accidentali, è raccomandabile che l’armadio o il contenitore utilizzato sia realizzato in materiale ignifugo, così da ridurre il rischio di perdita o distruzione delle informazioni in caso di incendio.
È fondamentale ricordare che la normativa in materia di protezione dei dati personali – in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – non si limita a garantire la riservatezza delle informazioni, ma impone anche l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire eventi quali incendi, furti, accessi non autorizzati, smarrimenti o deterioramenti accidentali.
In caso di violazione, sottrazione o distruzione dei dati, il medico deve essere in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare tali eventi. Una conservazione negligente o superficiale può infatti comportare responsabilità civili e obblighi risarcitori, oltre che sanzioni amministrative da parte dell’Autorità Garante.
È fondamentale che l’informativa privacy riporti in modo chiaro e trasparente che i dati personali dei pazienti possono essere trattati non solo dal medico titolare del trattamento, ma anche dagli altri medici appartenenti alla stessa associazione professionale, medicina di gruppo o rete, esclusivamente per finalità connesse alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del paziente, nel rispetto del principio di minimizzazione e pertinenza del trattamento.
Si ricorda, inoltre, che nel contesto della medicina di gruppo o in rete, è obbligatoria la designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), noto anche come Data Protection Officer (DPO), figura incaricata di vigilare sull’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, fornire consulenza e fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali.
Evidentemente è così. Infatti nell’informativa il medico fa presente che se il paziente si rifiuta di fornire al medico i dati sanitari necessari per instaurare il rapporto di cura questo non può aver luogo. Allo stesso modo, se il paziente chiede la cancellazione dei suoi dati è come se revocasse il consenso che originariamente aveva dato. Per cui il medico non può che prenderne atto, accogliere la richiesta del paziente e considerare terminato il rapporto di cura.
Dipende dal tipo di richiesta formulata dal paziente. In generale, il paziente ha specifici diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ma il medico può opporsi solo in determinati casi, giustificati da motivi legittimi. Ecco un quadro sintetico:
✅ Richieste a cui il medico non può opporsi (obbligo di accoglimento):
Accesso ai dati personali
Il paziente ha sempre diritto a sapere quali dati personali vengono trattati, per quali finalità, e da chi.Rettifica dei dati inesatti
Se i dati clinici contengono errori, il medico deve correggerli.Limitazione del trattamento
In determinati casi (es. contestazioni sull’esattezza dei dati), il paziente può chiedere che i dati siano “congelati” (cioè conservati ma non usati).Portabilità dei dati
Il paziente ha diritto a ricevere i propri dati in formato strutturato e a trasmetterli a un altro professionista, ad esempio in caso di cambio di medico o struttura sanitaria.
❌ Richieste a cui il medico può opporsi (in tutto o in parte):
Cancellazione dei dati (diritto all’oblio)
Il medico può legittimamente rifiutare la cancellazione dei dati quando:la conservazione è necessaria per obblighi di legge (es. obblighi fiscali, sanitari, deontologici);
i dati sono necessari per finalità di diagnosi, cura o tutela legale;
sussiste un interesse pubblico (es. archiviazione sanitaria).
Opposizione al trattamento
Il paziente può opporsi, ma non può impedire il trattamento dei dati necessari per motivi medici, legali o di interesse pubblico. Il medico ha il diritto (e in alcuni casi l’obbligo) di continuare il trattamento se motivato da:necessità di cura,
obblighi normativi,
tutela della salute pubblica.
In sintesi
Il medico non può opporsi arbitrariamente ai diritti previsti dal GDPR, ma può respingere alcune richieste (come la cancellazione dei dati) quando esistono obblighi giuridici o motivi clinici che giustificano la conservazione o il trattamento.
Infatti, la facoltà di comunicare a terzi informazioni inerenti la propria salute spetta esclusivamente al paziente, in quanto titolare del diritto alla riservatezza. Il medico, in questo caso, non deve e non può esercitare alcuna forma di controllo o giudizio sulla scelta del paziente di rivelare o meno tali dati, purché la richiesta sia chiara, consapevole e volontaria.
Di conseguenza, qualora il paziente domandi una certificazione sanitaria dettagliata, il medico ha il dovere di redigerla in modo veritiero, completo e professionale, limitandosi a riportare fedelmente le informazioni sanitarie in suo possesso, utili a giustificare la richiesta del paziente, senza omissioni o giudizi personali.
Rimane inteso che il medico deve comunque:
acquisire una richiesta scritta o comunque formalizzata da parte del paziente;
garantire che il documento sia consegnato esclusivamente al diretto interessato o a persona da lui formalmente incaricata;
evitare la trasmissione diretta al datore di lavoro, salvo esplicito consenso documentato.
il medico deve soddisfare la richiesta del suo assistito, dichiarando i dati sanitari in suo possesso (ovviamente secondo verità). Non è compito del medico sindacare questa decisione del paziente.
Il medico ha l’obbligo di conservare la documentazione sanitaria e gli atti relativi ai pazienti per tutta la durata del rapporto di cura e, successivamente, per un periodo minimo di 10 anni dalla conclusione dello stesso. Questo termine risponde a esigenze sia medico-legali (in caso di contenziosi) sia normative, tenuto conto delle disposizioni del Codice Civile e della normativa sanitaria in materia di responsabilità professionale.
Al termine del periodo di conservazione decennale, è possibile procedere alla distruzione sicura dei documenti, secondo modalità che ne garantiscano l’irrecuperabilità e la tutela della riservatezza (es. triturazione, incenerimento certificato o distruzione tramite ditte autorizzate).
Tuttavia, ove possibile, è preferibile offrire ai pazienti la possibilità di ritirare la propria documentazione sanitaria prima della distruzione, informandoli preventivamente in modo adeguato. Questo approccio, oltre a essere rispettoso dei diritti dell’interessato, può evitare future contestazioni.
È importante ricordare che la distruzione anticipata dei dati o la loro conservazione oltre i limiti stabiliti senza giustificazione possono costituire violazioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) o essere oggetto di sanzioni da parte dell’Autorità Garante.
Una delle novità rilevanti introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è l’obbligo, per determinati soggetti, di tenere un Registro delle attività di trattamento dei dati personali sotto la propria responsabilità, anche in formato elettronico. Tale obbligo ha l’obiettivo di dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, in particolare per quanto riguarda le misure tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza, la trasparenza e la responsabilità nel trattamento dei dati.
✅ Chi è obbligato a tenere il registro?
L’obbligo riguarda:
Tutti i titolari e i responsabili del trattamento che effettuano trattamenti non occasionali;
Soggetti che trattano categorie particolari di dati, come quelli relativi alla salute, alla vita sessuale, alle opinioni politiche o all’origine etnica (come avviene negli studi medici, dentistici, psicologici, ecc.);
Soggetti che effettuano trattamenti che possono presentare un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Pertanto, un medico o odontoiatra che tratta regolarmente dati sanitari dei pazienti rientra pienamente tra i soggetti obbligati a tenere questo registro.
📋 Cosa deve contenere il registro?
Il Registro delle attività di trattamento deve includere almeno le seguenti informazioni:
Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento (e, se designati, del responsabile del trattamento e del DPO);
Le finalità del trattamento;
Una descrizione delle categorie di interessati (es. pazienti) e delle categorie di dati personali trattati (es. dati sanitari, anagrafici);
Le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati (es. laboratori, ASL, commercialisti);
Eventuali trasferimenti di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
I termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate (es. protezione antivirus, accessi con password, armadi chiusi a chiave per i documenti cartacei, backup dei dati).
📎 Forma del registro
Il registro può essere tenuto in formato cartaceo o elettronico, purché sia facilmente accessibile in caso di richiesta da parte dell’Autorità Garante e sia costantemente aggiornato.
In sintesi, il Registro delle attività di trattamento non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento fondamentale per documentare la responsabilità (accountability) del professionista nella gestione dei dati personali e per prevenire sanzioni in caso di ispezioni o violazioni.
Uno degli elementi cardine introdotti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) è il principio di responsabilizzazione, noto anche come “accountability”. Questo principio impone al titolare del trattamento (es. medico, odontoiatra, azienda sanitaria, struttura privata) l’obbligo non solo di rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali, ma anche di poter dimostrare, in modo concreto e documentato, di aver adottato tutte le misure necessarie a garantirne la conformità.
📌 Cosa comporta l’accountability?
Il principio è esplicitato all’articolo 5, paragrafo 2 e concretizzato all’articolo 24 del Regolamento, il quale stabilisce che:
“Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire – e essere in grado di dimostrare – che il trattamento dei dati è effettuato conformemente al presente Regolamento.”
🛡️ Quali misure deve adottare il titolare?
Tra le misure tecniche e organizzative richieste, rientrano:
La predisposizione di informative trasparenti;
La redazione del registro delle attività di trattamento;
La designazione di responsabili e incaricati con compiti ben definiti;
L’adozione di misure di sicurezza fisiche e informatiche (es. protezione password, backup, armadi chiusi a chiave);
La formazione del personale;
La gestione delle violazioni dei dati (data breach);
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ove necessaria.
✅ Strumenti per dimostrare la conformità
Il GDPR prevede inoltre, all’articolo 42, la possibilità per i titolari e responsabili del trattamento di aderire a meccanismi di certificazione, marchi o sigilli di protezione dei dati, rilasciati da organismi accreditati. Tali certificazioni non sono obbligatorie, ma costituiscono una forma riconosciuta di dimostrazione della conformità, utile in caso di controlli o contestazioni.
🎯 In sintesi
Il principio di accountability impone un cambiamento di approccio: non basta più rispettare la legge, ma occorre poterlo dimostrare con atti, documenti, procedure e comportamenti concreti. L’onere della prova ricade sul titolare del trattamento, che deve essere sempre in grado di giustificare le scelte fatte e le misure adottate in materia di protezione dei dati.
La liceità del trattamento è uno dei principi fondamentali sia del Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018) sia del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Affinché un trattamento di dati personali sia considerato lecito, deve basarsi su almeno una delle condizioni di legittimità previste dall’articolo 6 del GDPR.
📌 Le basi giuridiche del trattamento
Un trattamento è lecito solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
Consenso esplicito dell’interessato
Il soggetto cui si riferiscono i dati ha fornito un consenso libero, specifico, informato e inequivocabile per una o più finalità determinate.Esecuzione di un contratto
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte (es. contratto di fornitura di servizi) o per l’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato.Obbligo legale
Il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (es. obblighi fiscali, obblighi in ambito sanitario).Tutela degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona fisica
È ammesso quando il trattamento è indispensabile per proteggere la vita o l’incolumità fisica di una persona (es. emergenze mediche).Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
Il trattamento è legittimo se necessario per l’esecuzione di attività istituzionali affidate a enti pubblici o soggetti privati autorizzati.Legittimo interesse del titolare o di terzi
Il trattamento è giustificato se è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di un terzo, a condizione che non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato.
⚠️ Attenzione: Il legittimo interesse non può essere utilizzato come base giuridica per il trattamento di categorie particolari di dati (es. dati relativi alla salute), salvo casi specifici e molto limitati.
📎 Nota sulle categorie particolari di dati
Quando il trattamento riguarda dati sensibili (tra cui quelli sanitari), è necessaria anche una base giuridica specifica aggiuntiva, prevista dall’articolo 9 del GDPR. In ambito sanitario, ad esempio, il trattamento può essere lecito anche senza consenso se necessario per finalità di diagnosi, cura, assistenza sanitaria o gestione dei servizi sanitari, nel rispetto della normativa vigente e sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale.
✅ In sintesi
Perché un trattamento sia considerato lecito, il titolare deve:
individuare una base giuridica valida;
informare l’interessato in modo chiaro;
dimostrare il rispetto di tutti gli altri principi del GDPR, inclusi trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione e sicurezza.
La condivisione sui social network, come Facebook, di fotografie o video che ritraggono persone identificabili costituisce a tutti gli effetti un trattamento di dati personali. In assenza del consenso dell’interessato, tale trattamento può configurarsi come illecito, esponendo il soggetto che pubblica il contenuto a responsabilità civili e amministrative, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa italiana sulla privacy.
❌ Quando la pubblicazione è vietata (salvo consenso esplicito)
È illecito pubblicare fotografie o video sui social se:
✅ La persona ritratta non ha espresso un consenso specifico alla pubblicazione (il semplice consenso allo scatto non autorizza automaticamente la pubblicazione dell’immagine online).
✅ La persona ritratta è riconoscibile, anche se non in primo piano o presente solo parzialmente nella foto (es. viso parzialmente visibile, anche da lontano).
✅ Si tratta di un minore, e manca il consenso espresso di entrambi i genitori o del tutore legale.
✅ L’immagine è usata a fini promozionali, pubblicitari o commerciali, anche se non esplicitamente legati a un’attività economica.
✅ L’immagine mostra informazioni sensibili, come dati sulla salute, appartenenza religiosa, orientamento politico, ecc.
✅ Il soggetto ritratto è isolato dal contesto, anche se l’intento dell’autore non è denigratorio o commerciale.
✅ Quando la pubblicazione è ammessa senza consenso
È ammessa la pubblicazione, purché non si leda la dignità o la riservatezza delle persone coinvolte, nei seguenti casi:
📸 Foto scattate in luoghi pubblici o durante eventi pubblici, in cui le persone ritratte compaiono in modo accidentale e non sono il soggetto principale dell’immagine.
👥 Persone riconoscibili ma inserite in un contesto visibile solo a una cerchia ristretta di amici o contatti fidati (uso privato, non pubblico).
😶 Persone il cui volto non è riconoscibile, anche se ritratte da vicino (es. di spalle, in penombra, con il volto oscurato).
🧍♂️ Dettagli del corpo (mani, schiena, abbigliamento, ecc.) non idonei a identificare la persona in modo univoco.
👶 Minori non riconoscibili (volto oscurato o non inquadrato).
📚 Finalità giustificate da interesse pubblico o rilevanza sociale, come pubblicazioni a scopo scientifico, didattico, culturale, giudiziario o di pubblica sicurezza, a condizione che non ledano la dignità dell’interessato.
⚠️ Attenzione: consenso ≠ uso illimitato
È importante ricordare che:
Il consenso allo scatto non coincide con il consenso alla pubblicazione.
Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento dall’interessato.
La pubblicazione su Facebook, Instagram o altri social comporta una diffusione potenzialmente globale, e pertanto l’illecito può avere conseguenze gravi (compresi risarcimenti e sanzioni amministrative).
📌 In sintesi
Chi pubblica contenuti sui social deve:
Valutare se le persone ritratte sono riconoscibili;
Accertarsi di avere un consenso valido e specifico alla pubblicazione;
Limitare la visibilità dei contenuti, se non si ha una base giuridica sufficiente alla diffusione pubblica.
Amministratori di Sistema: obblighi, precisazioni e buone prassi
📜 Riferimenti normativi
Il tema degli Amministratori di sistema (AdS) è stato disciplinato dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008, aggiornato il 25 giugno 2009. Sebbene il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) non tratti in modo specifico questa figura, gli obblighi previsti da tale Provvedimento restano pienamente vigenti nell’ordinamento italiano.
🧾 Chi è l’Amministratore di Sistema?
L’Amministratore di Sistema è una figura tecnica incaricata della gestione e manutenzione dei sistemi informatici e delle reti, e che, per sua natura, può accedere a dati personali anche di natura sensibile. Proprio per questa possibilità, il suo ruolo è soggetto a particolari obblighi di trasparenza, tracciabilità e controllo.
✅ Obblighi del Titolare del trattamento
Designazione formale individuale
Il Titolare deve designare per iscritto ciascun amministratore di sistema, specificando gli ambiti di operatività consentiti, in relazione al profilo di autorizzazione assegnato.Documentazione interna
Deve essere redatto un registro interno contenente:i dati identificativi degli Amministratori designati;
la descrizione delle funzioni assegnate;
l’indicazione delle aree e dei sistemi su cui operano.
Informazione ai dipendenti
Se gli Amministratori di sistema possono accedere ai dati dei lavoratori, è obbligo del Titolare informare esplicitamente i dipendenti, che hanno diritto di conoscere l’identità degli AdS.Audit e tracciabilità degli accessi
È obbligatorio adottare sistemi di logging che registrino gli accessi logici effettuati dagli amministratori ai sistemi e agli archivi elettronici. Questi log devono:essere completi, integri e non modificabili;
riportare timestamp, descrizione dell’evento e sistema coinvolto;
essere conservati per almeno 6 mesi.
Esternalizzazione del servizio
Se i servizi di amministrazione di sistema sono affidati a terzi, l’elenco degli AdS può essere conservato dal Titolare o dal Responsabile esterno del trattamento (outsourcer), purché disponibile in caso di controlli.
⚠️ Attenzione: il consenso al supporto IT non equivale a nomina
Caso pratico: se una società IT presta supporto tecnico continuativo (es. manutenzione dei server) senza accedere o trattare direttamente dati personali, non è necessaria la designazione formale come amministratore di sistema. Tuttavia, è **fortemente consigliata la nomina come Responsabile Esterno del Trattamento, specificando nel contratto e nelle “note” le attività svolte presso il cliente.
Viceversa, se il fornitore:
accede ai server del cliente,
effettua backup,
gestisce credenziali,
copia o trasferisce dati,
allora deve essere formalmente nominato amministratore di sistema oppure Responsabile Esterno, a seconda della tipologia di attività.
🖥️ Quando registrare gli accessi?
Non tutti i contesti richiedono un sistema di Access Log, ma il principio è il seguente:
Ambienti mono-utente (es. PC personale del dipendente)
Se l’accesso è regolato da credenziali individuali, il rischio è contenuto. Un sistema di Access Log può non essere necessario.Aree condivise (es. cartelle condivise su rete aziendale)
Qui è opportuno registrare gli accessi (log-in/log-off) per ogni utente che può interagire con la banca dati.Postazioni Server o sistemi con accesso remoto
In questi casi, è essenziale attivare log di accesso, soprattutto quando vi operano soggetti esterni come fornitori IT o altri Data Processor.Software gestionale in cloud
La software house, se fornisce hosting e gestione del database, dovrebbe integrare sistemi di audit e fornire evidenza della tracciabilità al cliente.
🔐 Conclusione
La corretta gestione degli Amministratori di sistema è cruciale per garantire trasparenza, sicurezza e conformità al GDPR. È un ambito in cui la forma è sostanza, e l’omissione anche solo di una delle formalità richieste può esporre l’azienda a sanzioni.
L’installazione di un impianto di videosorveglianza nei luoghi di lavoro richiede particolari cautele quando può comportare il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.
In questi casi, è obbligatorio ottenere l’autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), salvo che non sia stato raggiunto un accordo sindacale preventivo.
✅ È necessario presentare domanda all’ITL quando:
📍 L’impianto di videosorveglianza riprende l’attività lavorativa dei dipendenti, anche se:
non registra le immagini (solo visualizzazione in tempo reale),
è attivo solo in alcuni orari,
è presente per finalità dichiarate come sicurezza o prevenzione.
⚖️ Non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) con cui stipulare un accordo.
⚠️ Sono presenti RSA o RSU, ma non si è raggiunto un accordo con il datore di lavoro sull’installazione dell’impianto.
❌ Non serve presentare domanda all’Ispettorato se:
✅ È stato sottoscritto un accordo sindacale con le rappresentanze dei lavoratori (RSA/RSU) in azienda;
✅ L’impianto è installato esclusivamente per esigenze di sicurezza in aree dove non è possibile identificare né monitorare i lavoratori, ad esempio:
aree di accesso o perimetri esterni non frequentati dal personale;
ambienti non lavorativi (es. parcheggi riservati);
✅ Le immagini non sono in alcun modo associate o associabili a specifici dipendenti (es. riprese aggregate, senza individui riconoscibili).
📌 Obblighi aggiuntivi
🛑 Informativa privacy obbligatoria: i lavoratori devono essere informati in modo chiaro della presenza delle telecamere e delle finalità del trattamento dei dati.
🔐 Limitazione dell’accesso ai filmati: solo persone autorizzate possono visualizzare le immagini.
🕒 Tempi di conservazione: in genere non superiori a 72 ore, salvo esigenze particolari motivate (es. indagini giudiziarie).
📄 In sintesi
Situazione | Domanda all’ITL necessaria? |
---|---|
Presenza di dipendenti, impianto che li riprende, niente RSA/RSU | ✅ Sì |
Presenza di dipendenti, RSA/RSU presenti ma niente accordo | ✅ Sì |
Presenza di dipendenti, accordo sindacale firmato | ❌ No |
Videosorveglianza solo a fini di sicurezza e non riprende lavoratori | ❌ No |
La richiesta di autorizzazione all’installazione di un impianto di videosorveglianza, nei casi in cui sia necessaria (es. in assenza di accordo sindacale), deve essere presentata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) competente per territorio, ossia quello della provincia in cui è situata la sede interessata dall’installazione dell’impianto.
📬 Modalità di invio della domanda
La domanda può essere trasmessa con due modalità:
Invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata)
Il modulo di richiesta, compilato e firmato, può essere inviato alla PEC ufficiale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.Consegna a mano
È possibile recarsi direttamente presso gli uffici dell’ITL e presentare la pratica in formato cartaceo, firmata e corredata della documentazione richiesta.
🔎 Dove trovare i recapiti
Per conoscere:
la PEC dell’Ispettorato della tua zona,
l’indirizzo fisico per la consegna a mano,
gli orari di apertura al pubblico,
puoi consultare il sito ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro alla pagina:
👉 https://www.ispettorato.gov.it/
(sezione “Ispettorati Territoriali”)
📑 Documentazione da allegare alla domanda
Oltre al modulo di richiesta, solitamente vanno allegati:
la relazione tecnica descrittiva dell’impianto;
una planimetria dei locali con l’indicazione del posizionamento delle telecamere;
copia dell’informativa privacy che sarà fornita ai lavoratori;
eventuali giustificazioni relative alle finalità di sicurezza.
L’installazione di un impianto di videosorveglianza comporta l’obbligo di informare in modo chiaro, trasparente e visibile le persone che stanno per entrare in un’area sorvegliata. Questo avviene tramite l’affissione di apposita cartellonistica informativa.
📌 Dove vanno posizionati i cartelli?
I cartelli devono essere collocati prima che una persona entri nell’area videosorvegliata, non dopo, in modo da consentire un’informazione preventiva.
Devono essere ben visibili, leggibili e comprensibili anche in orario notturno (es. illuminati o riflettenti, se necessario).
Vanno installati in prossimità delle telecamere, o comunque in tutti i punti di accesso all’area sorvegliata.
📄 Cosa deve contenere il cartello?
Il cartello deve essere conciso ma completo delle informazioni fondamentali richieste dalla normativa:
Indicazione chiara della presenza della videosorveglianza
Es. “Area videosorvegliata” o “Questa area è soggetta a videosorveglianza”.
Finalità del trattamento
Es. “per motivi di sicurezza”, “per la tutela del patrimonio”, “per esigenze organizzative”.
Indicazione se le immagini sono solo visualizzate o anche registrate
Es.
“Le immagini sono rilevate da… per fini di…” (solo visione)
“La registrazione è effettuata da… per fini di…” (con memorizzazione)
Identità del Titolare del trattamento
È preferibile indicare il Titolare, anziché il Responsabile, con:
Nome/ragione sociale
Recapiti (indirizzo, email, telefono)
Eventuale riferimento al DPO (se nominato)
Obbligatorio se è previsto dalla struttura aziendale.
Rinvio alla privacy policy completa
Con diciture tipo: “Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali, è possibile consultare l’informativa completa presso [indirizzo fisico o sito web]”.
🔍 Esempio di dicitura corretta
🔴 AREA VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da: Studio Medico Dott. Rossi – Via Verdi, 15 – Roma
per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio.
Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti, consultare l’informativa disponibile in sede o su www.studiomedico.it/privacy.
⚠️ Ricorda
Il cartello non sostituisce l’informativa privacy completa, che deve essere comunque disponibile in sede o su richiesta.
L’uso di icone e simboli (es. l’immagine stilizzata della videocamera) è consigliato per rendere il messaggio più immediato.
Il modello ufficiale di cartello è disponibile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Dal punto di vista del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i lavoratori volontari, ovvero coloro che operano senza scopo di lucro e in forma mutualistica o solidaristica, non devono essere formalmente censiti né come:
Incaricati del trattamento (oggi correttamente definiti come “persone autorizzate al trattamento” ex art. 29 GDPR),
né come Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR),
anche se materialmente si trovano a trattare dati personali, inclusi dati sensibili o particolari.
⚖️ Perché non devono essere censiti?
La ragione è da ricondurre a due fattori principali:
Mancanza di responsabilità formale e decisionale
I volontari non assumono responsabilità autonome sul trattamento dei dati, non decidono finalità né modalità del trattamento, e operano sotto la diretta autorità del Titolare.
In quanto tali, rientrano in modo implicito nella struttura interna dell’organizzazione e non richiedono una nomina formale come soggetto esterno (es. Data Processor o responsabile esterno).Natura non professionale e non contrattualizzata del rapporto
Trattandosi di rapporti non regolati da un contratto professionale o di fornitura, e privi di corrispettivo economico, il GDPR non impone l’obbligo di nomina formale, se i volontari agiscono secondo istruzioni ricevute e sotto controllo del Titolare.
📌 Conclusione
👉 I volontari non devono essere censiti né come responsabili né come incaricati del trattamento.
Tuttavia, è buona prassi che ricevano una formazione minima sul trattamento dei dati e adeguate istruzioni documentate, per assicurare la conformità ai principi di integrità, riservatezza e sicurezza (art. 32 GDPR).
⏰ Termini e obblighi di notifica delle violazioni di dati personali (Data Breach)
A partire dal 25 maggio 2018, il Regolamento Europeo GDPR (Reg. UE 2016/679) ha introdotto l’obbligo per tutti i titolari del trattamento di notificare all’Autorità di controllo competente (in Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) le violazioni dei dati personali di cui vengano a conoscenza.
📌 Quando è obbligatoria la notifica?
La notifica è obbligatoria solo se la violazione è suscettibile di comportare un rischio per i diritti e le libertà degli interessati (ad es. rischio di furto d’identità, frodi, danni alla reputazione, perdita del controllo dei dati personali, ecc.).
La valutazione di tale rischio spetta al titolare del trattamento, che dovrà agire secondo i principi di responsabilizzazione (accountability).
⏱ Termine di notifica
La notifica all’Autorità di controllo deve avvenire:
entro 72 ore dalla scoperta della violazione;
e comunque senza ingiustificato ritardo.
⚠️ Se la notifica non può essere effettuata entro 72 ore, deve essere accompagnata da una giustificazione del ritardo.
🧾 Contenuto della notifica all’Autorità (art. 33 GDPR)
La comunicazione deve includere almeno:
La natura della violazione dei dati personali;
Le categorie e il numero approssimativo degli interessati coinvolti;
Le categorie e il numero approssimativo dei dati personali coinvolti;
Il nome e i dati di contatto del DPO o di altro punto di contatto;
Le probabili conseguenze della violazione;
Le misure adottate o proposte per porre rimedio alla violazione e mitigarne gli effetti negativi.
👥 Comunicazione agli interessati (art. 34 GDPR)
Se la violazione presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare è tenuto a comunicare direttamente agli interessati le seguenti informazioni:
Natura della violazione;
Contatti per ricevere ulteriori informazioni;
Conseguenze probabili della violazione;
Misure correttive adottate.
❗ Tuttavia, la comunicazione agli interessati non è necessaria se:
Il titolare ha adottato misure tecniche e organizzative adeguate (es. cifratura dei dati);
Ha successivamente eliminato il rischio elevato;
La comunicazione richiederebbe uno sforzo sproporzionato (in tal caso, è sufficiente una comunicazione pubblica adeguata).
📚 Obbligo di documentazione (art. 33.5 GDPR)
Anche se non vi è obbligo di notifica, il titolare deve documentare internamente tutte le violazioni, comprese:
Le circostanze della violazione;
Le sue conseguenze;
Le misure adottate per porvi rimedio.
Questa documentazione è essenziale per dimostrare la conformità con il GDPR in caso di controlli.
✅ In sintesi
Obbligo | Condizione | Termine | Riferimento |
---|---|---|---|
Notifica al Garante | Se c’è rischio per i diritti e le libertà | Entro 72 ore | Art. 33 |
Comunicazione agli interessati | Se c’è rischio elevato | Senza ritardo | Art. 34 |
Documentazione interna | Sempre, anche se non si notifica | Tempestivamente | Art. 33.5 |
🔐 Rifiuto del dipendente a firmare la nomina a incaricato del trattamento (data handler)
📌 Contesto normativo
Secondo l’art. 30 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018):
“Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito.”
Il GDPR, pur non usando più il termine “incaricato”, conferma che il trattamento deve avvenire sotto l’autorità del titolare e nel rispetto di istruzioni documentate (art. 29 GDPR).
❗ Cosa succede se il dipendente si rifiuta di firmare?
Il rifiuto di firmare la lettera di nomina ad incaricato non impedisce automaticamente al datore di lavoro di considerare valido l’incarico, se esiste una documentazione oggettiva che dimostra che il dipendente è stato assegnato formalmente e consapevolmente a una mansione che comporta il trattamento di dati.
Ad esempio:
La preposizione a un ufficio (es. amministrazione, segreteria, gestione clienti) dove il trattamento è inevitabile;
La formazione privacy ricevuta e documentata;
L’accesso assegnato a strumenti informatici o archivi contenenti dati personali.
⚖️ Conseguenze del rifiuto
Il rifiuto può avere rilievo disciplinare o contrattuale, perché:
Il trattamento di dati è parte integrante della mansione;
La nomina formale serve a tutelare l’azienda e a dimostrare la conformità al GDPR;
Se il dipendente rifiuta l’atto formale ma continua a trattare i dati, si crea un rischio giuridico per il datore.
🛑 Se invece si rifiuta anche di trattare i dati, allora non può svolgere la mansione assegnata e il rifiuto può essere considerato un inadempimento contrattuale, con possibili:
Contestazioni disciplinari;
Trasferimento ad altra mansione (se disponibile);
Nei casi estremi, anche risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo.
✅ Cosa fare in pratica
Conservare la lettera non firmata, con data e annotazione del rifiuto.
Verbalizzare il rifiuto, eventualmente con un testimone.
Richiamare il dipendente per iscritto, spiegando che la firma è parte integrante del suo ruolo e serve per la conformità normativa.
Valutare sanzioni disciplinari o la riassegnazione, in base al contratto collettivo e alle policy aziendali.
In assenza di collaborazione, valutare la risoluzione del contratto se il trattamento dei dati è parte essenziale del ruolo.
📝 Esempio di comunicazione al dipendente
“Gentile [Nome], la sua mansione prevede il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. La designazione ad incaricato del trattamento è obbligatoria per garantire la legittimità e la sicurezza delle operazioni svolte. Il suo rifiuto a firmare tale designazione compromette la possibilità di proseguire nella funzione assegnata. La invitiamo a rivalutare la sua posizione entro [X giorni] al fine di evitare ulteriori provvedimenti.”
Sì, chi fornisce un servizio di Web Hosting (cioè ospita il sito web, database, email, ecc.) deve essere nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), se tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.
🔍 Perché è necessario nominarlo?
Il fornitore di hosting ha accesso (anche solo potenziale) a dati personali che transitano o sono conservati nei server, come:
Dati degli utenti del sito (form di contatto, ordini, iscrizioni);
Dati raccolti tramite cookie o analytics;
Email gestite tramite il dominio del cliente;
Backup o database contenenti dati identificabili.
Anche se non accede volontariamente ai dati, il solo fatto di gestire e conservare i server implica una responsabilità sul trattamento.
✅ Cosa fare
Il titolare del trattamento (es. il proprietario del sito o dell’attività) deve:
Verificare che il provider fornisca sufficienti garanzie di conformità al GDPR (sicurezza, riservatezza, misure tecniche e organizzative).
Stipulare un contratto o atto di nomina a “Responsabile del trattamento”, con i contenuti previsti dall’art. 28 del GDPR.
Conservare copia del contratto tra la documentazione privacy aziendale.
❗Attenzione
Non importa se il fornitore è italiano o estero. Se ospita o gestisce dati di cittadini UE, deve essere nominato formalmente e contrattualmente come Responsabile del trattamento.
❌ Quando NON serve la nomina?
Se il servizio di hosting non tratta dati personali per conto del cliente, ad esempio:
Si tratta solo di un servizio di registrazione dominio (senza spazio web, database, mail, ecc.);
Il sito ospitato è puramente informativo e non raccoglie alcun dato personale (nessun form, cookie, analytics, login…).
In questi rari casi, il provider potrebbe non essere considerato Responsabile, ma è sempre meglio valutare caso per caso.
Il principio di correttezza del trattamento dei dati personali, sancito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), impone che ogni trattamento:
sia trasparente nei confronti degli interessati,
sia coerente con le loro legittime aspettative,
non contenga elementi ingannevoli, opachi o ambigui.
⚖️ Cosa implica il principio di correttezza?
Informazione chiara e preventiva
Gli interessati devono essere informati prima che inizi il trattamento, in modo chiaro, semplice e comprensibile (non con linguaggio tecnico o legalese).Nessuna ambiguità o raggiro
Il trattamento non può avvenire in modo occulto o approfittare dell’ignoranza dell’interessato.
→ Ad esempio, non è corretto ottenere dati dicendo che servono “per fini statistici” e poi usarli per marketing.Finalità dichiarate e legittime
I dati devono essere raccolti per scopi leciti, espliciti e dichiarati (vedi anche il principio di limitazione della finalità), senza deviare da questi scopi senza ulteriore informazione o consenso.Accessibilità e controllo da parte dell’interessato
L’interessato ha il diritto di sapere quali dati sono trattati, da chi, perché e per quanto tempo, e di ottenere risposte in tempi ragionevoli.Rispetto della volontà dell’interessato
Quando l’interessato esprime un consenso, una revoca, o esercita un diritto, il titolare del trattamento deve rispettarlo tempestivamente.
❌ Cosa viola il principio di correttezza?
Informative poco chiare o incomplete;
Trattamento dei dati all’insaputa dell’interessato;
Raccolta dati per uno scopo e uso per un altro;
Ostacolare o ritardare l’accesso dell’interessato ai propri dati;
Rendere complicata o inefficace la procedura per l’esercizio dei diritti.
✅ In sintesi
Il principio di correttezza è la garanzia etica e giuridica che i dati non vengano utilizzati contro la volontà o gli interessi dell’interessato. Si affianca al principio di liceità e trasparenza, ed è alla base del rapporto di fiducia tra utenti e titolari del trattamento.
Sì, puoi elaborare un documento simile al vecchio DPS (Documento Programmatico sulla Sicurezza), ma non è più obbligatorio né riconosciuto formalmente dal GDPR. Tuttavia, un documento interno ben strutturato può essere estremamente utile per dimostrare la “accountability” (responsabilizzazione) richiesta dal Regolamento.
🔎 Cosa prevede il GDPR al posto del DPS?
Il GDPR non impone un documento unico come il DPS, ma richiede una serie di documenti separati, ognuno con uno scopo specifico. Ecco gli elementi che devono essere predisposti:
Obbligatori (a seconda dei casi):
✅ Lettere di nomina e mansionari per:
Data handler interni (incaricati del trattamento);
Data processor esterni (responsabili del trattamento).
✅ Informative e raccolta del consenso (artt. 12–14);
✅ Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR);
✅ Valutazione d’Impatto sulla Privacy (DPIA/PIA), se necessaria (art. 35);
✅ Policy di Sicurezza e misure tecniche-organizzative;
✅ Gestione delle violazioni e delle notifiche (Data Breach);
✅ Archiviazione e tracciabilità di tutta la documentazione privacy.
📄 Puoi creare un “documento riassuntivo”?
Sì, è una buona prassi. Puoi realizzare un documento interno di sintesi (simile al DPS) che:
riepiloga l’organizzazione della privacy in azienda;
descrive le misure adottate;
documenta i flussi dei dati e i soggetti coinvolti;
richiama i riferimenti ai documenti obbligatori (registro, informative, nomine, ecc.).
❗ Importante: questo documento non sostituisce i singoli obblighi del GDPR, ma può essere un utile strumento di audit, formazione e prova di accountability.
✅ Conclusione
Puoi creare un documento in stile DPS come strumento integrativo per l’organizzazione interna e per dimostrare la tua conformità, ma non è obbligatorio. Il GDPR ti chiede invece di tenere e aggiornare singoli documenti ufficiali, ognuno con una funzione ben precisa.
🔹 Cos’è il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB)?
È l’organismo indipendente dell’Unione Europea incaricato di garantire l’applicazione coerente del GDPR in tutta l’UE.
🔹 Composizione
Un rappresentante per ogni Autorità nazionale di protezione dei dati (es. il Garante per la Privacy in Italia);
Il Garante Europeo della protezione dei dati (EDPS);
La Commissione Europea partecipa ai lavori ma senza diritto di voto.
🔹 Compiti principali
Assicura l’uniformità dell’applicazione del GDPR in tutta Europa;
Fornisce linee guida, raccomandazioni e buone pratiche;
Emette decisioni vincolanti in caso di controversie tra autorità nazionali (meccanismo di coerenza);
Consiglia la Commissione Europea su proposte legislative relative alla protezione dei dati;
Promuove la cooperazione tra le autorità di controllo.
🔹 Erede del “Gruppo Art. 29”
Sì, il Comitato è l’evoluzione del “Gruppo di lavoro ex art. 29” della vecchia Direttiva 95/46/CE. A differenza del suo predecessore, l’EDPB ha poteri più ampi e decisioni vincolanti, non solo consultive.
✅ Quando un’azienda è “compliance” al GDPR
Tratta i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR:
Liceità, correttezza e trasparenza
Limitazione della finalità
Minimizzazione dei dati
Esattezza dei dati
Limitazione della conservazione
Integrità e riservatezza
Responsabilizzazione (accountability)
Ha predisposto tutta la documentazione necessaria, tra cui:
Registro dei trattamenti (Art. 30 GDPR)
Informative privacy e gestione dei consensi
Lettere di nomina (data handler, data processor)
Valutazioni d’impatto (DPIA) se richieste
Policy e procedure interne aggiornate
Ha implementato misure tecniche e organizzative adeguate:
Protezione dei dati con crittografia, backup, antivirus, ecc.
Controllo degli accessi e gestione delle autorizzazioni
Monitoraggio dei trattamenti e formazione del personale
Rispetta i diritti degli interessati, garantendo:
Accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità
Risposte in tempi previsti dal GDPR
Gestisce correttamente eventuali violazioni di dati (data breach):
Notifica all’Autorità entro 72 ore, se necessario
Documentazione delle violazioni anche se non notificate
Ha designato un DPO (Data Protection Officer) se obbligatorio:
Pubblica amministrazione
Organizzazioni che monitorano regolarmente su larga scala
Trattamenti di categorie particolari di dati su larga scala
⚠️ Sanzioni per mancata conformità
Fino a 20 milioni di euro, o
Fino al 4% del fatturato mondiale annuo (se superiore).
📌 Chi è tenuto ad applicarlo?
1. Tutti i titolari e responsabili del trattamento stabiliti nell’UE
Qualsiasi impresa, ente pubblico, associazione o organizzazione con sede in uno Stato membro dell’UE, che tratta dati personali (anche solo di clienti o dipendenti).
2. Titolari e responsabili extra-UE che offrono beni o servizi in UE
Aziende non stabilite nell’Unione Europea che:
Offrono beni o servizi (anche gratuiti) a persone che si trovano nell’UE;
Monitorano il comportamento di persone fisiche nell’UE (es. tracciamento online).
⚙️ Principali obblighi per essere conformi (compliance):
Tenuta del Registro dei trattamenti (art. 30 GDPR), anche per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti se i trattamenti non sono occasionali o se includono dati sensibili o penali.
Designazione del Data Protection Officer (DPO) quando obbligatoria (es. enti pubblici, trattamenti su larga scala).
Adozione di misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati (es. pseudonimizzazione, cifratura).
Gestione dei consensi e delle informative trasparenti (art. 13 e 14).
Notifica del Data Breach entro 72 ore all’Autorità Garante e agli interessati (art. 33 e 34).
Valutazioni d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando previste (art. 35).
🧾 In sintesi:
Chiunque tratti dati personali di persone fisiche nell’UE è soggetto al GDPR, inclusi:
Aziende private
Pubbliche amministrazioni
Professionisti
Organizzazioni non profit
Fornitori di servizi web
⚖️ Perché è stata introdotta la riforma?
1. Uniformità normativa in tutta l’UE
Prima del GDPR, ogni Stato membro applicava direttive europee in modo diverso, creando disparità nella protezione dei dati personali.
Il Regolamento, a differenza di una Direttiva, è vincolante e direttamente applicabile in tutti i Paesi UE senza bisogno di leggi nazionali di recepimento.
2. Adeguamento all’evoluzione tecnologica
Le vecchie norme (es. Direttiva 95/46/CE) erano obsolete rispetto alla diffusione di Internet, social media, cloud computing, Big Data, intelligenza artificiale.
Serviva una normativa aggiornata capace di proteggere i diritti degli utenti nell’attuale contesto digitale.
3. Migliore tutela dei diritti degli interessati
Sono stati introdotti o rafforzati diritti come:
Il diritto all’oblio
Il diritto alla portabilità dei dati
Il diritto di accesso e di rettifica
Il diritto di opposizione al trattamento
4. Rafforzamento delle responsabilità per le aziende
Il GDPR ha introdotto il principio di accountability, responsabilizzando titolari e responsabili del trattamento.
Le imprese devono dimostrare di essere conformi, attraverso documentazione, DPIA, registri dei trattamenti, e policy adeguate.
5. Maggiore fiducia degli utenti
Una normativa comune e più rigorosa sulla privacy rafforza la fiducia dei cittadini e degli utenti nei confronti delle aziende e dei servizi digitali.
6. Più poteri alle autorità di controllo
Il GDPR ha ampliato i poteri dei Garanti della Privacy e del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, assicurando coerenza nell’applicazione delle regole.
🧾 In sintesi:
La riforma è nata per unificare, aggiornare e rafforzare la protezione dei dati personali nell’Unione Europea, tutelando meglio i cittadini e rendendo le aziende più responsabili e trasparenti.
✅ Come va applicato il GDPR nelle aziende
1. Mappatura dei trattamenti
Individuare quali dati personali vengono trattati, come, da chi, perché e dove.
Costruire un Registro dei trattamenti ai sensi dell’art. 30, anche se l’azienda ha meno di 250 dipendenti, se effettua trattamenti a rischio.
2. Designare le figure chiave
Titolare del trattamento (Data Controller)
Responsabili esterni (Data Processor), tramite contratti specifici
Incaricati/autorizzati (Data Handler)
Valutare se è necessario nominare un DPO (Data Protection Officer)
3. Redigere e aggiornare la documentazione
Informative privacy
Consensi, ove richiesti
Lettere di nomina (data handler, data processor)
Policy aziendali (es. Policy di sicurezza, policy per l’uso di email e strumenti aziendali)
Privacy Impact Assessment (DPIA), se necessario
4. Garantire i diritti degli interessati
L’azienda deve essere in grado di gestire:
Richieste di accesso ai dati
Rettifiche o cancellazioni
Opposizione al trattamento
Richiesta di portabilità
Limitazioni del trattamento
5. Sicurezza dei dati
Misure tecniche e organizzative per proteggere i dati (es. backup, antivirus, accessi riservati, crittografia)
Formazione periodica del personale
Controlli sugli accessi ai dati
Gestione delle violazioni (data breach): notifica all’autorità entro 72 ore
6. Approccio basato sul rischio
Applicare il principio di “privacy by design” e “by default”
Valutare i rischi associati al trattamento e adottare misure proporzionate
🧩 Non solo privacy, ma anche sicurezza
Il GDPR collega strettamente protezione dei dati e sicurezza informatica. Questo significa che:
La cybersecurity diventa parte integrante della compliance GDPR
La protezione dei dati non è solo un tema legale, ma anche tecnico e organizzativo
🎯 In conclusione
Applicare il GDPR in azienda significa:
Rispettare la legge
Migliorare la governance dei dati
Ridurre i rischi legali e reputazionali
Dimostrare trasparenza e affidabilità verso clienti, fornitori e partner
Il Diritto all’oblio, disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento GDPR 679/2016, tutela il diritto di ogni persona a ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze, specialmente quando non sussiste più una base giuridica valida per conservarli o trattarli.
🔐 Cosa tutela il Diritto all’Oblio
Il diritto all’oblio tutela:
La dignità e la reputazione dell’interessato
La protezione della vita privata e dei dati personali
La possibilità di “sparire” digitalmente, nei casi previsti, da motori di ricerca o da archivi digitali
📌 Quando si può esercitare il Diritto all’oblio
Un soggetto può chiedere la cancellazione dei propri dati se:
I dati non sono più necessari per le finalità per cui erano stati raccolti o trattati.
L’interessato revoca il consenso, e non esistono altri motivi legittimi per il trattamento.
L’interessato si oppone al trattamento, e non ci sono motivi legittimi prevalenti.
I dati sono stati trattati illecitamente.
I dati devono essere cancellati per obbligo di legge.
I dati riguardano minori in relazione all’offerta di servizi della società dell’informazione.
❗️Quando il diritto all’oblio non si applica
Il diritto non è assoluto. Non si applica se il trattamento è necessario per:
Esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione
Adempiere a un obbligo legale
Motivi di interesse pubblico nel settore sanitario
Finalità di archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica
Accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede giudiziaria
💡 Esempi pratici
Un ex imputato assolto richiede la rimozione del proprio nome da articoli online che lo collegano a un crimine.
Un utente chiede a un social network la cancellazione definitiva del suo profilo e dei dati associati.
Un cittadino chiede a Google di de-indicizzare link non più attuali che danneggiano la sua reputazione.
La carenza percepita sulla protezione dei dati personali è legata principalmente a:
📉 Frammentazione normativa e mancanza di armonizzazione
Prima dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la protezione dei dati personali nei diversi Stati membri dell’Unione era disciplinata da leggi nazionali spesso molto diverse tra loro. Questo ha creato:
Incertezze legali per le imprese che operano a livello transfrontaliero
Differenze nei livelli di tutela per i cittadini
Difficoltà di applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali
❗️ Conseguenze della frammentazione
Sfiducia crescente dei cittadini nell’affidare i propri dati ai servizi digitali, soprattutto in ambito e-commerce, sanità digitale e social media.
Riluttanza ad adottare nuove tecnologie, soprattutto se percepite come invasive (es. AI, riconoscimento facciale, big data).
Freno all’innovazione e alla competitività europea, poiché le imprese devono affrontare costi e oneri burocratici diversi nei vari paesi.
🌍 Assenza di una tutela globale uniforme
Oltre ai problemi interni all’UE, si aggiunge la mancanza di:
Standard condivisi a livello mondiale sulla protezione dei dati
Garanzie reali contro il trasferimento illecito o non controllato dei dati verso Paesi terzi con livelli di protezione inadeguati
Il Regolamento GDPR è nato proprio per colmare queste lacune:
Uniformando le regole in tutta l’UE
Rafforzando la fiducia dei cittadini
Stimolando l’innovazione responsabile
Chi può svolgere il ruolo di DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della Protezione dei Dati)?
Secondo l’art. 37, par. 5 del Regolamento GDPR 679/2016, il DPO può essere:
✅ Un consulente esterno
Questa è l’opzione più comune e consigliata, in quanto:
Garantisce autonomia e indipendenza nello svolgimento delle funzioni
Evita possibili conflitti di interesse
Si formalizza il rapporto attraverso un contratto di servizi
✅ Un dipendente interno
Anche se ammesso dal Regolamento, è meno consigliato, perché:
È difficile garantire un’autonomia operativa reale
Potrebbero sorgere conflitti con altre funzioni aziendali (es. responsabile IT, legale o HR)
Deve comunque essere funzionalmente indipendente
⚠️ Requisiti fondamentali del DPO
Secondo il GDPR, il DPO deve:
Avere competenze professionali adeguate (conoscenza specialistica del GDPR e delle prassi in materia di protezione dati)
Essere indipendente e non ricevere istruzioni su come svolgere i compiti
Essere privo di conflitti di interesse
Essere facilmente contattabile da interessati e autorità (es. i suoi dati vanno indicati nell’informativa privacy)
Non è necessaria una certificazione formale, ma la formazione continua è altamente raccomandata
📋 Compiti del DPO (art. 39 del GDPR)
Informare e consigliare il titolare o il responsabile del trattamento
Sorvegliare il rispetto del Regolamento
Fornire pareri su richieste di valutazione d’impatto (DPIA)
Cooperare con l’Autorità di controllo (es. Garante Privacy)
Essere punto di contatto per l’autorità e per gli interessati
🧠 Competenze auspicabili
Approfondita conoscenza del GDPR
Familiarità con la struttura e i processi aziendali
Competenze in sicurezza informatica e gestione dei rischi
Integrità, riservatezza e alti standard etici
Esatto. Il ruolo di DPO (Data Protection Officer) è compatibile con altri incarichi, purché non vi sia conflitto di interessi.
✅ Cosa significa “assenza di conflitto di interessi”?
Il DPO non deve essere coinvolto nelle decisioni operative sul trattamento dei dati. In altre parole, non può decidere “come” e “perché” i dati vengano trattati, ma deve sorvegliare e consigliare chi lo fa.
❌ Incarichi incompatibili (tipicamente con conflitto di interessi):
Amministratore delegato (CEO)
Membro del CDA
Direttore generale
Direttore HR
Direttore marketing
CFO (Direttore finanziario)
Responsabile IT o CIO
Questi ruoli determinano finalità e mezzi del trattamento, quindi non possono controllare sé stessi.
⚠️ Incarichi potenzialmente compatibili, da valutare caso per caso:
Responsabile legale
Compliance officer
Responsabile audit
Responsabile qualità
Questi ruoli non implicano decisioni dirette sui trattamenti, ma devono comunque essere valutati in base all’organizzazione specifica.
🧩 Buona prassi:
Formalizzare in documentazione interna l’assenza di conflitto d’interessi
In caso di dubbio, preferire un consulente esterno, soprattutto nelle PMI o quando non c’è una chiara separazione dei ruoli
Sì, è sufficiente un unico DPO per un intero gruppo imprenditoriale, a condizione che siano rispettati alcuni requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalle Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB).
📌 Riferimento normativo:
Art. 37, par. 2 del GDPR:
“Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati a condizione che tale responsabile sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.”
✅ Requisiti da rispettare:
Facile raggiungibilità del DPO
Il DPO deve essere accessibile da ogni entità del gruppo, anche se è fisicamente ubicato in una sola sede.Ciò significa:
Comunicazioni agevoli via email, telefono, ecc.
Disponibilità a partecipare a riunioni (anche da remoto)
Conoscenza del contesto normativo e organizzativo di ciascuna azienda del gruppo
Conoscenza dei trattamenti
Il DPO unico deve avere una chiara visione dei trattamenti effettuati da tutte le entità del gruppo, anche se differenziati per area geografica o per settore.Adeguate risorse
Il DPO deve disporre di tempo, risorse e personale adeguati per svolgere i compiti in tutte le aziende del gruppo.Assenza di conflitti di interesse
Il DPO deve mantenere indipendenza e autonomia rispetto ai trattamenti effettuati da ciascuna entità del gruppo.
📝 Buona prassi:
Formalizzare la nomina in ciascuna azienda del gruppo
Inserire i dati del DPO in ogni informativa privacy
Assicurare la formazione del DPO su tutti i contesti aziendali coinvolti
Sì, sei obbligato a fare il backup dei dati importanti, in particolare se svolgi un’attività professionale che tratta dati personali, e ancor più se si tratta di categorie particolari di dati (come quelli sanitari o giudiziari).
📌 Riferimenti normativi:
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):
L’art. 32 richiede che il titolare e il responsabile del trattamento mettano in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, tra cui:“la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico”.
Codice Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018):
Pur non imponendo più l’obbligo di un backup settimanale in modo tassativo, si richiama il dovere di adottare misure minime di sicurezza, in linea con quanto previsto dal GDPR.
✅ Buone prassi da rispettare:
Backup regolare e automatico (almeno settimanale)
Backup su supporto separato dal dispositivo principale
Backup off-site (in cloud o in una sede diversa)
Cifratura del backup, specialmente se contiene dati sensibili
Verifica periodica della possibilità di ripristino
Redazione di una procedura di backup documentata (utile anche in caso di ispezioni o audit)
⚠️ Inadempienza:
Non fare backup in modo adeguato può essere interpretato come mancata adozione di misure di sicurezza, con conseguenti responsabilità civili e amministrative in caso di perdita di dati o data breach.
Non serve sempre un computer “ultimo modello”, ma è importante che sia adatto allo scopo e aggiornato sul piano della sicurezza e compatibilità.
La protezione dei dati non è un costo, ma un asset strategico:
Sinonimo di impresa sana, competitiva e affidabile.
Un’azienda incapace di tutelare il proprio patrimonio informativo subisce un duplice danno competitivo:
Esposizione al rischio: È percepita come vulnerabile ad attacchi informatici, furti d’identità e violazioni, minandone la resilienza.
Erosione della fiducia: L’incapacità di garantire la sicurezza dei dati clienti indebolisce la reputazione e la rende meno attraente sul mercato, perdendo terreno rispetto a competitor più affidabili.
In sintesi: Investire in una solida capacità di protezione dati è essenziale non solo per la compliance, ma per la sopravvivenza e il successo stesso dell’impresa nel panorama digitale attuale.
Miglioramenti applicati e perché:
Titolo più incisivo e propositivo:
Trasforma la protezione dati da “obbligo” ad “asset strategico”, enfatizzandone il valore positivo.
Usa termini forti come “sana”, “competitiva”, “affidabile” per sostituire “buona reputazione”.
Strutturazione chiara del danno competitivo (Punti 1 e 2):
Separa logicamente i due principali impatti negativi (rischio operativo e perdita di fiducia).
Usa il grassetto per le parole chiave (“duplice danno”, “vulnerabile”, “indebolisce la reputazione”, “meno attraente”).
Linguaggio più dinamico e imprenditoriale:
Sostituisce “tenderà a essere emarginata” con verbi più attivi e conseguenziali (“subisce un duplice danno”, “perdendo terreno”).
Usa “patrimonio informativo” invece di solo “dati”, sottolineandone il valore economico.
“Erosione della fiducia” è più efficace di “avendo indebolito le garanzie”.
Rafforzamento del nesso causa-effetto:
Collega esplicitamente la vulnerabilità tecnica (“attacchi informatici, furti d’identità”) alla percezione negativa del mercato (“perdita di fiducia”, “meno attraente”).
Introduce il concetto di “competitor più affidabili” per contrasto.
Messaggio conclusivo potente:
Sottolinea che la protezione dati è un investimento strategico (“asset”).
Va oltre la semplice compliance (“non solo per la compliance”).
Lo lega alla “sopravvivenza” e al “successo”, termini cruciali per il business.
Rimozione delle ridondanze:
Elimina la ripetizione del concetto di marginalizzazione (“tenderà a essere emarginata… risulterà meno competitiva”).
Classificazione degli indirizzi email come dati personali: il chiarimento della Commissione UE
Regola generale: Dato non personale
Gli indirizzi email di tipo generico (es:info@azienda.com
,supporto@servizi.it
) sono considerati dati non personali.
Motivazione: Non permettono l’identificazione diretta o indiretta di una persona fisica.Eccezione: Dato personale
Se l’email incorpora elementi identificativi (nome, cognome, numero di matricola, ecc.) diventano dati personali ai sensi del GDPR (Art. 4, n. 1).
Esempi:
→mario.rossi@azienda.com
→a.bianchi@universita.edu
→id12345.dipendente@company.eu
Motivazione: Consentono l’identificazione diretta della persona fisica.Casi limite e contesto
Anche email apparentemente generiche possono essere personali in contesti specifici:
→presidente@associazioneX.it
(se l’associazione ha un solo presidente identificabile)
→ufficioY@azienda.com
(se l’ufficio è gestito da una sola persona)
Criterio chiave: La ragionevole possibilità di identificazione tramite mezzi aggiuntivi (organigramma, conoscenza interna, ecc.).Implicazioni operative
Tipo email Classificazione Obblighi GDPR applicabili info@dominio.it
Dato non personale No nome.cognome@dom.it
Dato personale Sì (trasparenza, sicurezza, diritti dell’interessato, DPIA se necessario) Attenzione alla pseudonimizzazione
Anche email comem.r123@azienda.com
restano dati personali se l’azienda può ricondurle all’identità tramite chiavi interne (database dipendenti, sistemi di autenticazione).
Riferimenti normativi
GDPR, Art. 4(1): Definisce dato personale come “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.
Considerando 26 GDPR: Sottolinea che per determinare l’identificabilità si deve considerare “mezzi ragionevolmente utilizzabili” dal titolare del trattamento.
Perché questa distinzione è cruciale?
Compliance: Trattare come dato personale un’email identificativa implica:
Informativa privacy agli interessati
Misure di sicurezza adeguate (Art. 32 GDPR)
Valutazione d’impatto (DPIA) per trattamenti a rischio
Rispetto dei diritti (accesso, cancellazione, portabilità).
Responsabilità: Utilizzare
nome.cognome@azienda.com
per marketing senza consenso configura violazione del GDPR (sanzioni fino al 4% del fatturato globale).Gestione del rischio: Classificare erroneamente un dato personale come “anonimo” espone a contenziosi e danni reputazionali.
Esempio applicativo:
Un’azienda invia newsletter a:
clienti@azienda.com
→ Nessun obbligo GDPR (dato non personale).
anna.verdi@azienda.com
→ Obblighi GDPR attivati: serve base giuridica (consenso o interesse legittimo), informativa privacy, opt-out semplice.
Ambito di applicazione del GDPR: Persone Fisiche vs. Persone Giuridiche
1. Disciplina dell’Art. 1 GDPR
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), all’Art. 1, comma 1, stabilisce espressamente:
“Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.”
Conseguenza diretta:
✅ Dati personali di PERSONE FISICHE: pienamente soggetti al GDPR.
❌ Dati di PERSONE GIURIDICHE (società, associazioni, enti): esclusi dall’ambito di applicazione.
2. Cosa rientra nell’esclusione?
Sono non regolati dal GDPR:
Ragione sociale o denominazione legale di un’impresa
Forma giuridica (S.r.l., S.p.A., ecc.)
Indirizzo della sede legale
PEC aziendale (es:
azienda@legalmail.it
)Telefono dell’ufficio (se generico, es: 06/1234567)
3. Eccezione cruciale: i dati “misti”
Il GDPR si applica quando:
Il trattamento coinvolge dati personali del rappresentante legale (es: nome, cognome, cellulare privato, email personale come
mario.rossi@azienda.it
).Esempio:
L’invio di una comunicazione commerciale a
commerciale@azienda.it
non richiede il consenso GDPR.
L’invio alla mailluigi.verdi@azienda.it
(identificante una persona fisica) attiva gli obblighi GDPR.
4. Caso specifico: DITTE INDIVIDUALI
Elemento | Classificazione | Applicazione GDPR |
---|---|---|
Nome dell’impresa (es: “Ferrari Mario”) | Dato di persona giuridica | ❌ No |
Nome del titolare (es: Mario Ferrari) | Dato personale | ✅ Sì |
P.IVA / C.F. del titolare | Dato personale (identificativo) | ✅ Sì |
Email (es: mario.ferrari@impresa.it ) | Dato personale | ✅ Sì |
Conseguenze operative per le ditte individuali:
I dati anagrafici, di contatto e identificativi (nome, cognome, P.IVA, email personale) sono dati personali.
Obblighi:
Informativa privacy agli interessati (clienti/fornitori persone fisiche).
Base giuridica per il trattamento:
Non solo consenso espresso (art. 6 GDPR), ma anche:
Esecuzione di un contratto (es: fatturazione)
Obbligo legale (es: conservazione documenti fiscali)
Interesse legittimo (es: invio offerte a clienti esistenti, c.d. “soft spam”).
Sintesi delle regole applicative
Scenario | Applicazione GDPR | Obblighi |
---|---|---|
Trattamento dati SOCIETÀ (nome, sede, PEC) | ❌ No | Nessuno |
Trattamento dati RAPPRESENTANTE LEGALE (nome, email personale) | ✅ Sì | Informativa + base giuridica |
DITTA INDIVIDUALE (nome titolare, P.IVA, email personale) | ✅ Sì | Informativa + base giuridica |
Errori comuni da evitare
Assumere che il consenso sia sempre obbligatorio:
Per i dati professionali di una ditta individuale, il consenso non è l’unica base giuridica (es. per fatture: applicabile “esecuzione contratto”).
Omettere l’informativa per dati aziendali “misti”:
Se un indirizzo aziendale (
nome.cognome@azienda.it
) identifica una persona fisica, va trattato come dato personale.
Trascurare la sicurezza dei dati “misti”:
Anche se trattati per fini professionali, i dati personali del titolare di ditta individuale richiedono misure di sicurezza GDPR (Art. 32).
Riferimenti normativi
Considerando 14 GDPR: “La protezione non si applica ai dati delle persone giuridiche […]”.
Direttiva (UE) 2015/1535: Definisce i dati di persona giuridica come “informazioni su entità indipendenti dalla persona fisica”.
Opinione 4/2007 del WP29 (ora EDPB): Chiarisce la distinzione tra dati personali e dati aziendali.
Conclusione operativa:
Per le ditte individuali, tutti i dati riferiti al titolare (persona fisica) sono soggetti al GDPR. È necessario:
Fornire un’informativa privacy specifica.
Identificare la corretta base giuridica (consenso, esecuzione contratto, ecc.).
Applicare misure di sicurezza adeguate.
Adempimenti Essenziali per il Medico (Titolare del Trattamento)
Informativa Privacy e Consenso
Cosa fare: Fornire un’informativa chiara e specifica (Art. 13 GDPR) prima della raccolta dati, con:
Finalità del trattamento (diagnosi, terapie, fatturazione)
Base giuridica (consenso, obbligo legale, interesse vitale)
Diritti dell’interessato (accesso, cancellazione, opposizione)
Consenso:
Esplicito e scritto per dati sensibili (salute, Art. 9 GDPR)
Distinto per attività diverse (es. marketing)
Esempio pratico: Modulo di consenso separato per l’uso dei dati in studi clinici.
Registro delle Attività di Trattamento (Art. 30 GDPR)
Obbligo di tenere un registro aggiornato con:
Categorie di dati trattati (anamnesi, referti, etc.)
Destinatari (laboratori, altri specialisti)
Misure di sicurezza adottate
Sanzione mancata tenuta: Fino a 10 milioni di € o 2% del fatturato globale.
Valutazione d’Impatto (DPIA) per trattamenti a rischio
Obbligatoria per:
Dati genetici o biometrici
Monitoraggio su larga scala (es. database pazienti cronici)
Trattamenti con algoritmi predittivi
Nomina di Ruoli Chiave
Responsabile della Protezione Dati (DPO): Obbligatorio se:
Si trattano dati sensibili su larga scala (es. ospedali, cliniche)
Si effettua monitoraggio sistematico (Art. 37 GDPR)
Responsabili Esterni: Accordi scritti con laboratori, cloud provider (Art. 28 GDPR).
Misure di Sicurezza (Art. 32 GDPR)
Fisiche: Cartelle cliniche in armadi blindati, accessi riservati
Digitali:
Crittografia di dispositivi e archivi elettronici
Autenticazione a due fattori per accesso ai sistemi
Backup giornalieri
Caso emblematico: Multa di 500.000 € a una ASL per furto di PC non cifrato con dati sanitari.
Accortezze Operative Fondamentali
Consenso in Emergenza (Art. 9.2.c GDPR):
Se il paziente è incosciente, si può trattare i dati senza consenso per salvaguardarne la vita.Comunicazione a Terzi:
Inviare referti a altri medici solo con autorizzazione esplicita del paziente (salvo casi di urgenza).Conservazione:
Eliminare i dati dopo 10 anni (termine ordinario per documentazione sanitaria, Art. 2220 c.c.), salvo eccezioni (es. minori: fino a 28 anni).
Errori Comuni e Sanzioni
Violazione | Esempio | Sanzione GDPR |
---|---|---|
Informativa incompleta | Omessa indicazione dei diritti | Fino a 20 milioni di € |
Trattamento senza base giuridica | Marketing senza consenso | 4% fatturato |
Sicurezza inadeguata | Password condivise tra staff | Fino a 10 milioni di € |
Modello Operativo Consigliato
Fase 1 (Accoglienza paziente):
Consegnare e spiegare l’informativa
Raccogliere consenso scritto per dati sanitari
Fase 2 (Trattamento):
Archiviare cartelle in aree protette
Limitare gli accessi allo staff necessario
Fase 3 (Comunicazioni):
Verificare l’autorizzazione prima di inviare dati ad altri professionisti
Fonti normative:
GDPR: Art. 6 (Basi giuridiche), Art. 9 (Dati sensibili), Art. 30 (Registro attività)
Codice Deontologico Medici (FNOMCeO): Art. 24 (Segretezza)
DLgs 196/2003 (Codice Privacy): Conservazione documentale
Implementare questi adempimenti non è solo un obbligo legale, ma un elemento di trasparenza e fiducia nella relazione medico-paziente.
Consenso al trattamento dati sanitari: durata, limiti e obblighi specifici
Elementi corretti nella premessa:
Raccolta iniziale
Il consenso deve essere ottenuto all’inizio del rapporto di cura (Art. 13 GDPR), contestualmente alla prima raccolta di dati.Consenso per finalità ulteriori
Qualsiasi uso dei dati diverso dalle finalità originarie (es. ricerca scientifica, marketing) richiede:Nuova informativa specifica
Consenso aggiuntivo ed espresso (Art. 7 GDPR).
Elementi da rettificare e approfondire:
“Vale a tempo indeterminato”? No, con importanti eccezioni
Il consenso non è “valido una volta per tutte” anche per le finalità originarie. Deve essere:Liberamente revocabile in qualsiasi momento (Art. 7.3 GDPR)
Periodicamente riconfermato per trattamenti continuativi (Linee Guida EDPB 05/2020)
Aggiornato se cambiano le modalità di trattamento (es. introduzione di nuove tecnologie).
Basi giuridiche alternative al consenso
Per le cure mediche, il consenso non è l’unica base giuridica possibile:Interesse vitale (paziente incapace, Art. 9.2.c GDPR)
Obblighi legali (conservazione cartelle, refertazione obbligatoria)
Interesse pubblico (es. epidemiologia, Art. 9.2.i GDPR).
Casi in cui il consenso iniziale NON è sufficiente
Scenario | Obbligo aggiuntivo | Base normativa |
---|---|---|
Trasmissione dati a altro specialista | Nuovo consenso specifico | Art. 6.1.a GDPR |
Utilizzo per pubblicazioni scientifiche | Consenso scritto + eventuale parere comitato etico | Art. 89 GDPR |
Conservazione oltre i termini legali | Valutazione proporzionalità + consenso esplicito | Art. 5.1.e GDPR |
Implementazione di sistemi di IA diagnostica | Informativa aggiornata + consenso | Considerando 71 GDPR |
Esempio pratico: gestione del consenso
Sanzioni per gestione errata del consenso
Utilizzo dati senza consenso per finalità secondarie: Fino al 4% del fatturato (Art. 83.5 GDPR)
Mancata revoca del consenso: Fino a 20 milioni di € (Art. 83.6 GDPR)
Consenso “forzato” (es. condizionare le cure al consenso per ricerca): Illecito deontologico + sanzione GDPR (Art. 7.4).
Best practice per medici
Doppio sistema di archiviazione:
Separare i consensi per finalità terapeutiche da quelli per ricerca/marketing.
Registro delle revoche:
Tenere traccia delle ritrattazioni (analogo al registro consensi).
Verifica periodica:
Rinnovare i consensi ogni 24 mesi per trattamenti continuativi.
Consenso dinamico (ricerca):
Fornire aggiornamenti sulle nuove finalità durante lo studio.
Fonte: Parere 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione Dati (EDPB) sul consenso per ricerca scientifica.
In sintesi: Il consenso iniziale non è un “libera tutti” perpetuo. Pur rimanendo valido per le finalità originarie, è soggetto a revoca, necessita di integrazioni per nuovi scopi, e deve coesistere con altre basi giuridiche obbligatorie per l’attività medica.