Sanzione del Garante Privacy a un call center per telemarketing illecito
La sanzione del Garante Privacy a un call center operante nel settore dell’energia elettrica rappresenta un nuovo e significativo intervento dell’Autorità a tutela dei dati personali. Il provvedimento nasce da un reclamo presentato da un interessato che ha ricevuto ripetute telefonate promozionali senza aver mai espresso un valido consenso al trattamento dei propri dati.
Durante l’istruttoria, il Garante Privacy ha accertato diverse violazioni gravi del GDPR e della normativa nazionale sul telemarketing. In particolare, la società sanzionata acquistava liste di contatti da fornitori terzi senza effettuare adeguate verifiche sulla liceità della provenienza dei dati. Inoltre, il call center non rispettava il Registro pubblico delle opposizioni, contattando utenti che avevano chiaramente manifestato la volontà di non ricevere comunicazioni commerciali.
Un ulteriore elemento critico riguarda la mancanza di trasparenza durante le chiamate: gli operatori non fornivano informazioni chiare sull’identità del titolare del trattamento né sulle finalità della chiamata, in violazione degli articoli 13 e 14 del GDPR. Queste condotte hanno portato il Garante a confermare la responsabilità della società.
La sanzione del Garante Privacy al call center non si limita all’aspetto economico. Oltre alla multa di 60.000 euro, l’Autorità ha ordinato la cancellazione immediata dei dati personali trattati illecitamente. Va inoltre ricordato che la società era già stata multata in precedenza per mancata collaborazione con l’Autorità, circostanza che ha aggravato la posizione sanzionatoria.
Questo caso evidenzia quanto sia fondamentale per aziende e call center adottare misure organizzative e tecniche conformi al GDPR, specialmente nel settore del telemarketing. Procedure di controllo sui fornitori, corretta gestione dei consensi e formazione del personale non sono opzionali, ma obblighi normativi.